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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 giugno 2003, n. 198

Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli.

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  • Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati
    ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
    Stato che espleta funzioni di polizia e degli appartenenti ai
    predetti ruoli
  • 3
  • 4
  • 5
  • Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale dei candidati
    ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e
    ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato e degli
    appartenenti ai predetti ruoli
  • 6
  • 7
  • Disposizioni finali
  • 8
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-8-2003
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione   della   pubblica   sicurezza,   e   successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335,  concernente  l'ordinamento del personale della Polizia di Stato
che  espleta  funzioni  di polizia, e successive modificazioni, ed in
particolare, gli articoli 6 e 27-bis che prevedono l'emanazione di un
regolamento  del  Ministro  dell'interno  con  cui  sono  stabiliti i
requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di
polizia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337,  concernente  l'ordinamento del personale della Polizia di Stato
che  espleta  attivita'  tecnico-scientifica  o tecnica, e successive
modificazioni,  ed in particolare, gli articoli 5, 20-quater e 25-bis
che   prevedono   l'emanazione   di   un   regolamento  del  Ministro
dell'interno  con  cui  e' disciplinato l'accertamento dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al servizio;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
338,  concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 334, recante il
riordino  dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di  Stato,  a  norma  dell'articolo  5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78, e successive modificazioni;
  Visto  in  particolare,  l'articolo  55-bis  del  predetto  decreto
legislativo   n.   334  del  2000  che  prevede  l'emanazione  di  un
regolamento  del  Ministro  dell'interno  con  cui  sono  stabiliti i
requisiti  di  idoneita'  fisica, psichica e attitudinale al servizio
nei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;
  Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un
unico  regolamento,  anche per la stretta analogia della materia, pur
nella  diversificazione  dei  ruoli  del  personale  della Polizia di
Stato;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentite  le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di
Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, con nota
n. 333.A/9806.B.3 del 9 maggio 2003;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Accertamento dell'idoneita' fisica, psichica
              e attitudinale dei candidati ai concorsi
            per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato
  1.  L'accertamento  dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale
dei  candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della
Polizia  di  Stato  avviene  secondo  le  disposizioni  previste  dai
regolamenti  che  disciplinano  le  procedure  relative  ai  predetti
concorsi.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operativo  il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 6 e 27-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
          335:
              «Art.  6  (Nomina  ad  agente). - 1. L'assunzione degli
          agenti  di  polizia  avviene mediante pubblico concorso, al
          quale  possono partecipare i cittadini italiani in possesso
          dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  di  polizia,  secondo  i  requisiti stabiliti con
          regolamento  del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  di  cui  all'art.  26 della legge 1° febbraio
          1989, n. 53.
              2.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          espulsi   dalle   forze   armate,  dai  corpi  militarmente
          organizzati  o  destituiti  da  pubblici  uffici, che hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
              3.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  di legge o di
          regolamento  relative all'immissione nel ruolo degli agenti
          di  Polizia  di  Stato del personale assunto ai sensi della
          legge  8 luglio  1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della
          legge  24 dicembre  1993,  n.  537, e dell'art. 6, comma 4,
          della  legge  31 marzo  2000,  n.  78.  Le specializzazioni
          conseguite   nella   forza   armata   di  provenienza  sono
          riconosciute   valide,  purche'  previste  nell'ordinamento
          della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con
          i  reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti
          agli  altri  aspiranti  al  reclutamento  di  cui  ai commi
          precedenti.
              4.  I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
          al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.
              5.  Possono  essere  inoltre  nominati  allievi agenti,
          nell'ambito   delle   vacanze  disponibili,  ed  ammessi  a
          frequentare  il primo corso di formazione utile, il coniuge
          ed  i  figli  superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
          superstiti,   degli  appartenenti  alle  Forze  di  Polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          i  quali  ne  facciano richiesta, purche' siano in possesso
          dei  requisiti  di  cui  al comma 1, e non si trovino nelle
          condizioni di cui al comma 2.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 5 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  ai figli superstiti, nonche' ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze  di  Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
          al  servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
          cento  della  capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace.
              7.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          svolgimento   del  concorso  e  delle  altre  procedure  di
          reclutamento,    la    composizione    delle   commissione,
          esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
          finale.».
              «Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia). - 1.
          L'assunzione  dei vice ispettori di polizia di cui all'art.
          27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso
          al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
          possesso dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  di  polizia,  secondo  i  requisiti stabiliti con
          regolamento  del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) diploma  di  istruzione  secondaria  superiore che
          consente  l'iscrizione  ai  corsi  per il conseguimento del
          diploma universitario;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  di  cui  all'art.  26 della legge 10 febbraio
          1989, n. 53.
              2. Al concorso sono altresi' ammessi a partecipare, con
          riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti
          ai  ruoli  della  Polizia  di  Stato con almeno tre anni di
          anzianita'  di  effettivo  servizio alla data del bando che
          indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad
          eccezione  del  limite  di  eta'.  Se i posti riservati non
          vengono  coperti  la  differenza  va  ad  aumentare i posti
          spettanti all'altra categoria.
              3.  A  parita' di merito l'appartenenza alla Polizia di
          Stato  costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli
          altri   titoli   preferenziali   previsti  dall'ordinamento
          vigente.
              4.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          espulsi   dalle   Forze   armate,  dai  Corpi  militarmente
          organizzati  o  destituiti  da  pubblici  uffici, che hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
              5.  I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice
          ispettori.».
              -  Si  riporta  il  testo degli articoli 5, 20-quater e
          25-bis   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          24 aprile 1982, n. 337, e' il sguente:
              «Art.  5  (Nomina ad operatore tecnico). - 1. L'accesso
          alla   qualifica  iniziale  del  ruolo  degli  operatori  e
          collaboratori  tecnici  avviene  mediante pubblico concorso
          per  esami  al quale sono ammessi a partecipare i cittadini
          italiani   che   abbiano   i   requisiti  generali  per  la
          partecipazione  ai  pubblici concorsi indetti per l'accesso
          alle  carriere  civili  delle amministrazioni dello Stato e
          siano  in  possesso  del  titolo  di  studio  della  scuola
          dell'obbligo.
              2.  L'idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio   dei   candidati   e'  accertata  secondo  quanto
          stabilito  con  regolamento  del  Ministro dell'interno, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              3.  I  vincitori  del  concorso  sono  nominati allievi
          operatori  tecnici  e sono destinati a frequentare un corso
          di  formazione  a carattere teorico-pratico della durata di
          quattro  mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in
          ciascuno  dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le
          esigenze dell'Amministrazione.
              4.  Possono  essere  inoltre nominati allievi operatori
          tecnici,  nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi
          a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge
          ed  i  figli  superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici
          superstiti,   degli  appartenenti  alle  Forze  di  Polizia
          deceduti  o  resi permanentemente invalidi al servizio, con
          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della
          capacita'  lavorativa,  a  causa di azioni criminose di cui
          all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          i  quali  ne  facciano richiesta, purche' siano in possesso
          dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 4 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  ed  ai figli superstiti, nonche' ai
          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle
          Forze  di  Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi
          al  servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per
          cento  della  capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni
          internazionali di pace.
              6.  Gli  allievi operatori tecnici che abbiano superato
          gli  esami  di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di
          idoneita' sono nominati operatori tecnici in prova, secondo
          l'ordine  di  graduatoria.  Superato  il  periodo di prova,
          vengono nominati operatori tecnici.
              7.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui al primo e
          secondo  comma  dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n.
          121.
              8.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          svolgimento   del  concorso  e  delle  altre  procedure  di
          reclutamento,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
          finale.».
              «Art.  20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). - 1.
          La  nomina  alla  qualifica iniziale del ruolo dei revisori
          tecnici si consegue:
                a) nel  limite  del  settanta  per  cento  dei  posti
          disponibili,  al  31 dicembre  di  ogni  anno,  in  ciascun
          profilo professionale, mediante concorso interno per titoli
          e   superamento   di   una   prova   pratica   a  carattere
          professionale,  anche  mediante  un questionario a risposta
          multipla,  tendente  ad  accertare il grado di preparazione
          tecnico  professionale, e successivo corso di formazione di
          durata  non  inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi
          gli  appartenenti  al ruolo degli operatori e collaboratori
          tecnici  provenienti  da  profili  professionali omogenei a
          quello  per  cui  concorrono, in possesso dell'abilitazione
          professionale   eventualmente   prevista  dalla  legge  per
          l'esercizio     dell'attivita'    propria    del    profilo
          professionale   per  il  quale  si  concorre,  che  abbiano
          compiuto   alla  stessa  data  quattro  anni  di  effettivo
          servizio  e  non  abbiano riportato nei due anni precedenti
          sanzioni  disciplinari  piu'  gravi  della deplorazione. Il
          trenta  per  cento  dei posti e' riservato al personale con
          qualifica di collaboratore tecnico capo;
                b) nel limite del restante trenta per cento dei posti
          disponibili,  mediante  concorso pubblico per esame scritto
          al  quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  in
          possesso  dei  requisiti  generali per la partecipazione ai
          pubblici   concorsi   e   di   un   diploma  di  istruzione
          professionale   almeno   triennale   conseguito  presso  un
          istituto  statale,  o,  comunque, riconosciuto dallo Stato,
          ovvero,  ove  non  sia  previsto il suddetto diploma, di un
          diploma  o  di  un  attestato di qualifica rilasciato dalle
          regioni  al  termine  di  corsi  di durata almeno triennale
          nell'ambito   della   formazione   professionale,   nonche'
          dell'abilitazione   professionale   eventualmente  prevista
          dalla  legge  per  l'esercizio  dell'attivita'  propria del
          profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneita'
          fisica,  psichica  e attitudinale al servizio dei candidati
          e'  accertata  secondo quanto stabilito con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da  emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per
          cento  dei  posti  disponibili e' riservato, con esclusione
          del  limite di eta', al personale del ruolo degli operatori
          e  dei  collaboratori  tecnici  in  possesso del prescritto
          titolo   di   studio   e   dell'abilitazione  professionale
          eventualmente   prevista   dalla   legge.   La  commissione
          giudicatrice  del concorso viene integrata da esperti delle
          materie  attinenti  alle mansioni tecniche che il personale
          dovra'  svolgere.  I  vincitori  del concorso sono nominati
          allievi  vice revisori tecnici con il trattamento economico
          di  cui  all'art.  59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
          destinati  a  frequentare  un  corso  di formazione tecnico
          professionale  di  durata  non  inferiore  a  sei  mesi. Al
          termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove
          teorico-pratiche  conclusive  e  ottenuto  il  giudizio  di
          idoneita' sono nominati vice revisori tecnici in prova.
              2.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          svolgimento  del  concorso,  comprese le eventuali forme di
          preselezione,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui
          al  comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e
          quelle di svolgimento degli esami di fine corso.
              3.  Con  i  bandi  dei  concorsi  di  cui al comma 1 si
          procede  alla  ripartizione  dei  posti messi a concorso in
          relazione  alle disponibilita' esistenti nei contingenti di
          ciascun  profilo  professionale  e nel solo bando di cui al
          comma  1, lettera a), si procede altresi' alla definizione,
          anche  per  categorie  omogenee, delle corrispondenze fra i
          profili   professionali   del   ruolo   degli  operatori  e
          collaboratori  tecnici  e  quelli relativi ai posti messi a
          concorso.
              4.  Al  termine  dei  concorsi  di  cui al comma 1 sono
          formate   tante   graduatorie   quanti   sono   i   profili
          professionali  individuati  nel relativo bando. I candidati
          collocatisi  utilmente nella graduatoria di ciascun profilo
          vengono   dichiarati  vincitori  ed  inseriti  in  un'unica
          graduatoria   finale  del  concorso  secondo  il  punteggio
          riportato.
              5.  Coloro  che  al termine del corso sono riconosciuti
          idonei   conseguono  la  nomina  a  vice  revisore  tecnico
          nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con
          le modalita' di cui al comma 4.
              5-bis.  I  vincitori  del  concorso  di cui al comma 1,
          lettera  a),  conseguono  la  nomina  a  vice  revisore con
          decorrenza  giuridica dal 10 gennaio dell'anno successivo a
          quello  nel  quale  si  sono  verificate  le  vacanze e con
          decorrenza  economica  dal  giorno  successivo alla data di
          conclusione del corso di formazione.».
              «Art.  25-bis  (Concorso  pubblico per la nomina a vice
          perito  tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'art.
          25,  comma  1,  lettera a), possono partecipare i cittadini
          italiani   in   possesso  dei  requisiti  generali  per  la
          partecipazione  ai  pubblici concorsi e di specifico titolo
          di  studio  d'istruzione  secondaria superiore che consente
          l'iscrizione  ai  corsi  per  il  conseguimento del diploma
          universitario,  nonche',  ove sia previsto dalla legge, del
          diploma   o  attestato  di  abilitazione,  tutti  attinenti
          all'esercizio    dell'attivita'    inerente    al   profilo
          professionale per il quale si concorre. L'idoneita' fisica,
          psichica  e  attitudinale  al  servizio  dei  candidati  e'
          accertata  secondo  quanto  stabilito  con  regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da  emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              2.  Gli  appartenenti  al  ruolo  dei revisori tecnici,
          possono  partecipare  al  concorso, con riserva di un sesto
          dei  posti  purche'  in  possesso  del  titolo  di studio e
          dell'eventuale   diploma   o   attestato   di  abilitazione
          professionale di cui al comma 1.
              3.  A parita' di merito, l'appartenenza alla Polizia di
          Stato  costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli
          altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
              4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un
          colloquio,  che  vertono sulle materie attinenti ai tipi di
          specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti
          ad  accertare il possesso delle capacita' professionali per
          assolvere le funzioni previste dall'art. 24.
              5.   Gli  specifici  titoli  di  studio  di  istruzione
          secondaria  di secondo grado, nonche' i diplomi o attestati
          di  abilitazione  all'esercizio  di  attivita'  inerenti al
          profilo  professionale che devono possedere i candidati, le
          materie  oggetto delle prove di esame e il numero dei posti
          da  mettere  a  concorso  per ciascun profilo professionale
          sono stabiliti dal bando di concorso.
              6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante
          graduatorie  quanti  sono  i profili professionali previsti
          dal bando di concorso.
              7.  I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria
          di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e
          vengono   inseriti   in  un'unica  graduatoria  finale  del
          concorso secondo il punteggio riportato.
              8.  I vincitori del concorso sono nominati allievi vice
          periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art.
          59  della  legge  10 aprile 1981, n. 121 e sono destinati a
          frequentare,  un  corso  della  durata  di almeno sei mesi,
          preordinato   alla   formazione  tecnico-professionale  per
          1'assolvimento   delle   specifiche  funzioni  inerenti  ai
          profili  professionali  per  i  quali  e'  stato indetto il
          concorso.  I  frequentatori  gia' appartenenti ai ruoli del
          personale  della  Polizia  di  Stato  che  presta attivita'
          tecnico-scientifica   o  tecnica  conservano  la  qualifica
          rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
              9.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          svolgimento  del  concorso,  comprese le eventuali forme di
          preselezione,    la    composizione    della    commissione
          esaminatrice  e  le  modalita' di svolgimento dei corsi, in
          relazione  alle  mansioni  tecniche previste e quelle degli
          esami di fine corso.
              10.  I  frequentatori  che  abbiano  superato gli esami
          teorico-pratico  di  fine  corso  e ottenuto il giudizio di
          idoneita'  sono  nominati  vice  periti  tecnici  in  prova
          secondo  l'ordine  di  graduatoria  dell'esame finale. Tale
          graduatoria  e'  formata  con  le modalita' previste per la
          graduatoria del concorso.».
              -  Il  testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
          2000, n. 78 e' il seguente:
              «Art.  5  (Delega  al  Governo  per  il  riordino della
          Polizia  di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
          entro  il  termine  di  cui all'art. 1, comma 1, uno o piu'
          decreti  legislativi  per la revisione dell'ordinamento del
          personale  dei  ruoli  di cui alla legge 1° aprile 1981, n.
          121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a) riordinamento  dei ruoli del personale direttivo e
          dirigente  della  Polizia di Stato, mediante soppressione o
          istituzione  di  nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo
          la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con
          consistenza  organica adeguata alle funzioni da assolvere e
          all'armonico   sviluppo  delle  carriere,  con  conseguente
          rideterminazione  del  livello  dirigenziale  del  prefetto
          avente  funzioni di Capo della Polizia - Direttore generale
          della   pubblica   sicurezza,  al  fine  di  assicurare  la
          sovraordinazione  gerarchica di cui all'art. 65 della legge
          1°  aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione
          funzionale  connessa  all'esercizio delle sue attribuzioni,
          provvedendo   anche   alla  revisione  delle  modalita'  di
          accesso,  dei relativi corsi di formazione in modo coerente
          con  la  riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento,
          prevedendo,  per  i ruoli di nuova istituzione, le relative
          funzioni,  ad  esclusione  di  quelle  che  comportano  una
          specifica qualificazione;
                b) integrazione     delle    disposizioni    relative
          all'accesso  alle  qualifiche dirigenziali della Polizia di
          Stato,  prevedendo  che  l'accesso  alla qualifica di primo
          dirigente  possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
          comunque  non  inferiore  al venti per cento delle vacanze,
          mediante   concorso   per  titoli  ed  esami  riservato  al
          personale,    in    possesso    del   diploma   di   laurea
          rispettivamente  prescritto,  dei ruoli dei commissari, dei
          direttori    tecnici   e   dei   sanitari   e   conseguente
          determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
                c) previsione  che i dirigenti della Polizia di Stato
          possano  essere  temporaneamente  collocati,  entro  limiti
          determinati,  non  superiori al 5 per cento della dotazione
          organica,  e  per  particolari  esigenze  di  servizio,  in
          posizione    di   disponibilita',   anche   per   incarichi
          particolari  o  a tempo determinato assicurando comunque la
          possibilita',   per  l'Amministrazione,  di  provvedere  al
          conferimento  degli  incarichi  dirigenziali per i posti di
          funzione non coperti;
                d) adeguamento  delle disposizioni concernenti l'eta'
          pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore
          per  il  personale  della  Polizia di Stato, tenendo conto,
          relativamente  all'eta' pensionabile, delle disposizioni in
          vigore  per  il  personale  dei  corrispondenti ruoli delle
          Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
                e) previsione  dell'abrogazione  dell'art.  51  della
          legge 10 ottobre 1986, n. 668;
                f) previsione     delle    occorrenti    disposizioni
          transitorie.».
              -  Il  testo  dell'art.  55-bis del decreto legislativo
          5 ottobre 2000, n. 334, e' il seguente:
              «Art.   55-bis.  -  1.  Con  regolamento  del  Ministro
          dell'interno,  da  emanare  ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti i
          requisiti  di  idoneita' fisica; psichica e attitudinale al
          servizio  nei  ruoli  del  personale  di  cui  al  presente
          decreto.
              2.  Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma
          1,  continuano  ad  applicarsi le disposizioni vigenti alla
          data di entrata in vigore del presente decreto.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sott'ordinate  al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».