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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2003, n. 179

Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal:  20-7-2003 al: 18-9-2004
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totocalcio, approvato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totogol, approvato con decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto i pareri favorevoli del Comitato generale per i giochi, espressi nelle sedute del 20 gennaio 2003 e del 14 maggio 2003, relativamente al piano di rilancio dei concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive, ed in particolare il rinnovamento dei concorsi pronostici Totocalcio e Totogol nonché l'introduzione del concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-8903/UCL del 6 giugno 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attività di vendita degli stessi, nonché le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio e Totogol.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, e costituisce ricevuta di partecipazione;
chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene più abilitato ad accettare giocate;
colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio;
combinazione unitaria, relativamente al concorso pronostici Totogol, gli otto numeri corrispondenti agli otto eventi, indicati nella schedina di gioco, per i quali il partecipante pronostica che sarà realizzato il più elevato numero di reti nonché il numero indicante l'evento del gruppo speciale di 4 eventi ulteriori, per il quale il partecipante pronostica che sarà realizzato il più elevato numero di reti;
commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;
concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attività e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in più giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio indica l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il9" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalità od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol, indica un avvenimento sportivo od una frazione di avvenimento sportivo;
giocata, la scritturazione di una serie di colonne o combinazioni unitarie su un'unica schedina di gioco;
giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
giocata a caratura, la ripartizione, tra più partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
giocata a caratura speciale, la ripartizione tra più partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "il9", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, vale a dire varianti doppie o triple, per uno o più degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di combinazioni unitarie derivanti dalla espressione di un numero maggiore di pronostici rispetto agli 8 richiesti o da un numero maggiore di pronostici rispetto all'unico richiesto per il gruppo speciale di 4 eventi ulteriori;
giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne o combinazioni unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne o combinazioni unitarie vincenti;
jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, rispettivamente, gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª o di 2ª categoria e riassegnati, corrispondentemente, alla 1ª od alla 2ª categoria del concorso immediatamente successivo;
operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria o combinazione unitaria giocata;
premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
premio successivo di partecipazione, il premio, assegnato successivamente alla proclamazione della combinazione o colonna unitaria vincente, al parte-cipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione attestante una precedente giocata non vincente un premio a punteggio; premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalità definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna o combinazione unitaria precedentemente giocata;
punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attività di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale è anche collegato telematicamente e che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di determinata entità;
resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;
ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio;
saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento, il compenso relativo agli stessi punti di vendita e le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;
settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione è esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonché di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive;
totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, così come previsto dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate nel decreto ministeriale. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, dettano rispettivamente la disciplina generale e la regolamentazione attuativa delle attività di gioco.
- Si riproduce il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
"Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture ed impianti già utilizzati nell'esercizio delle loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse, nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale".
- Il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, contiene il regolamento per l'autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate, relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici.
- Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia):
"1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premio sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, reca: "Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, contiene il regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, detta norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
- Il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1963, successivamente modificato ed integrato, contiene il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (regolamento Totocalcio).
- Il decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1993, successivamente modificato ed integrato, contiene il regolamento dei concorso pronostici denominato "Toto 1X2" connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(regolamento Totogol).