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LEGGE 26 febbraio 1992, n. 212

Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

note: Entrata in vigore della legge: 21/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
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Testo in vigore dal:  21-3-1992

Art. 3

1. Il CIPES riserva una quota pari ad almeno il 15 per cento dello stanziamento previsto dalla presente legge per ogni esercizio finanziario a progetti promossi o affidati parzialmente o totalmente a regioni, province ed enti locali, università, centri di ricerca pubblici e privati senza fini di lucro, organismi di formazione professionale, associazioni ambientalistiche, organizzazioni cooper- ative, mutualistiche e associative che operino nei settori dell'economia sociale, organizzazioni non governative italiane riconosciute dalla Comunità economica europea o da altri organismi internazionali o dal Ministero degli affari esteri, ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, purché operino senza fini di lucro.
2. I progetti di cui al comma 1 promossi da organizzazioni non governative debbono essere obbligatoriamente realizzati con la collaborazione di un analogo soggetto dello Stato estero, scelto dagli enti promotori che restano responsabili della gestione. I progetti possono essere approvati dal Ministro degli affari esteri sulla base di specifiche motivazioni, anche quando non siano stati concordati nei programmi-Paese. L'erogazione dei contributi alle organizzazioni è effettuata sentito il parere dell'apposita commissione per le organizzazioni non governative, istituita dall'articolo 8, comma 10, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e sulla base di quanto disposto dall'articolo 29 della medesima legge, in quanto applicabile. Ai volontari e ai cooperanti delle predette organizzazioni non governative si applica la disciplina disposta dagli articoli da 31 a 35 della citata legge n. 49 del 1987.
3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai seguenti obiettivi:
a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia anche per progetti di reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge;
b) la formazione e l'assistenza in materie giuridico- istituzionali dirette in particolare ai giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle joint-ventures, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato;
c) programmi di promozione e collaborazione nei settori dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia ambientale, dell'economia mutualistica, cooperativa e associativa, per lo sviluppo di attività produttive e per la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei soci;
d) la cooperazione nei settori: scientifico, tecnologico, culturale, scolastico, della formazione e della informazione, in base a quanto previsto in accordi tra l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti alla materia nei rispettivi Paesi;
e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonché nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
4. Per le iniziative di cui alla lettera e) del comma 3, la quota dei contributi a titolo gratuito rispetto ai costi totali delle iniziative stesse è definita di volta in volta dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.
Nota all'art. 3:
- La legge n. 49/1987 reca: "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
Il testo degli articoli 8, comma 10, 29, 31, 32, 33, 34 e 35 della predetta legge è il seguente:
"Art. 8, comma 10. - Apposita commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal direttore generale della Direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni stesse, due tra quelli delle confederazioni sindacali e due tra i rappresentanti di cui alla lettera a) del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1, 29, commi 1 e 3, 31, comma 3. Essa inolte collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro attività ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati".
"Art. 29 (Effetti della idoneità). - 1. Il comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità, ai citeri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del comitato direzionale, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative.
4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale".
"Art. 31 (Volontari in servizio civile). - 1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarietà e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative riconosciute idonee, nell'ambito di programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ai sensi dell'art. 29.
2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontario.
Quest'ultimo è iscritto, a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.
3. Il comitato direzionale, sentito il parere della commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.
4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.
5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34".
"Art. 32 (Cooperanti delle organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico del Fondo speciale di cui all'art. 14, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal comitato direzionale sentito il parere della commissione di cui all'art. 8, comma 10.
2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici possono ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti.
3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34".
"Art. 33 (Diritti dei volontari). - 1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:
a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;
b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;
c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e suc- cessive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.
2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato".
"Art. 34 (Doveri dei volontari e dei cooperanti). - 1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.
2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.
3. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, i volontari e i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.
4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:
a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;
b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.
5. Gli organismi non governativi idonei possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, pre- via comunicazione delle motivazioni alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima".
"Art. 35 (Servizio militare: rinvio e dispensa). - 1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'art. 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.
2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.
3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.
4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'art. 34 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria".