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LEGGE 7 febbraio 1992, n. 150

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 8/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
Testo in vigore dal:  26-7-2001
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Art. 4

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1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorità:
a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato esportatore;
b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;
c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES:
a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro distruzione;
b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
4. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica CITES.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.
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