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MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 13 maggio 2003, n. 176

Modifiche al decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, concernente «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212».

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Testo in vigore dal: 16-7-2003
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'articolo  2, comma 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 212,
concernente  la  collaborazione  con  i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale,   secondo   il   quale   una  quota  delle  disponibilita'
finanziarie  destinate  alle iniziative di cui al comma 1, lettera a)
dello  stesso  articolo 2  ed  al  comma  3,  lettere  a),  b)  ed e)
dell'articolo 3,   e'  attribuita  al  Ministero  del  commercio  con
l'estero  per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai
sensi  della  legge  24 aprile  1990, n. 100 e ad altre iniziative di
propria  competenza,  rispondenti  alle finalita' della legge stessa,
nonche' dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
  Visto  l'articolo  22,  comma  2,  del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi
di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente
con delibera del CIPE;
  Vista  la  legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni,
concernente norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed
imprese miste all'estero;
  Vista  la  legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni,
concernente  norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della
cooperazione  internazionale  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,
della provincia di Belluno e delle aree limitrofe;
  Visto  l'articolo 7  della  legge  26 febbraio 1987, n. 49, recante
«Nuova  disciplina  della cooperazione italiana con i Paesi in via di
sviluppo»  in  base  al  quale  sono  concessi crediti agevolati alle
imprese  italiane  con  il parziale finanziamento della loro quota di
capitale  di  rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via
di sviluppo con la partecipazione di investitori, pubblici o privati,
del Paese destinatario, nonche' di altri Paesi;
  Vista   la   legge  7 agosto  1990,  n.  241  ed,  in  particolare,
l'articolo 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e
l'attribuzione   di   vantaggi   economici  di  qualunque  genere  e'
subordinata  alla  predeterminazione  ed  alla pubblicazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti,  dei  criteri  e  delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi;
  Visto  l'articolo 22,  comma  3,  del  decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, secondo cui i criteri e le procedure per la concessione
dei  contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono
stabiliti,  ai  sensi  del  citato articolo 12 della legge n. 241 del
1990,  nel  rispetto  dei principi dettati dall'articolo 20, comma 5,
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 aprile  2001,  n. 171, recante
«Regolamento  concernente  criteri  e modalita' per la concessione di
contributi  finanziari  a  fronte di progetti di collaborazione con i
Paesi  di  cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212»;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 recante la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che
prevede l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001,
n.  161  recante  «Regolamento  di  semplificazione  dei procedimenti
relativi  alla  concessione  di agevolazioni, contributi, incentivi e
benefici    per    lo    sviluppo    delle    esportazioni    e   per
l'internazionalizzazione delle attivita' produttive»;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 dicembre  2000, n. 445, recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa»;
  Ritenuto   di   dover  procedere  ad  ulteriore  semplificazione  e
snellimento  della procedura nonche' alla revisione di taluni criteri
e  ad  integrazione  di  talune  modalita'  per  la  selezione  delle
iniziative  di  cui  trattasi,  rispettivamente  per la necessita' di
adeguare   la  scelta  alla  realta'  operativa  e  per  esigenze  di
completezza nella determinazione dei criteri da adottare;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 7 aprile 2003;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
effettuata con nota n. 17133 del 30 aprile 2003;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                      Modifiche all'articolo 1

  1. All'articolo  1,  comma  2,  lettera a) del decreto ministeriale
19 aprile  2001,  n.  171,  le  parole:  «Ministero del commercio con
l'estero» sono sostituite da: «Ministero delle attivita' produttive».
  2. All'articolo  1, comma 2, la lettera c) del decreto ministeriale
19 aprile  2001, n. 171, e' sostituita dalla seguente: «c) Sportello:
lo  Sportello  regionale per l'internazionalizzazione delle attivita'
produttive  istituito  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161».
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana  e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge  modificate  o  alle  quali  e'  applicato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - La  legge  26 febbraio  1992,  n.  212 concernente la
          collaborazione   con   i   Paesi  dell'Europa  centrale  ed
          orientale  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo
          1992, n. 55. Si riportano qui di seguito il testo dell'art.
          2, comma 1, lettera a) e comma 6:
              «1. Le  iniziative di collaborazione con i Paesi di cui
          all'art. 1 sono realizzate attraverso:
                a) cofinanziamenti,    finanziamenti    paralleli   e
          contributi relativi ad interventi della Comunita' economica
          europea,  della  Banca  europea  per  la ricostruzione e lo
          sviluppo  e  di  altri  organismi  e istituzioni finanziari
          internazionali  di  cui l'Italia sia parte e che realizzino
          le finalita' della presente legge.
              Omissis;
              6. Una quota delle disponibilita' finanziarie destinate
          alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente
          articolo  ed  al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'art. 3,
          e'  attribuita  al Ministero del commercio con l'estero per
          le  iniziative  di  supporto  agli interventi effettuati ai
          sensi  della  legge  24 aprile  1990,  n.  100,  e ad altre
          iniziative di propria competenza rispondenti alle finalita'
          della  presente  legge,  nonche'  dell'art.  2  della legge
          9 gennaio 1991, n. 19».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 3 della
          legge n. 212 del 1992:
              «3.  I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai
          seguenti obiettivi:
                a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica,
          manageriale   e   per  i  quadri  intermedi,  da  svolgersi
          all'estero   ed   in   Italia   anche   per   progetti   di
          reinsediamento  nei Paesi di origine ed anche se utilizzino
          strumenti  di  intervento  diversi da quelli previsti nella
          presente legge;
                b) la    formazione   e   l'assistenza   in   materie
          giuridico-istituzionali dirette in particolare ai giovani e
          alle  associazioni giovanili; i programmi coordinati con il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale per la
          riqualificazione  dei  lavoratori  e  il loro impiego nelle
          joint-ventures,   nelle   piccole   e   medie   imprese   e
          nell'artigianato;
                c) programmi   di  promozione  e  collaborazione  nei
          settori  dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia
          ambientale,   dell'economia   mutualistica,  cooperativa  e
          associativa,  per lo sviluppo di attivita' produttive e per
          la  gestione  di  servizi con la diretta partecipazione dei
          soci;
                d) la    cooperazione   nei   settori:   scientifico,
          tecnologico,  culturale,  scolastico,  della  formazione  e
          della  informazione,  in  base a quanto previsto in accordi
          tra  l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti
          alla materia nei rispettivi Paesi;
                e) studi  e  progettazioni nei settori dei trasporti,
          delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia
          sociale,  nonche'  nei  settori di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera b).».
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante:
          «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
          dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c), e dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  del  13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo
          del  comma  2,  dell'art.  22  (Disposizioni  in materia di
          contributi   e  di  finanziamenti  per  lo  sviluppo  delle
          esportazioni):
              «2.  All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
          n. 212; le parole: «dell'Europa centrale ed orientale; sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «individuati  annualmente dal
          CIPE  con  delibera adottata su proposta del Ministro degli
          affari  esteri,  di  concerto con il Ministro del commercio
          con l'estero».
              - La legge 24 aprile 1990, n. 100 recante: «Norme sulla
          promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
          all'estero»,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3
          maggio 1990, n. 101.
              - La legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante: «Norme per lo
          sviluppo  delle  attivita'  economiche e della cooperazione
          internazionale  della  regione Friuli-Venezia Giulia, della
          provincia  di Belluno e delle aree limitrofe» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1991, n. 17.
              - La  legge 26 febbraio 1987, n. 49 concernente: «Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via  di  sviluppo»  e' pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  del  28 febbraio 1987, n. 49. Si
          riporta qui di seguito l'art. 7:
              «Art. 7 (Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo). -
          1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6, e con
          le   stesse  procedure,  possono  essere  concessi  crediti
          agevolati   alle   imprese   italiane   con   il   parziale
          finanziamento  della  loro  quota di capitale di rischio in
          imprese  miste  da  realizzarsi in Paesi in via di sviluppo
          con  partecipazione di investitori, pubblici o privati, del
          Paese destinatario, nonche' di altri Paesi.
              2. Il CICS stabilira':
                a) la   quota  del  Fondo  di  rotazione  che  potra'
          annualmente essere impiegata a tale scopo;
                b) i  criteri per la selezione di tali iniziative che
          dovranno  tener conto -- oltre che delle generali priorita'
          geografiche  o  settoriali  della  cooperazione italiana --
          anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela
          degli  investimenti  stranieri.  Tali  criteri  mireranno a
          privilegiare  la  creazione  di  occupazione  e  di  valore
          aggiunto locale;
                c) le  condizioni  a  cui  potranno essere concessi i
          crediti di cui trattasi.
              3. La  quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione
          viene  trasferita  al Mediocredito centrale. Allo stesso e'
          affidata,   con   apposita   convenzione,  la  valutazione,
          l'erogazione  e  la gestione dei crediti di cui al presente
          articolo.».
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi», e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del  18 agosto  1990,  192. Si riporta
          l'art. 12:
              «1. La  concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
          ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
          di  qualunque  genere  a persone ed enti pubblici e privati
          sono    subordinate    alla   predeterminazione   ed   alla
          pubblicazione  da  parte  delle amministrazioni procedenti,
          nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri
          e  delle  modalita',  cui  le amministrazioni stesse devono
          attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 22, del
          citato decreto legislativo n. 143 del 1998:
              «3. I   criteri  e  le  procedure  di  concessione  dei
          contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero
          ai  sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le
          modalita'  di  verifica,  anche  ad  opera  di  terzi,  dei
          risultati  sono  stabiliti,  ai  sensi  dell'art. 12, legge
          7 agosto   1990,   n.   241,   e  successive  modifiche  ed
          integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
          20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
              - La  legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei Ministri» e' pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n.
          214.  Il  comma 3,  dell'art. 17 della citata legge 400 del
          1988 recita:
              «Con   decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del Ministro, o di
          autorita'   sottordinate   al   Ministro  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, fermo restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
              - Il   decreto  ministeriale  19 aprile  2001,  n.  171
          recante  il regolamento concernente criteri e modalita' per
          la  concessione  dei  contributi  finanziari  a  fronte  di
          progetti  di  collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1,
          comma 1,   della   legge   26 febbraio  1992,  n.  212,  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2001, n.
          101.
              - Il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
          «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59 e' pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 30 agosto
          1999,  n.  203  S.O.  Si  riporta  qui  di seguito il testo
          dell'art. 27:
              «Art.  27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo Stato in materia di industria, artigianato,
          energia,  commercio,  fiere  e  mercati,  trasformazione  e
          conseguente  commercializzazione;  dei  prodotti  agricoli,
          turismo  e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere,
          acque  minerali  e  termali,  politiche  per i consumatori,
          commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema
          produttivo,  poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni
          multimediali,   informatica,   telematica,  radiodiffusione
          sonora  e  televisiva,  tecnologie  innovative applicate al
          settore delle comunicazioni con particolare riguardo per il
          commercio elettronico.
              3. Al   Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, del Ministero del commercio
          con    l'estero,   del   Ministero   delle   comunicazioni,
          decreto-legge  Dipartimento del turismo istituito presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  fatte  salve le
          risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
          decreto   legislativo   ad   altri   Ministeri,  agenzie  o
          autorita',   perche'  concernenti  funzioni  specificamente
          assegnate  ad  essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
          per  gli  effetti  degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
          lettere  a)  e  b)  della  legge  15 marzo  1997, n. 59, le
          funzioni  conferite dalla vigente legislazione alle regioni
          ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
              4. Spettano   inoltre   al  Ministero  delle  attivita'
          produttive  le  risorse  e  il  personale del Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del
          Ministero  della  sanita', del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni assegnate al
          Ministero  delle  attivita' produttive dal presente decreto
          legislativo.
              5. Restano  ferme  le competenze spettanti al Ministero
          della difesa.».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
          2001,  n.  161 concernente: «Regolamento di semplificazione
          dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni,
          contributi,  incentivi  e  benefici  per  lo sviluppo delle
          esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita'
          produttive (numeri 52, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, Allegato
          1,  legge  15 marzo  1997,  n.  59)»,  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2001, n. 105.
              - Il  decreto  legislativo  28 dicembre  2000,  n.  445
          recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative e
          regolamentari  in materia di documentazione amministrativa»
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale del 20 febbraio 2001, S.O. n. 42.

          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          ministeriale  19 aprile  2001,  n.  171 come modificato dal
          presente regolamento:
              «Art.   1  (Oggetto).  -  1.  Il  presente  regolamento
          stabilisce,  ai  sensi  dell'art.  12  della legge 7 agosto
          1990,  n.  241, i criteri e le modalita' per la concessione
          di  contributi  a  fronte  delle iniziative, previste dalla
          legge  26 febbraio  1992,  n.  212, di collaborazione con i
          Paesi   individuati   annualmente   con  delibera  della  V
          Commissione  del  CIPE,  in  base all'art. 22, comma 2, del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n. 143, che modifica
          l'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 212.
              2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
                a) Ministero:    il    Ministero    delle   attivita'
          produttive;
                b) legge 212, la legge 26 febbraio 1992, n. 212;
                c) Sportello:     lo    Sportello    regionale    per
          l'internazionalizzazione    delle    attivita'   produttive
          istituito   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 161.».