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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 2001, n. 156

Regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici.

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Testo in vigore dal:  17-5-2001

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;
Visti i regolamenti che disciplinano i diversi concorsi pronostici, nonché quelli che disciplinano le scommesse ippiche, le scommesse sugli eventi sportivi gestiti od organizzati dal CONI e le scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sportive;
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze, con riferimento alle nuove tipologie di scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sulle competizioni sportive organizzate dal CONI, nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;
Considerato che allo scopo di modernizzare e migliorare il servizio reso all'utenza e di incrementare le entrate erariali appare opportuno consentire la raccolta telefonica e telematica delle giocate relative a scommesse e concorsi pronostici per i quali non è attualmente prevista da norme di delegazione la possibilità di effettuare il gioco con tali particolari modalità;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Vista la nota n. 114/31890/45143 del 2 giugno 2000, con la quale la Presidenza del Consiglio ha ritenuto necessario che nel testo del presente provvedimento venga specificato che la raccolta delle giocate relative a scommesse e concorsi pronostici avvenga mediante l'utilizzo di linee telefoniche ordinarie;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-8704 del 9 maggio 2000;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Accettazione telefonica o telematica delle giocate
1. È facoltà del Ministero delle finanze autorizzare i concessionari o i gestori dei giochi, concorsi pronostici o scommesse ad effettuare la raccolta telefonica o telematica delle giocate, mediante sistemi, centri di servizio o operatori di telecomunicazioni che utilizzino linee telefoniche ordinarie, secondo le modalità stabilite con il decreto dirigenziale di cui al comma 2. I concessionari, ai fini delle necessarie interconnessioni, rendono disponibile il proprio sistema di automazione a tutti gli operatori di telecomunicazioni interessati a detta modalità di raccolta del gioco.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze sono stabilite le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche o telematiche di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante "Disciplina delle attività di gioco" detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale" e prevede, anche, all'art. 16 la possibilità di introdurre, tramite decreto del Ministro delle finanze, l'accettazione di nuove scommesse legate a competizioni sportive diverse dalle corse dei cavalli e da quelle organizzate dal CONI.
- Il testo del comma 1 dell'art. 16 è il seguente:
"1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale".