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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1994, n. 143

Istituzione dell'Ente nazionale per le strade.

note: Entrata in vigore del decreto: 02-03-1994
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Testo in vigore dal: 2-3-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 1, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 1994;
  Acquisito  il  parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dei lavori pubblici, di  concerto  con  i  Ministri  per  la
funzione pubblica e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
            Istituzione dell'Ente nazionale per le strade
                  e disciplina della sua attivita'
  1.  E'  istituito l'Ente nazionale per le strade, con sede in Roma.
L'Ente  e'  dotato  di  autonomia  organizzativa,  amministrativa   a
contabile ed ha personalita' giuridica di diritto pubblico;
  2.  L'attivita'  dell'Ente  e'  disciplinata,  salvo  che  non  sia
disposto diversamente dalla legge, dal codice civile  e  dalle  altre
leggi relative alle persone giuridiche private;
  3.  Lo  statuto  dell'Ente  e' approvato con decreto del Presidente
della Repubblica, su  proposta  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,
d'intesa con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;
  4.  L'Ente e' sottoposto all'alta vigilanza del Ministro dei lavori
pubblici che detta gli indirizzi programmatici;
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art.  1,  lettera  b), della legge n.
          537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e'  il
          seguente:
             "1.  Il  Governo  e' delegato a emanare, entro nove mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi diretti a:
              a) (omissis);
               b) istituire organismi indipendenti per la regolazione
          dei servizi di rilevante interesse pubblico e prevedere  la
          possibilita'   di  attribuire  funzioni  omogenee  a  nuove
          persone giuridiche".
             -  Il  D.Lgs.  n.   29/1993   reca:   "Razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  e
          revisione della disciplina in materia di pubblico  impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
             -  La legge n. 400/1988 reca: "Disciplina dell'attivita'
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri".