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LEGGE 26 febbraio 1992, n. 212

Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

note: Entrata in vigore della legge: 21/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
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Testo in vigore dal:  21-3-1992

Art. 2

1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1 sono realizzate attraverso:
a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge;
b) la concessione di contributi su crediti finanziari, relativi ad una capitalizzazione massima di 30 miliardi di lire per ogni iniziativa su cui concedere il contributo, per interventi realizzati da imprese italiane o comunitarie o dei Paesi di cui all'articolo 1, in materia di riconversione industriale e agricola; per il risanamento ambientale, igienico e sanitario; in campo energetico; per la modernizzazione del turismo nonché in materia di restauro artistico ed urbano.
2. Il CIPES, nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, può stabilire, previo parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti, che, tenuto conto dello sviluppo della collaborazione nell'area interessata e con particolare riferimento alla cooperazione in sede multilaterale, le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, possano essere effettuate anche in settori diversi da quelli indicati al comma 1, lettera b), del presente articolo ed all'articolo 3.
3. In conformità ai criteri di ripartizione stabiliti dal CIPES, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, determina le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1.
4. Le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), affluiscono ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
5. La quota stabilita dal CIPES per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), è conferita ad apposito fondo istituito ai sensi della presente legge presso il Mediocredito centrale. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere un contributo sugli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, per i crediti di cui al comma 1, lettera b).
6. Una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'articolo 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalità della presente legge, nonché dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.
7. Una quota non superiore all'8 per cento delle disponibilità finanziarie previste dalla presente legge è attribuita, relativamente agli aspetti di propria competenza, al Ministero dell'interno per l'attuazione, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e del tesoro, di forme di collaborazione con gli Stati interessati previste dalle norme vigenti.
8. Una ulteriore quota delle disponibilità destinate alle iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), è attribuita per i programmi di collaborazione interregionale di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni della presente legge, nonché, in particolare tramite l'Istituto nazionale per il commercio estero, per attività e iniziative di assistenza in materia di commercio estero, per favorire lo sviluppo di strutture e strumenti a sostegno delle esportazioni dei Paesi di cui all'articolo 1.
9. In casi di necessità accertati dal Ministero degli affari esteri e su richiesta dei Paesi destinatari delle misure previste dalla presente legge, possono essere disposte dal Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, forniture di prodotti aventi finalità umanitarie. La fornitura dei prodotti agricolo-alimentari è effettuata alle migliori condizioni di mercato interno e internazionale.
10. I progetti, gli interventi e le opere finanziati con gli stanziamenti previsti dalla presente legge devono essere accompagnati da un'apposita valutazione di impatto ambientale, come definita dalla normativa comunitaria e dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Note all'art. 2:
- Il R.D.L. n. 375/1936 reca: "Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia".
- Per il titolo della legge n. 100/1990 si veda in nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 19/1991 si veda in nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985 (v. il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, n.d.r.).
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specializzazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita, la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1- bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto".