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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1994, n. 143

Istituzione dell'Ente nazionale per le strade.

note: Entrata in vigore del decreto: 02-03-1994
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Testo in vigore dal:  2-3-1994

Art. 11

Norme transitorie
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la modalità di cui all'art. 7, comma 1, è nominato un amministratore straordinario per la provvisoria gestione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, che assume le funzioni del direttore generale e del consiglio di amministrazione. L'amministratore straordinario può utilizzare strutture di servizio esterne, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Alla nomina dell'amministratore si applica la legge 24 gennaio 1978, n. 14.
2. Il compenso dell'amministratore straordinario è stabilito con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa approvazione dello statuto, l'ANAS è trasformata nell'Ente nazionale per le strade, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici.
4. La provvisoria gestione dell'Ente è affidata all'amministratore di cui al comma 1, il quale, con la nomina degli organi ordinari, acquista le funzioni di cui all'art. 7 per un quinquennio.
5. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'Azienda nazionale per le strade statali, e in particolare in quelli relativi al patrimonio e al personale. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto col Ministro dei lavori pubblici sono individuati i beni del patrimonio indisponibile dello Stato destinati ad uffici di pertinenza dell'Ente.
6. Il fondo di dotazione iniziale dell'Ente è costituito da lire 50 miliardi a carico del capitolo 709 dello stato di previsione di spesa del bilancio dell'ANAS.
7. All'Ente sono attribuiti per l'anno 1994 i fondi stanziati nello stato di previsione delle entrate dell'ANAS per l'esercizio 1994 e non ancora utilizzati nel corso dell'anno, nonché i residui passivi alla data di costituzione. Resta ferma la garanzia dello Stato per i mutui stipulati dall'ANAS.
8. Il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi ai dipendenti dell'Ente fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro.
9. In sede di prima applicazione non può essere attribuito al personale in servizio un trattamento giuridico ed economico meno favorevole di quello ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Al personale in servizio continua ad applicarsi il regime previdenziale e pensionistico previsto all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la competenza attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, per il pagamento dei trattamenti di quiescenza e per la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità.
11. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del tesoro sono stabiliti criteri e modalità per i versamenti contributivi e la liquidazione dei trattamenti.
Note all'art. 11:
- La legge n. 14/1978 reca: "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici".
- Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- Il D.P.R. n. 138/1986 reca: "Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni".