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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 90

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-7-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2017)
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Testo in vigore dal:  16-10-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 8

Segreteria tecnica per la tutela del territorio
1. La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è composta da quindici esperti di elevata qualificazione, giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei a tempo parziale, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Segreteria di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti:
a) assicurare il raccordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero, e le Autorità di bacino distrettuali;
b) assicurare la consulenza e il supporto al Ministero nello svolgimento delle funzioni di competenza nell'ambito della conferenza istituzionale permanente delle Autorità di bacino distrettuali;
c) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero nella conferenza operativa dei servizi delle Autorità di bacino distrettuali;
d) effettuare, per quanto di competenza del Ministero, l'istruttoria tecnica e le proposte in materia di individuazione degli interventi ordinari e urgenti per la riduzione dei rischio idrogeologico;
e) assicurare il supporto per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo, per quanto di competenza del Ministero;
f) fornire la necessaria assistenza tecnico-amministrativa e contabile agli enti locali per gli interventi di difesa del suolo al fine di una loro rapida ed efficace attuazione;
g) fornire il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attività amministrative e contabili relative al funzionamento delle Autorità di bacino distrettuali;
h) fornire la necessaria assistenza tecnica al Ministero per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi in materia ambientale;
i) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attività conoscitive nel settore della difesa del suolo;
l) fornire 1'assistenza necessaria all'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio in materia di difesa del suolo;
m) fornire il supporto al Ministero per la predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
n) svolgere le funzioni di raccordo tra il Ministero e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'espletamento delle procedure amministrativo contabili relative ai finanziamenti.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 3 agosto 2009, n. 140, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1, 3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90."