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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 337

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal:  20-2-2020
aggiornamenti all'articolo

Art. 20-quater

(Nomina a vice sovrintendente tecnico)
1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato in via prioritaria con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.
2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
((
2-bis. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza più favorevole.
L'esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell'ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.
))
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica e l'anzianità anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.
4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
((
5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
))
6. Con
((regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,))
sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b)
((, del presente articolo))
, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1
((del presente articolo))
e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso
((...))
. (18)
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.
((
7-bis. La facoltà di rinunciare all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell'avvio al corso di formazione. L'esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l'assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all'annualità immediatamente successiva.
7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l'inizio del corso di formazione.
))
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto".