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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 giugno 2003, n. 179

Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-7-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal: 20-7-2003
al: 18-9-2004
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              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
in  base  al  quale,  con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle
competizioni  sportive  nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso
pronostici  e  scommesse,  il  Ministro dell'economia e delle finanze
emana  regolamenti  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  per  disciplinare le modalita' ed i tempi di
gioco,  la  corresponsione  di  aggi,  diritti  e  proventi  dovuti a
qualsiasi titolo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n.
156,  recante  autorizzazione  alla  raccolta telefonica o telematica
delle  giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in
base   al   quale  le  procedure  di  acquisizione,  registrazione  e
documentazione  delle  stesse sono stabilite con decreto direttoriale
emanato  dal  direttore  generale  dell'Amministrazione  autonoma dei
monopoli di Stato;
  Vista  la  legge  18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi
1  e  2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di
organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001,
n.  383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto-legge  8  luglio  2002,  n. 138, convertito, con
modificazioni,  con  la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo
all'Amministrazione  autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di
tutte  le  funzioni  in  materia  di  organizzazione ed esercizio dei
giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000,
n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo;
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modifiche  ed  integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica
sui  concorsi  pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
  Visto  il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici
Totocalcio, approvato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo
1963 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici
Totogol,  approvato  con  decreto del Ministro delle finanze 10 marzo
1993 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  i  pareri  favorevoli  del  Comitato  generale per i giochi,
espressi  nelle  sedute  del  20  gennaio  2003 e del 14 maggio 2003,
relativamente al piano di rilancio dei concorsi pronostici connessi a
manifestazioni  sportive,  ed  in  particolare  il  rinnovamento  dei
concorsi  pronostici  Totocalcio e Totogol nonche' l'introduzione del
concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  norma  dell'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del
1988, effettuata con nota n. 3-8903/UCL del 6 giugno 2003;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                Oggetto del regolamento e definizioni

  1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai
concorsi  pronostici  su base sportiva, comprese quelle riferite alla
gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attivita'
di  vendita  degli  stessi,  nonche'  le regole di gioco dei concorsi
pronostici Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio e Totogol.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
    CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
    apertura  dell'accettazione,  il  momento  in  cui  AAMS dichiara
aperto  il  concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad
accettare giocate;
    cedola  di  caratura,  la quota unitaria di partecipazione ad una
giocata  a  caratura,  anche  speciale,  e  costituisce  ricevuta  di
partecipazione;
    chiusura  dell'accettazione,  il  momento  in  cui  AAMS dichiara
chiuso  il  concorso  ed  il  totalizzatore  nazionale non viene piu'
abilitato ad accettare giocate;
    colonna  unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento,
espressi  dal  partecipante,  relativamente  al  concorso  pronostici
Totocalcio;  i  nove  pronostici,  uno  per ogni evento, espressi dal
partecipante, relativamente al concorso pronostici "il9", abbinato al
Totocalcio;
    combinazione   unitaria,  relativamente  al  concorso  pronostici
Totogol,  gli  otto  numeri corrispondenti agli otto eventi, indicati
nella  schedina  di gioco, per i quali il partecipante pronostica che
sara'  realizzato  il  piu'  elevato numero di reti nonche' il numero
indicante  l'evento del gruppo speciale di 4 eventi ulteriori, per il
quale il partecipante pronostica che sara' realizzato il piu' elevato
numero di reti;
    commissione   di   controllo,  l'organo  deputato  al  controllo,
accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti
alla  chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi,
allo  spoglio,  alla  determinazione  ed  al  riscontro delle colonne
unitarie  vincenti,  al  calcolo  delle  quote  di  vincita  ed  alla
comunicazione  ufficiale  degli esiti dei concorsi pronostici su base
sportiva;
    concessionario,   l'operatore   di  gioco  selezionato  da  AAMS,
attraverso  procedura  ad  evidenza  pubblica,  per  l'affidamento di
attivita'  e  funzioni  pubbliche relative all'esercizio dei concorsi
pronostici connessi ad eventi sportivi;
    concessione,  l'atto di affidamento ai concessionari di attivita'
e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
    concorso,  per  tutti  i  concorsi  pronostici  su base sportiva,
l'insieme  degli  eventi  sportivi,  disputati  anche in piu' giorni,
oggetto del pronostico del partecipante;
    concorso  di  chiusura  definitiva,  per  il  concorso pronostici
Totocalcio  indica  l'ultimo  concorso  pronostici  Totocalcio per il
quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del
concorso  stesso;  per  il  concorso  pronostici  "il9",  abbinato al
concorso  pronostici  Totocalcio,  l'ultimo concorso pronostici "il9"
per  il  quale  vengono  accettate  giocate,  prima  della  eventuale
abolizione  del  concorso  stesso; per il concorso pronostici Totogol
l'ultimo  concorso  pronostici Totogol per il quale vengono accettate
giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
    concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
    evento,  per  il  concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso
abbinato  "il9",  un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita'
od  in  una  sua  frazione  temporale,  od un'azione dell'avvenimento
stesso  sul  cui  esito  si  esprime  un  pronostico; per il concorso
pronostici Totogol, indica un avvenimento sportivo od una frazione di
avvenimento sportivo;
    giocata, la scritturazione di una serie di colonne o combinazioni
unitarie su un'unica schedina di gioco;
    giocata   accettata,  la  giocata  registrata  dal  totalizzatore
nazionale;
    giocata  a  caratura,  la ripartizione, tra piu' partecipanti, di
una giocata o di una giocata sistemistica;
    giocata   a   caratura   speciale,   la   ripartizione  tra  piu'
partecipanti,  gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il
punto   di  vendita  virtuale,  di  una  giocata  o  di  una  giocata
sistemistica;
    giocata  sistemistica  o  a  sistema,  per il concorso pronostici
Totocalcio  e l'abbinato concorso pronostici "il9", la scritturazione
abbreviata,  su  un'unica  schedina di gioco, di una serie di colonne
unitarie  derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, vale a
dire  varianti  doppie  o triple, per uno o piu' degli eventi oggetto
del  concorso;  per il concorso pronostici Totogol, la scritturazione
abbreviata  di  una  serie  di  combinazioni unitarie derivanti dalla
espressione  di  un  numero  maggiore  di  pronostici rispetto agli 8
richiesti  o  da  un numero maggiore di pronostici rispetto all'unico
richiesto per il gruppo speciale di 4 eventi ulteriori;
    giocata  valida,  la  giocata  accettata  e  successivamente  non
annullata  dal partecipante; la giocata valida determina le colonne o
combinazioni   unitarie   valide   da   considerare   ai  fini  della
individuazione delle colonne o combinazioni unitarie vincenti;
    jackpot,   per  il  concorso  pronostici  Totocalcio,  l'autonomo
montepremi  non  distribuito  in  mancanza  di  premi non assegnabili
ovvero   di  vincitori  di  premi  a  punteggio  di  1ª  categoria  e
riassegnato  esclusivamente  alla  medesima  categoria  del  concorso
immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il9", abbinato
al   concorso   pronostici   Totocalcio,  l'autonomo  montepremi  non
distribuito  in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori
di  premi  a  punteggio  e  riassegnato  esclusivamente  al  concorso
immediatamente   successivo;  per  il  concorso  pronostici  Totogol,
rispettivamente,  gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza
di  premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di
1ª  o  di 2ª categoria e riassegnati, corrispondentemente, alla 1ª od
alla 2ª categoria del concorso immediatamente successivo;
    operatore  di  gioco,  un  soggetto con competenze specialistiche
nella fornitura di servizi di gioco;
    partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
    posta,  l'importo  pagato  dal  partecipante per ciascuna colonna
unitaria o combinazione unitaria giocata;
    premio  precedente  di  partecipazione,  il  premio  assegnato al
partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso
pronostici  su  base  sportiva,  subito dopo l'accettazione della sua
giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
    premio   successivo   di  partecipazione,  il  premio,  assegnato
successivamente  alla  proclamazione  della  combinazione  o  colonna
unitaria  vincente, al parte-cipante, in base alle modalita' definite
per  il  singolo  concorso  pronostici su base sportiva, a fronte del
possesso   e   della  riconsegna  della  ricevuta  di  partecipazione
attestante una precedente giocata non vincente un premio a punteggio;
premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle
modalita'  definite  per il singolo concorso pronostici, a fronte del
possesso  e  della  riconsegna  della  ricevuta di partecipazione, in
funzione  dei  punti  conseguiti  attraverso i pronostici espressi in
ogni colonna o combinazione unitaria precedentemente giocata;
    punti   di   pagamento   dei   premi,  i  punti  individuati  dal
concessionario   nell'ambito   della   propria  organizzazione,  resi
pubblici  dal  concessionario  medesimo  e  comunicati  ad AAMS prima
dell'inizio  dell'attivita'  di concessione, abilitati alla ricezione
delle  ricevute  di  partecipazione  vincenti  emesse  da un punto di
vendita  collegato  con  il concessionario stesso ed al pagamento dei
premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
    punto  di  vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di
terminale  di  gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse
ovvero  totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario con
il  quale e' anche collegato telematicamente e che, previo nulla osta
da  parte  di  AAMS,  gestisce  il rapporto con l'utente, effettua le
giocate  sui  terminali  di  gioco  e  paga le vincite di determinata
entita';
    resto,  i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote
unitarie di vincita;
    ricevuta  di  partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta
registrazione   della  giocata  nel  totalizzatore  nazionale  e  che
costituisce,  in  caso di vincita, l'unico titolo al portatore valido
per la riscossione del premio;
    saldo    settimanale,   il   valore   risultante,   per   ciascun
concessionario,  dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo
dei  punti  di  vendita  collegati  al  concessionario per i concorsi
chiusi nella settimana contabile di riferimento, il compenso relativo
agli  stessi  punti  di vendita e le vincite da essi pagate nell'arco
della settimana contabile di riferimento;
    settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra
la  giornata  del  lunedi'  e  la  giornata  della  domenica  di ogni
settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
   schedina  di  gioco,  il  supporto,  il cui formato ed i contenuti
specifici  sono  stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente
quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
    terminale  di  gioco,  l'apparecchiatura elettronica, fornita dal
concessionario  e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione
dei  pronostici,  l'acquisizione  delle schedine di gioco e la stampa
delle ricevute da restituire ai partecipanti;
    totalizzatore  nazionale,  il  sistema  di elaborazione centrale,
organizzato  da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base
sportiva nonche' di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni
sportive;
    totoricevitore,  il  titolare  di  una  concessione rilasciata in
precedenza  dal  CONI  per  la vendita di concorsi pronostici su base
sportiva,  cosi'  come  previsto  dalla  deliberazione  della  giunta
esecutiva  CONI  n.  486  del  1997,  avente durata di quattro anni e
prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno
2003.
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          richiamate  nel  decreto ministeriale. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ed il
          decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
          581,  dettano  rispettivamente  la disciplina generale e la
          regolamentazione attuativa delle attivita' di gioco.
              - Si  riproduce  il  testo dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Con   decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1 della legge
          13 maggio   1999,   n.  133  (Disposizioni  in  materia  di
          perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale):
              "Il  Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via
          temporanea,    l'accettazione    di   nuove   scommesse   a
          totalizzatore  o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
          diversi  dalle  corse  dei  cavalli  e  dalle  competizioni
          organizzate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)
          da  parte  dei  soggetti  cui  e'  affidata  in concessione
          l'accettazione  delle  scommesse  a totalizzatore e a quota
          fissa  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174,
          del   Ministro   delle   finanze   i   quali  a  tale  fine
          impiegheranno  sedi,  strutture ed impianti gia' utilizzati
          nell'esercizio delle loro attivita'. Con riferimento a tali
          nuove  scommesse,  nonche'  ad  ogni  altro  tipo di gioco,
          concorso  pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze
          emana  regolamenti  a  norma  dell'art.  17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita'
          e  i  tempi  di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e

          proventi  dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da
          destinare   agli   organizzatori  delle  competizioni.  Con
          decreto  del  Ministro  delle finanze e' altresi' stabilito
          l'ammontare   del  prelievo  complessivo,  comprensivo  dei
          predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo'
          superare  il  62  per  cento  delle  somme  giocate. Per le
          medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle
          finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei
          gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
          e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale".
              - Il  decreto  del  Ministro  delle finanze 15 febbraio
          2001,  n. 156, contiene il regolamento per l'autorizzazione
          alla   raccolta  telefonica  o  telematica  delle  giocate,
          relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici.
              - Si  riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, della
          legge  18 ottobre  2001,  n.  383  (Primi interventi per il
          rilancio dell'economia):
              "1.   Al   fine  di  ottimizzare  il  gettito  erariale
          derivante  dal  settore,  le funzioni statali in materia di
          organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei
          concorsi  a premi e le relative risorse sono riordinate con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente della Repubblica, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  dei  seguenti criteri
          direttivi:
                a) eliminazione  di duplicazioni e sovrapposizione di
          competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
          struttura unitaria;
                b) individuazione  della  predetta  struttura  in  un
          organismo  esistente,  ovvero  da  istituire ai sensi degli
          articoli 8  e  9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300.
              2.  I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
          al   comma   1   sono   disciplinati  tenendo  anche  conto
          dell'esigenza   di  razionalizzare  i  sistemi  informatici
          esistenti,   con   uno   o   piu'   decreti   del  Ministro
          dell'economia   e   delle  finanze,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
          Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
          terzo  e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133.
          La  posta  unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
          concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze. Le modalita' tecniche dei
          giochi,  delle  scommesse  e  dei  concorsi  a  premio sono
          comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
          di  entrata  in  vigore  dei  decreti  emanati ai sensi del
          presente  comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
          legge e regolamentari vigenti".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
          2002,  n.  33, reca: "Regolamento concernente l'affidamento
          delle   attribuzioni  in  materia  di  giochi  e  scommesse
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
          dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          2000,  n.  453,  contiene  il  regolamento  per il riordino
          dell'Istituto per il credito sportivo.
              - Il  decreto  legislativo  23 dicembre  1998,  n. 504,
          detta norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi
          pronostici e sulle scommesse.
              - Il  decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1963,
          successivamente   modificato   ed  integrato,  contiene  il
          regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico
          connesso   con   le   partite   di   calcio   o  con  altre
          manifestazioni  sportive  organizzate  o  svolte  sotto  il
          controllo   del   Comitato   Olimpico   Nazionale  Italiano
          (regolamento Totocalcio).
              - Il  decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1993,
          successivamente   modificato   ed  integrato,  contiene  il
          regolamento  dei  concorso pronostici denominato "Toto 1X2"
          connesso   con   le   partite   di   calcio   o  con  altre
          manifestazioni  sportive  organizzate  o  svolte  sotto  il
          controllo   del   Comitato   Olimpico   Nazionale  Italiano

          (regolamento Totogol).