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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 2001, n. 389

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade.

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Testo in vigore dal: 11-11-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 1,  comma  3, del decreto legislativo 26 febbraio
1994,  n.  143,  concernente  "Istituzione dell'Ente nazionale per le
strade";
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 9 del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88;
  Visti gli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visti  gli  articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
  Visti  gli  articoli 1, 6, comma 4 e 13 del decreto legislativo del
29 ottobre 1999, n. 419;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n.
242;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del
21 maggio 2001;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
intesa  con  i  Ministri  dell'economia  e  finanze  e della funzione
pubblica;

                              E m a n a
                        Il seguente statuto:

  E'  approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le strade ai
sensi  degli  articoli 6,  comma 4,  e  13  del  decreto  legislativo
29 ottobre  1999,  n.  419,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto  e  si  compone di 27 articoli vistati dal Ministro
proponente.

                               Art. 1.
                       Natura giuridica e sede
  1. L'Ente  nazionale  per  le strade, che mantiene la denominazione
ANAS,  e'  un  ente  pubblico  economico  ed ha sede in Roma. Esso si
articola anche in sedi periferiche individuate dal consiglio ai sensi
dell'articolo 12.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              "Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto
          legislativo 26 febbraio 1994, n. 143:
              "3.  Lo  statuto dell'Ente e' approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro dei
          lavori pubblici, d'intesa con i Ministri del tesoro e della
          funzione pubblica".
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  17,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti  con  effetto  dall'entrata  in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 del decreto-legge
          27 marzo 1995, n. 88:
              "Art.   9   (Misure   urgenti   per   il  funzionamento
          dell'ANAS).  -  1. L'Ente  nazionale  per  le  strade, ente
          pubblico   economico   istituito  con  decreto  legislativo
          26 febbraio  1994,  n.  143,  mantiene  la denominazione di
          ANAS.
              2.  Sino  al  termine  di cui all'art. 11, comma 8, del
          decreto  legislativo  26 febbraio  1994,  n. 143, l'ANAS ha
          facolta'  di  assumere,  attraverso  pubblica selezione con
          procedura   abbreviata   fino   a  venticinque  unita'  con
          qualifica  di dirigente tecnico, fino a quindici unita' con
          qualifica  di dirigente amministrativo, fino a venti unita'
          con  qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unita'
          con  qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della
          copertura  finanziaria  delle assunzioni di cui al presente
          comma,  con decreto del Ministro del tesoro, possono essere
          apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS.
              3.  L'amministratore  straordinario dell'ANAS adotta un
          bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  1995, che sara'
          sottoposto     all'approvazione     del     consiglio    di
          amministrazione  al  momento  della  sua  istituzione nella
          prima  seduta  utile  successiva alla sua costituzione. Gli
          importi  iscritti  sugli  appositi  capitoli dello stato di
          previsione  della  spesa  del Ministero dei lavori pubblici
          per  l'anno  finanziario  1995, a titolo di trasferimenti a
          favore  dell'Ente  nazionale  per  le  strade  in relazione
          all'art.  3,  comma  1, del decreto legislativo 26 febbraio
          1994,  n.  143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad
          essere  erogati  all'ANAS cui vengono attribuiti altresi' i
          residui  passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio
          dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
              4.  Le  somme  a  disposizione  dell'ANAS,  iscritte in
          capitoli di bilancio o in contabilita' speciali e destinate
          a  servizi e finalita' di istituto, nonche' al pagamento di
          emolumenti   e   pensioni  a  qualsiasi  titolo  dovuti  al
          personale  amministrato,  non possono essere sottratte alla
          loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che
          le  riguardano,  ai  sensi dell'art. 828 del codice civile.
          Gli  atti  di  sequestro  o  di  pignoramento eventualmente
          eseguiti  sono  nulli  ed inefficaci di pieno diritto e non
          determinano  obbligo  di  accantonamento da parte del terzo
          ne'   sospendono   l'accreditamento   delle   somme   nelle
          contabilita' intestate all'ANAS.
              5. Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANAS
          sono    eseguiti    esclusivamente   sul   conto   corrente
          infruttifero  di  tesoreria  presso  la  Tesoreria centrale
          dello Stato.
              6. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro
          o  il  pignoramento  delle  somme indicate nel comma 5, gli
          ufficiali  giudiziari  procedenti ed i terzi pignorati sono
          solidalmente  responsabili  per il riconoscimento dei danni
          subiti  dall'ANAS  e  dai  terzi  beneficiari dei pagamenti
          fermati,  qualora  abbiano  agito senza l'uso della normale
          diligenza.
