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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. 161

((Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive (numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59).))

note: Entrata in vigore del decreto: 23-5-2001
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Testo in vigore dal:  23-5-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 56, n. 64, n. 65, n. 66, n. 67, n. 69, n. 70, n. 72 e n. 73, ed in particolare il comma 5, lettera a);
Visto il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 18, 19, 23, 24 e 48;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ed in particolare l'articolo 24, comma 3, ultimo periodo;
Vista la delibera della quinta commissione permanente del CIPE del 29 giugno 2000, per la costituzione degli sportelli regionali per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e per gli affari regionali;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

O g g e t t o
1. Il presente regolamento ha per oggetto:
a) la promozione dell'internazionalizzazione e lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero favorendo l'utilizzo e l'integrazione degli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al sostegno dei sistemi produttivi regionali;
b) il perseguimento del raccordo tra gli indirizzi e la programmazione nazionale e regionale in materia;
c) la disciplina dei procedimenti concernenti la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici, anche internazionali e comunitari, per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, tenuto conto delle competenze statali e regionali come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000.
2. In particolare, il presente regolamento si applica alla concessione di:
a) assicurazione e finanziamento del credito all'esportazione, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;
b) contributi agli interessi sui finanziamenti relativi alle quote di partecipazione a società ed imprese all'estero:
c) finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea;
d) finanziamenti a tasso agevolato alle imprese italiane esportatrici per incentivare la costituzione all'estero di insediamenti stabili;
e) finanziamenti a tasso agevolato di studi di prefattibilità, di fattibilità e di programmi di assistenza tecnica;
f) contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi individuati annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;
g) contributi ad istituti, enti ed associazione per iniziative volte a promuovere le esportazioni;
h) contributi a consorzi per il commercio estero;
i) contributi a consorzi agroalimentari e turistico alberghieri.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentate del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa":
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- Si trascrive il testo dei punti numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73 dell'allegato 1 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"56. Procedimenti per l'assicurazione ed il finanziamento del credito all'esportazione: legge 24 maggio 1977, n. 227.".
"64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'Unione europea: legge 20 ottobre 1990, n. 304, art. 3.".
"65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane esportatrici: decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.".
"66. Procedimenti di concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a promuovere le esportazioni: legge 29 ottobre 1954, n. 1083.".
"67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale: legge 24 maggio 1977, n. 227.".
"69. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi per il commercio estero: legge 21 febbraio 1989, n. 83.".
"70. Procedimenti di concessione di contributi a consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri: decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.".
"72. Procedimenti di concessione di contributi per l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale: legge 26 febbraio 1992, n. 212.".
"73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a società ed imprese miste all'estero: legge 24 aprile 1990, n. 100; legge 9 gennaio 1991, n. 19, art. 2.".
- La legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143, reca: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale".
- Si trascrive l'art. 3 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1990, n. 251, recante "Provvedimenti per la promozione delle esportazioni":
"Art. 3. - 1. Le disponibilità finanziarie di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate, nel limite di 50 miliardi di lire, per la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di spese da sostenere da parte di imprese italiane per la partecipazione all'estero a gare internazionali.
2. Sono obbligate alla restituzione immediata di detti finanziamenti, maggiorati degli interessi a tasso agevolato applicati ai finanziamenti di cui al citato articolo del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981, le aziende vincitrici della gara a fronte della quale le spese medesime siano state sostenute. Le aziende che si siano deliberatamente ritirate dalla gara o siano state escluse per comportamento alle stesse imputabile sono tenute alla restituzione delle somme riscosse, maggiorate degli interessi a tasso di riferimento.
3. I settori beneficiari, nonché i criteri, le modalità ed i limiti di concessione e restituzione dei finanziamenti di cui al comma 1 saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Sulle richieste di finanziamento delibererà il comitato per la gestione del fondo previsto dal citato art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981.".
- Il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1981, n. 147, e convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1981, n. 206), reca: "Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane".
- La legge 29 ottobre 1954, n. 1083, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1954, n. 274, reca: "Concessioni di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane".
- La legge 21 febbraio 1989, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1989, n. 58, reca: "Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane".
- La legge 26 febbraio 1992, n. 212, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55, reca: "Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale".
- La legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101, reca: "Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero".
- Si trascrive l'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 gennaio 1991, n. 17, recante: "Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe":
"Art. 2. - 1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest.
2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della società finanziaria con l'attività della Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. La somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'art. 2458 del codice civile. L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma 1 si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione deve valorizzare la specificità del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma 1.
3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.
4. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1.
5. Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.
6. Gli interventi della società finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1. La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma 1 avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni. La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.
7. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100; il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'art. 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo.
8. Può essere istituita, nell'ambito della società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della regione Veneto, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalità della presente legge, è istituito un Centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attività di documentazione ed informazione agli operatori economici.
Alla costituzione del Centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale è assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al Centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'unione italiana delle camere di commercio stesse.
Per le proprie attività il Centro può avvalersi della collaborazione delle Università degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate.
10. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, è assegnato per le medesime finalità un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
11. La localizzazione del Cento di cui al comma 9 sarà decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia.".
- Si trascrivono gli articoli 18, 19, 23, 24 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 18 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). - 1. Sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i brevetti e la proprietà industriale, salvo quanto previsto all'art. 20 del presente decreto legislativo;
b) la classificazione delle tipologie di attività industriali ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675;
c) la determinazione dei campioni nazionali di unità di misura; la conservazione dei prototipi nazionali del chilogrammo e del metro; la definizione di norme in materia di metrologia legale; la omologazione di modelli di strumenti di misura;
d) la definizione dei criteri generali per la tutela dei consumatori e degli utenti;
e) le manifestazioni a premio di rilevanza nazionale;
f) la classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e la determinazione delle norme da osservarsi per l'impianto e l'esercizio dei relativi opifici, stabilimenti o depositi e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli oli minerali, loro derivati e residui, ai sensi dell'art. 63 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
g) le industrie operanti nel settore della difesa militare, ivi comprese le funzioni concernenti l'autorizzazione alla fabbricazione, all'importazione e all'esportazione di armi da guerra;
h) la fabbricazione, l'importazione, il deposito, la vendita e il trasporto di armi non da guerra e di materiali esplodenti, ivi compresi i fuochi artificiali; la vigilanza sul Banco nazionale di prova delle armi portatili e delle munizioni commerciali;
i) la classificazione dei gas tossici e l'autorizzazione per il relativo impiego;
l) le prescrizioni, il ritiro temporaneo dal mercato e il divieto di utilizzazione in materia di macchine, prodotti e dispositivi pericolosi, nonché le direttive e le competenze in materia di certificazione, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
m) l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche;
n) la determinazione dei criteri generali per la concessione, per il controllo e per la revoca di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, per la raccolta di dati e di informazioni relative alle operazioni stesse, anche ai fini di monitoraggio e valutazione degli interventi, la fissazione dei limiti massimi per l'accesso al credito agevolato alle imprese industriali, la determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari di credito agevolato;
o) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere all'industria, nei casi di cui alle lettere seguenti, ovvero in caso di attività o interventi di rilevanza economica strategica o di attività valutabili solo su scala nazionale per i caratteri specifici del settore o per l'esigenza di assicurare un'adeguata concorrenzialità fra gli operatori; tali attività sono identificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni;
p) la concessione di agevolazioni, anche fiscali, di contributi, incentivi, benefici per attività di ricerca, sulle risorse allo scopo disponibili per le aree depresse;
q) la gestione del fondo speciale per la ricerca applicata e del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
r) la gestione del fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla contro-garanzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
s) le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e la gestione dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, nonché la determinazione delle tipologie e caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo e delle condizioni, modalità e tempi della loro concessione;
t) la determinazione delle caratteristiche delle macchine utensili, del prezzo di vendita, delle modalità per l'applicazione e il distacco del contrassegno, dei modelli del certificato di origine e dei registri speciali, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
u) l'individuazione, sentita la Conferenza unificata, delle aree economicamente depresse del territorio nazionale, il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, la programmazione e il coordinamento delle grandi infrastrutture a carattere interregionale o di interesse nazionale ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
v) il coordinamento delle intese istituzionali di programma, definite dall'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dei connessi strumenti di programmazione negoziata;
z) l'attuazione delle misure di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, per l'imprenditoria femminile e al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, per l'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno;
aa) l'attuazione delle misure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per la disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno e agevolazioni alle attività produttive. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n. 415, sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ad eccezione di quelle per le agevolazioni previste dalla lettera p) del presente comma;
bb) la concessione di sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:
a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione;
b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di penetrazione commerciale, di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a gare internazionali;
d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.
3. Restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente".
"Art. 19 (Conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali). - 1. Sono delegate alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia dell'industria, come definita nell'art. 17, non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 18 e non attribuite alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del presente articolo e dell'art. 20. Tra le funzioni delegate sono comprese anche le funzioni amministrative concernenti l'attuazione di interventi dell'Unione europea salvo quanto disposto dall'art. 18.
2. Salvo quanto previsto nell'art. 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), sono incluse fra le funzioni delegate alle regioni quelle inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, per le aree ricomprese in programmi comunitari, per programmi di innovazione e trasferimento tecnologico, nonché quelli per singoli settori industriali, per l'incentivazione, per la cooperazione nel settore industriale, per il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine, per il sostegno allo sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese, per lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle industrie. Alle funzioni delegate ineriscono anche l'accertamento di speciali qualità delle imprese, che siano richieste specificamente dalla legge ai fini della concessione di tali agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici. Alle funzioni delegate ineriscono, inoltre, gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse. Alle funzioni delegate ineriscono, infine, le determinazioni delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regioni ed enti locali anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.
3. Per la definizione dei provvedimenti attuativi delle funzioni amministrative delegate e programmatorie, le regioni attivano forme di cooperazione funzionali con gli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ciascuna regione può proporre l'adozione di criteri differenziati per l'attuazione nel proprio ambito territoriale delle misure di cui alla lettera aa) del comma 1 dell'art. 18.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa) e bb), i fondi che le leggi dello Stato destineranno alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria saranno erogati dalle regioni.
6. I fondi relativi alle materie delegate alle regioni sono ripartiti tra le medesime e confluiscono in un unico fondo regionale amministrato secondo norme stabilite da ciascuna regione.
7. Sono soppresse le forme di concertazione o le intese col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previste in relazione a funzioni conferite alle regioni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni, sono definiti i criteri di riparto, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal presente decreto legislativo.
9. Sono conferite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152. Lo svolgimento di dette attività si intende autorizzato, conformemente alla disciplina prevista dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni, che può essere ridotto con regolamento da emanare ai sensi dello stesso art. 20 della legge n. 241 del 1990.
10. Abrogato.
11. Con i decreti legislativi, emanati ai sensi dell'art. 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuate le attività di collaudo, autorizzazione o omologazione comunque denominate, relative a macchine, prodotti e dispositivi, ivi inclusi quelli sottoposti a marcatura CE, da conservare allo Stato, da attribuire agli enti locali o che possono essere svolte anche da soggetti privati abilitati.
12. Le regioni provvedono alle incentivazioni ad esse conferite ai sensi del presente articolo, con legge regionale. Esse subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza dileggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal presente decreto legislativo e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti".
"Art. 23 (Conferimento di funzioni ai comuni). - 1.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione degli impianti produttivi e alla creazione di aree industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'art. 24, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive".
"Art. 24 (Princìpi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi). - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto".
"Art. 48 (Conferimento di funzioni alle regioni). - 1.
I trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni, disposti nelle materie di cui al presente titolo, comprendono, tra l'altro, le funzioni relative:
a) all'organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) alla promozione e al sostegno alla costituzione di consorzi esclusi quelli a carattere multiregionale, tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
c) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
d) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti agro-alimentari locali;
e) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agro-alimentari, come individuati dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394;
f) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi turistico-alberghieri, come individuati dall'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 251 del 1981;
g) alla predisposizione ed all'attuazione di ogni altra iniziativa idonea a favorire i predetti obiettivi.
2. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, le regioni possono avvalersi anche dell'ICE e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.".
- Si trascrive l'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o maggio 1998, n. 109, recante: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 24 (Indirizzo strategico e coordinamento operativo). - 1. È costituita presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole.
La commissione tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero, degli organismi collegiali previsti dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione delibera su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della commissione.
2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonché le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, può, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad indicare priorità, nonché definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore.
3. La commissione permanente di cui al comma 1 stabilisce le modalità e i criteri per il coordinamento dell'attività delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti.
A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.a., della FINEST S.p.a. di INFORMEST, del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La commissione promuove altresì la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni.".
- La delibera della quinta commissione permanente del CIPE del 29 giugno 2000 è confluita nella delibera CIPE 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2000, n. 255, che reca: "Costituzione degli sportelli regionali per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese (Deliberazione n. 91/2000)".

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2000, n. 149, reca: "Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
- Si trascrive l'art. 7 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata al rappresentanti delle comunità montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
- Si trascrive l'art. 1 della citata legge 26 febbraio 1992, n. 212:
"Art. 1. - 1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).
2. Sono considerate prioritarie le iniziative da realizzarsi nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla Comunità economica europea e dalle altre organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia parte. Sono considerati prioritari altresì gli interventi individuati nell'ambito del programma di collaborazione economica con i Paesi partecipanti all'"Iniziativa Esagonale" nonché i programmi esecutivi in sede di collaborazione interregionale multilaterale.
3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro, nonché, per quanto di competenza, del Ministro del commercio con l'estero, e d'intesa con i Ministri di volta in volta interessati, il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), in riunioni cui partecipano anche i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente, formula gli indirizzi generali della collaborazione con i Paesi di cui al comma 1 e provvede per ciascuno di essi all'approvazione di un programma organico di collaborazione da attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative concordate in sede multilaterale.
4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi approvati e dei singoli programmi-Paese:
a) determina la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento, con particolare riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale;
b) approva la relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri ai sensi del comma 5.
5. Annualmente, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, viene trasmessa al Parlamento una relazione previsionale e programmatica predisposta dal Ministro, contenente le proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, la scelta delle priorità e dei singoli Paesi, l'indicazione degli strumenti di intervento e il grado di coordinamento degli stessi con gli altri interventi di organismi finanziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi e delle collaborazioni realizzate con organismi finanziari nazionali e con organizzazioni internazionali. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere su tale relazione in occasione dell'esame del medesimo stato di previsione.
6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli indirizzi e dei programmi-Paese approvati in quella sede, delibera direttive alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, in ordine al carattere prioritario degli interventi collegati alle iniziative di cui all'art. 3, comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 10, e dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonché ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e dell'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.".