              7.  Rimangono  salve  le  disposizioni  del testo unico
          delle  leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le
          cessioni  degli  stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
          delle  pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
              8.  Le competenze relative alle funzioni amministrative
          concernenti    l'affidamento    in   concessione   per   la
          realizzazione    di    infrastrutture   autostradali   sono
          attribuite  all'Ispettorato  generale per la circolazione e
          la  sicurezza  stradale,  che  assume  la  denominazione di
          "Direzione  generale della viabilita' e mobilita' urbana ed
          extraurbana  .  A  tale  direzione  generale, costituita da
          sessanta   unita',  ivi  comprese  tre  unita'  di  livello
          dirigenziale, e' preposto un dirigente generale. La tabella
          allegata   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          30 giugno  1972,  n. 748, e' incrementata di un posto nella
          qualifica   di  dirigente  generale,  di  due  posti  nella
          qualifica   di  dirigente  tecnico  e  di  un  posto  nella
          qualifica   di  dirigente  amministrativo.  Con  successivo
          regolamento   sono   disciplinati  l'organizzazione  ed  il
          funzionamento   della   suddetta   direzione  generale.  La
          dotazione  organica  per  la  nuova  direzione  generale e'
          individuata  nell'ambito  della  dotazione  complessiva del
          Ministero   dei  lavori  pubblici  quale  risultera'  dalla
          rideterminazione  a  seguito delle verifiche sui carichi di
          lavoro  ai  sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993,
          n.  537.  Alle  relative  esigenze di personale si provvede
          mediante procedure di mobilita' interna ed esterna".
              - Si  riporta  il testo degli articoli 7, 10 e 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "Art.  7.  -  1.  Ai  fini della attuazione dei decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali  e modalita' dagli stessi previste, alla puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali   e  organizzative  da  trasferire,  alla  loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai  conseguenti  trasferimenti  si provvede con decreto del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
          interessati  e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei
          beni  e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela     soppressione     o    il    ridimensionamento
          dell'amministrazione  statale  periferica,  in  rapporto ad
          eventuali compiti residui.
              2.  Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 e'
          acquisito  il  parere  della Commissione di cui all'art. 5,
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano e
          della  Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
          ai  rappresentanti  delle  comunita' montane. Sugli schemi,
          inoltre,  sono  sentiti gli organismi rappresentativi degli
          enti  locali  funzionali  ed e' assicurata la consultazione
          delle       organizzazioni      sindacali      maggiormente
          rappresentative.  I  pareri  devono  essere  espressi entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta.  Decorso inutilmente tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati.
              3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma
          1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i criteri di
          cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  introdotto  dall'art. 13, comma 1, della presente
          legge,  entro  novanta  giorni  dalla  adozione  di ciascun
          decreto  di  attuazione  di  cui  al  comma  1 del presente
          articolo.  Per  i  regolamenti  di  riordino, il parere del
          Consiglio  di  Stato  e'  richiesto  entro  cinquantacinque
          giorni  ed  e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
          ogni  caso,  trascorso  inutilmente  il  termine di novanta
          giorni,   il   regolamento  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. In sede di prima
          emanazione  gli  schemi  di regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di  essi  sia  espresso  il parere della Commissione di cui
          all'art.  5,  entro  trenta  giorni  dalla  data della loro
          trasmissione.  Decorso  tale  termine i regolamenti possono
          essere comunque emanati.
              3-bis.  Il  Governo  e'  delegato a emanare, sentito il
          parere  delle competenti Commissioni parlamentari, entro il
          30 settembre  1998,  un  decreto legislativo che istituisce
          un'addizionale  comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
          e  i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48
          della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449. In attuazione del
          presente comma vedi il decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri 7 luglio 1999".
              "Art.  10.  -  1. Disposizioni correttive e integrative
          dei  decreti  legislativi  di cui all'art. 1 possono essere
          adottate,  con  il rispetto dei medesimi criteri e principi
          direttivi  e  con  le stesse procedure, entro un anno dalla
          data della loro entrata in vigore, anche nel caso in cui si
          intendano  recepire  condizioni  e  osservazioni  formulate
          dalla  Commissione  di  cui  all'art.  5  oltre  il termine
          stabilito dall'art. 6, comma 1".
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera a),   l'istituzione   di   un   ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a),
          tutte  le  controversie  relative ai rapporti di lavoro dei
          dipendenti   delle   pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   "ai   dirigenti   generali   ed  equiparati  sono
          soppresse;  alla  lettera i), le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h),  la  contrattazione sia
          nazionale  e  decentrata  sono  sostituite  dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato ; la
          lettera  q),  e' abrogata; alla lettera t), dopo le parole:
          "concorsi  unici per profilo professionale sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale. .
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli  38  e 39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso. Per la proroga dei termini
          al  31 luglio  1999,  vedi l'art. 9, legge 8 marzo 1999, n.
          50,  riportata al n. CVIII. Successivamente l'art. 1, legge
          29 luglio  1999, n. 241 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999,
          n.  176),  entrata  in vigore il giorno successivo a quello
          della sua pubblicazione, ha cosi' disposto:
              "Art.  1.  - 1. I termini per l'esercizio delle deleghe
          di cui all'art. 10 e all'art. 11, comma 1, lettere b), c) e
          d)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  come  differiti
          dall'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono
          prorogati  di  novanta  giorni  limitatamente agli atti che
          risultino   trasmessi   alle   Camere   ed  assegnati  alla
          commissione competente alla data di entrata in vigore della
          presente legge".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  9  e 100 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
              "Art. 9 (Riordino di strutture). - 1. Al riordino degli
          uffici  e  delle  strutture centrali e periferiche, nonche'
          degli  organi  collegiali  che  svolgono  le  funzioni  e i
          compiti   oggetto   del  presente  decreto  legislativo  ed
          eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento
          con  altri  uffici  o  con  organismi tecnici nazionali, si
          provvede  con  i decreti previsti dagli articoli 7, 10 e 11
          della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              2.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 7, comma 4, del
          presente   decreto   legislativo   si  applicano  anche  al
          personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di
          trasferimento ad altra amministrazione".
              "Art. 100 (Riordino di strutture). - 1. Nell'ambito del
          riordino di cui all'art. 9 del presente decreto legislativo
          e' ricompreso, in particolare, l'ANAS".
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 6, comma 4 e 13
          del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:
              "Art.  1  (Ambito di applicazione). - 1. Ai sensi degli
          articoli  11,  comma 1, lettera b), prima parte, e 14 della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni e
          integrazioni,  di  seguito  denominata  "legge  delega", il
          presente  decreto  si  applica agli enti pubblici nazionali
          non svolgenti attivita' di previdenza. Esso non si applica,
          per  contro, alle istituzioni di diritto privato e societa'
          per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo
          Stato,  che  operano,  anche all'estero, nella promozione e
          nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Agli
          enti  di  ricerca  di cui all'art. 18 della legge delega si
          applicano soltanto le disposizioni del presente decreto che
          agli  enti  stessi  espressamente  si  riferiscono, nonche'
          quelle  compatibili  con le disposizioni recate dal decreto
          legislativo  5 giugno  1998,  n. 204, e dagli altri decreti
          legislativi  emanati  in  attuazione della delega di cui al
          predetto art. 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              2.   L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  agli
          articoli  12 e 13 e' facoltativa per le amministrazioni che
          esercitano  la vigilanza sugli enti pubblici economici, gli
          enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli
          enti  pubblici  nazionali  la  cui organizzazione sia stata
          disciplinata  con decreti legislativi emanati in attuazione
          della  legge  delega o con la legge 25 marzo 1997, n. 68, e
          la legge 3 aprile 1997, n. 94.
              3.  Restano ferme le disposizioni di legge in ordine ai
          poteri delle autorita' di garanzia e di vigilanza".
              "Art.  6  (Disposizioni  relative  a enti particolari).
          1.-3. Omissis.
              4.  Ai  sensi  degli  articoli  9  e  100  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 112, l'Ente nazionale strade
          (ANAS)  e'  riordinato sulla base dei principi e criteri di
          cui  all'art.  13 del presente decreto, tenendo conto della
          sua natura di ente pubblico economico e di quanto stabilito
          dal decreto legislativo di cui all'art. 1, comma 4, lettera
          b),  della legge delega. L'Ente e' autorizzato, a decorrere
          dalla  data di entrata in vigore del presente decreto e nel
          rispetto  delle  norme  comunitarie,  a costituire societa'
          miste  con regioni, province e comuni per la progettazione,
          costruzione  e  manutenzione  delle  strade  di  rispettiva
          competenza,   nonche'   ad   esercitare   le  attivita'  di
          progettazione,  costruzione  e manutenzione di strade anche
          per conto e nell'interesse di regioni, province e comuni".
              "Art. 13 (Revisione statuaria). - 1. Le amministrazioni
          dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici
          cui  si  applica  il  presente  decreto  promuovono, con le
          modalita'  stabilite  per ogni ente dalle norme vigenti, la
          revisione  degli  statuti.  La revisione adegua gli statuti
          stessi  alle  seguenti  norme  generali,  regolatrici della
          materia:
                a) attribuzione    di   poteri   di   programmazione,
          indirizzo e relativo controllo strategico:
                  1)  al  presidente  dell'ente,  nei  casi in cui il
          carattere   monocratico   dell'organo   e'   adeguato  alla
          dimensione  organizzativa  e  finanziaria  o rispondente al
          prevalente   carattere   tecnico  dell'attivita'  svolta  o
          giustificato  dall'inerenza  di  quest'ultima  a competenze
          conferite a regioni o enti locali;
                  2)  in mancanza dei presupposti di cui al n. 1), ad
          un    organo    collegiale,    denominato    consiglio   di
          amministrazione,  presieduto  dal  presidente  dell'ente  e
          composto da un numero di membri variabile da due a otto, in
          relazione  al  rilievo  ed  alle dimensioni organizzative e
          finanziarie   dell'ente,   fatta   salva   l'ipotesi  della
          gratuita' degli incarichi;
                b) previsione   della   nomina   dei  componenti  del
          consiglio  di  amministrazione  dell'ente,  con decreto del
          Ministro  vigilante,  tra  esperti di amministrazione o dei
          settori   di   attivita'   dell'ente,   con  esclusione  di
          rappresentanti   del   Ministero   vigilante   o  di  altre
          amministrazioni      pubbliche,      di      organizzazioni
          imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponenziali;
                c) ridefinizione  dei  poteri  di  vigilanza  secondo
          criteri idonei a garantire l'effettiva autonomia dell'ente,
          ferma  restando  l'attribuzione  all'autorita' di vigilanza
          del  potere  di  approvazione  dei  bilanci  e  rendiconti,
          nonche',  per  gli enti finanziati in misura prevalente con
          trasferimenti a carico di bilanci pubblici, di approvazione
          dei programmi di attivita';
                d) previsione,   quando   l'ente   operi  in  materia
          inerente  al  sistema  regionale  o  locale,  di  forme  di
          intervento degli enti territorialmente interessati, o della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          ovvero   della  Conferenza  unificata  di  cui  al  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  tali  comunque  da
          assicurare  una adeguata presenza, negli organi collegiali,
          di esperti designati dagli enti stessi e dalla Conferenza;
                e) eventuale  attribuzione  di compiti di definizione
          del quadro programmatico generale o di sorveglianza, ovvero
          di  funzioni  consultive, a organi assembleari, composti da
          esperti   designati  da  amministrazioni  e  organizzazioni
          direttamente  interessate  all'attivita' dell'ente, ovvero,
          per  gli enti a vocazione scientifica o culturale, composti
          in prevalenza da docenti o esperti del settore;
                f) determinazione    del    compenso    eventualmente
          spettante  ai  componenti  degli organi di amministrazione,
          ordinari   o   straordinari,   con   decreto  del  Ministro
          competente,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione economica, sulla base di
          eventuali   direttive  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri;  determinazione,  con analogo decreto, di gettoni
          di presenza per i componenti dell'organo assembleare, salvo
          rimborso delle spese di missione;
                g) attribuzione  al presidente dell'ente di poteri di
          rappresentanza  esterna e, negli enti con organo di vertice
          collegiale,  di  poteri  di  convocazione  del consiglio di
          amministrazione;  previsione,  per  i  soli  enti di grande
          rilievo   o   di   rilevante   dimensione  organizzativa  o
          finanziaria  e  fatta salva l'ipotesi della gratuita' degli
          incarichi,   di   un   vice-presidente,   designato  tra  i
          componenti  del  consiglio;  previsione  che  il presidente
          possa  restare in carica, di norma, il tempo corrispondente
          a non piu' di due mandati;
                h) previsione di un collegio dei revisori composto di
          tre  membri, ovvero cinque per gli enti di notevole rilievo
          o  dimensione organizzativa o finanziaria, uno dei quali in
          rappresentanza di autorita' ministeriale e gli altri scelti
          tra  iscritti  al  registro  dei  revisori  contabili o tra
          persone   in   possesso   di   specifica  professionalita';
          previsione di un membro supplente, ovvero due negli enti di
          notevole rilievo o dimensione organizzativa o finanziaria;
                i) esclusione del direttore generale dal novero degli
          organi  dell'ente  ed  attribuzione allo stesso, nonche' ad
          altri  dirigenti dell'ente, di poteri coerenti al principio
          di  distinzione  tra  attivita' di indirizzo e attivita' di
          gestione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,    e   successive   modificazioni;   previsione   della
          responsabilita' dei predetti dirigenti per il conseguimento
          dei  risultati previsti dal consiglio di amministrazione, o
          organo   di   vertice,   con  riferimento,  ove  possibile,
          all'assegnazione delle relative risorse finanziarie (budget
          di spesa) predeterminate nell'ambito del bilancio;
                l) istituzione,  in aggiunta all'organo di revisione,
          di un sistema di controlli interni, coerente con i principi
          fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
                m) istituzione  di un ufficio per le relazioni con il
          pubblico,  ai  sensi  dell'art.  12 del decreto legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                n) determinazione  del  numero  massimo  degli uffici
          dirigenziali  e  dei  criteri  generali  di  organizzazione
          dell'ente,   in   coerenza  alle  esigenze  di  speditezza,
          efficienza   ed   efficacia   dell'azione   amministrativa,
          rinviando  la disciplina dei residui profili organizzativi,
          in funzione anche delle dimensioni dell'ente, a regolamenti
          interni,     eventualmente     soggetti    all'approvazione
          dell'autorita'   di   vigilanza,   ovvero   ad  altri  atti
          organizzativi;
                o) facolta'  dell'ente  di  adottare  regolamenti  di
          contabilita' ispirati a principi civilistici e recanti, ove
          necessario,  deroghe,  anche  in materia contrattuale, alle
          disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          18 dicembre  1979,  n.  696,  e successive modificazioni; i
          predetti   regolamenti   sono   soggetti   all'approvazione
          dell'autorita'  di  vigilanza,  di concerto con il Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                p) previsione   della   facolta'  di  attribuire  per
          motivate    esigenze    ed   entro   un   limite   numerico
          predeterminato,  incarichi  di  collaborazione  ad  esperti
          delle materie di competenza istituzionale;
                q) previsione   delle   ipotesi  di  commissariamento
          dell'ente  e  dei  poteri  del  commissario  straordinario,
          nominato  dall'autorita' di vigilanza, ovvero, per gli enti
          di   notevole   rilievo   o   dimensione   organizzativa  e
          finanziaria,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,   su   proposta   dell'autorita'   di  vigilanza;
          previsione,   per   i  soli  enti  di  notevole  rilievo  o
          dimensione  organizzativa o finanziaria, della possibilita'
          di  nominare  uno  o  piu'  sub-commissari;  previsione  di
          termini perentori di durata massima del commissariamento, a
          pena di scioglimento dell'ente.
              2.  Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve
          le  specifiche  e motivate esigenze connesse alla natura ed
          all'attivita'  di singoli enti, con particolare riferimento
          a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione
          della  prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti
          a  trasferimenti  a  carico di bilanci pubblici, nonche' le
          esigenze  specifiche degli enti a struttura associativa, ai
          quali,  in  particolare,  non si applicano i criteri di cui
          alle  lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di
          cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se
          coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per
          motivate esigenze degli stessi.
              3. Agli enti di cui al presente articolo, relativamente
          ai  quali  la revisione statutaria non sia intervenuta alla
          data  del  30 giugno  2001, si applicano, con effetto dal 1
          gennaio 2002, le seguenti disposizioni:
                a) i  consigli di amministrazione sono sciolti, salvo
          che  risultino composti in conformita' ai criteri di cui al
          comma 1, lettera a); il presidente dell'ente assume, sino a
          che il regolamento non e' emanato e i nuovi organi non sono
          nominati,   i   poteri   di   amministrazione  ordinaria  e
          straordinaria,  salva  la  possibilita'  dell'autorita'  di
          vigilanza di nominare un commissario straordinario;
                b) i  collegi  dei  revisori,  ove  non  conformi  ai
          criteri  di  cui  al comma 1, lettera h), sono sciolti e le
          relative  competenze  sono esercitate, sino alla nomina del
          nuovo  collegio,  dai soli rappresentanti del Ministero del
          tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica e
          dell'autorita'  di vigilanza, ove presenti, ovvero, in caso
          contrario, dal solo presidente del collegio.
              4.  Negli  enti di cui al presente articolo per i quali
          la  revisione  statutaria risulti intervenuta alla data del
          30 giugno  2001, il funzionamento degli organi preesistenti
          e'   prorogato   sino   alla  nomina  di  quelli  di  nuova
          istituzione".
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 aprile
          1995,   n.   242  reca:  "Approvazione  del  nuovo  statuto
          dell'Ente nazionale per le strade".