stai visualizzando l'atto

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 21 dicembre 2000, n. 452

Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2003)
nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-4-2001
               IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE
                           di concerto con
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                e con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto  l'articolo  49  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,
concernente  disposizioni  per la riduzione degli oneri sociali e per
la tutela della maternita';
    Visto,  in particolare, il comma 14 del suddetto articolo 49, che
stabilisce   che,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la
solidarieta'  sociale,  di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza  sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del medesimo articolo 49;
    Visti  gli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
concernenti assegni per il nucleo familiare e di maternita';
    Visto  il  decreto  del  Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto  con  i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, 15 luglio
1999,  n.  306, come rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica - serie generale - n. 264 del 10 novembre
1999,  che  detta  disposizioni  regolamentari  attuative  dei citati
articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998;
    Considerato  che, ai sensi del citato articolo 49, commi 12, 13 e
14  della  legge  n.  488  del  1999,  si  rende necessario apportare
modificazioni  alla  disciplina  prevista  nel  suddetto  decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale 15 luglio 1999, n. 306, e che e'
opportuno   dettare   altresi'  ulteriori  disposizioni  al  fine  di
chiarire,  precisare  ed  integrare  alcuni  aspetti della disciplina
sugli  assegni  per il nucleo familiare e di maternita' ed assicurare
l'uniformita' nei procedimenti di concessione dei benefici;
    Considerato,  altresi', che, a norma dell'articolo 10 del decreto
legislativo  del  3 maggio  2000,  n.  130, gli assegni per il nucleo
familiare e di maternita' di cui agli articoli 65 e 66 della legge n.
448 del 1998 continuano ad essere erogati sulla base delle precedenti
disposizioni  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 109, e dei
relativi  decreti attuativi, fino all'emanazione degli atti normativi
che  ne  disciplinano l'erogazione in conformita' con le disposizioni
del citato decreto legislativo n. 130 del 2000;
    Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
    Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
n.   DAS/870/UL/648   del   20 dicembre  2000,  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
             (Ridefinizione dei contributi di maternita)

   1.   Per   gli  enti  comunque  denominati  che  gestiscono  forme
obbligatorie  di  previdenza  in favore dei liberi professionisti, la
ridefinizione  dei  contributi  dovuti  dagli  iscritti  ai  fini del
trattamento  di  maternita'  avviene  mediante  delibera  degli  enti
medesimi, approvata dal Ministeri vigilanti.
   2. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 1, gli
enti  presentano  ai  Ministeri  vigilanti  idonea documentazione che
attesti   la  situazione  di  equilibrio  tra  contributi  versati  e
prestazioni erogate.
   3.  Ai  sensi  dell'articolo  49,  commi  1  e  14, della legge 23
dicembre  1999,  n.  488,  per le prestazioni di maternita' di cui al
medesimo  articolo  49,  comma 1, non si applicano le disposizioni di
cui  ai  commi  1,  terzo periodo, e 2 dell'articolo 5 della legge 11
dicembre 1990, n. 379.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28  dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note  alle  premesse:     - Il testo dell'art. 17, comma 3,
          della  legge  23  agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del   Consiglio   dei   Ministri"  (in  Gazzetta  Ufficiale
          12 settembre 1988, n. 214, s.o.), e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
                3.  Con  decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Il  testo  dell'articolo  49, della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488  recante "Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale  dello  Stato.  (Legge
          finanziaria 2000)" (in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1999,
          n. 302, s.o), e' il seguente:
              "Art.  49 (Riduzione degli oneri sociali e tutela della
          maternita'.  - 1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o
          agli  affidamenti  intervenuti  successivamente al 1 luglio
          2000,  per  i quali e' riconosciuta dal vigente ordinamento
          la   tutela   previdenziale  obbligatoria,  il  complessivo
          importo  della  prestazione  dovuta  se  inferiore a lire 3
          milioni,  ovvero  una  quota  fino  a  lire 3 milioni se il
          predetto  complessivo  importo  risulta  pari o superiore a
          tale  valore,  e'  posto a carico del bilancio dello Stato.
          Conseguentemente,  e,  quanto agli anni successivi al 2001,
          subordinatamente  all'adozione  dei decreti di cui al comma
          2,  sono  ridotti  gli oneri contributivi per maternita', a
          carico  dei  datori  di lavoro, per 0,20 punti percentuali.
          Relativamente   agli  iscritti  all'assicurazione  generale
          obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
          per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri,
          artigiani ed esercenti attivita' commerciali, la misura del
          contributo  annuo di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre
          1987,   n.  546,  e'  rideterminata  in  lire  14.500.  Nei
          confronti  degli iscritti alle altre gestioni previdenziali
          che  erogano  trattamenti  obbligatori  di maternita', alla
          ridefinizione  dei  contributi  dovuti  si  provvede  con i
          decreti  di  cui al comma 14, sulla base di un procedimento
          che  preliminarmente consideri una situazione di equilibrio
          tra contributi versati e prestazioni assicurate.
              2.  All'onere  derivante  dal  comma 1, pari a lire 469
          miliardi  per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere
          dall'anno   2003,   si   provvede   con   una  quota  parte
          delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri di cui all'art. 8 della legge
          23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data
          di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura
          finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, per gli anni
          2000  e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi
          e in lire 625 miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva
          di lire 880 miliardi.
              3.  Per  la  copertura  finanziaria per gli anni 2000 e
          2001,  di  quota parte degli oneri previsti dall'attuazione
          dell'art. 55, comma 1, lettere o) e s), nonche' degli oneri
          derivanti  dall'art. 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250
          miliardi   per   ciascuno   degli  anni  2000  e  2001,  e'
          autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
              4.   Nell'ambito  del  processo  di  armonizzazione  al
          processo  generale,  le  aliquote  contributive  dovute dai
          datori  di  lavoro  e  dai  lavoratori  addetti ai pubblici
          servizi  di  trasporto  iscritti all'assicurazione generale
          obbligatoria  ai  sensi dell'art. 1 del decreto legislativo
          29 giugno 1996, n. 414, sono cosi' modificate:
                a) per i datori di lavoro:
                  1)   il   contributo   dovuto   al  Fondo  pensioni
          lavoratori  dipendenti  per il personale di cui all'art. 1,
          comma  2,  lettera  a),  del  decreto legislativo 29 giugno
          1996, n. 414, e' stabilito nella misura del 23,81 percento;
                  2)  il  contributo  dovuto per il personale assunto
          successivamente  al 31 dicembre 1995, previsto dall'art. 2,
          comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e'
          soppresso;
                  3) il contributo per assegni al nucleo familiare e'
          stabilito nella misura del 2,48 per cento;
                  4)  il  contributo  per l'indennita' di malattia e'
          stabilito nella misura del 2,22 per cento;
                  5)  il contributo per l'indennita' di maternita' e'
          ridotto dello 0,57 per cento;
                b) per  i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto
          al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di
          cui   all'art.   1,   comma 2,   lettera  a),  del  decreto
          legislativo  29  giugno  1996,  n.  414, e' stabilito nella
          misura dell'8,89 per cento.
              5.  Per  i  periodi  contributivi successivi al 2001 le
          riduzioni  di  cui al comma 4 sono subordinate all'adozione
          dei  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri di
          cui al comma 7, lettera b).
              6.  Il  comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo
          29 giugno 1996, n. 414, e' abrogato.
              7.  All'onere  derivante  dalle  disposizioni di cui al
          comma 4, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per
          l'anno  2000  ed  in  lire  400  miliardi annue a decorrere
          dall'anno 2001, si provvede:
                a) per  gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2000-2002,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica  per  l'anno  2000,  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero delle
          finanze;
                b) per  i  periodi  successivi  con  una  quota parte
          delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui all'articolo 8 della
          legge  23 dicembre  1998,  n.  448, emanati successivamente
          alla data di entrata in vigore della presente legge.
              8.   Alle   donne   residenti,   cittadine  italiane  o
          comunitarie  ovvero  in  possesso  di carta di soggiorno ai
          sensi  dell'art.  9 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
          n.  286,  per  le  quali  sono in atto o sono stati versati
          contributi  per  la tutela previdenziale obbligatoria della
          maternita',  e'  corrisposto,  per  ogni figlio nato, o per
          ogni  minore  adottato  o  in affidamento preadottivo dalla
          stessa  data  di  cui  al  comma  1,  un assegno di importo
          complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in
          cui  non  sia  corrisposta alcuna prestazione per la tutela
          previdenziale  obbligatoria della maternita', ovvero per la
          quota  differenziale  rispetto alla prestazione complessiva
          in   godimento  se  questa  risulta  inferiore,  quando  si
          verifica uno dei seguenti casi:
                a) quando   la  donna  lavoratrice  ha  in  corso  di
          godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della
          maternita'   e   possa   far  valere  almeno  tre  mesi  di
          contribuzione  nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi
          antecedenti  alla  nascita  o  all'effettivo  ingresso  del
          minore nel nucleo familiare;
                b) qualora il periodo intercorrente tra la data della
          perdita   del   diritto   a   prestazioni  previdenziali  o
          assistenziali  derivanti  dallo svolgimento, per almeno tre
          mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come individuate con i
          decreti  di  cui  al  comma  14,  e la data della nascita o
          dell'effettivo  ingresso  del  minore nel nucleo familiare,
          non   sia   superiore   a  quello  del  godimento  di  tali
          prestazioni,  e comunque non sia superiore a nove mesi. Con
          i  medesimi  decreti e' altresi' definita la data di inizio
          del  predetto  periodo  nei  casi in cui questa non risulti
          esattamente individuabile;
                c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto
          di  lavoro  durante  il  periodo  di gravidanza, qualora la
          donna  possa  far  valere  tre  mesi  di  contribuzione nel
          periodo  che  va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla
          nascita.
              9.  L'assegno  di cui al comma 8, che e' posto a carico
          dello  Stato,  e'  concesso ed erogato dall'INPS, a domanda
          dell'interessato,  da  presentare  in  carta  semplice  nel
          termine   perentorio   di   sei   mesi   dalla   nascita  o
          dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
              10.  Restano  ferme  le disposizioni dell'art. 17 della
          legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
              11.   L'importo  della  quota  di  cui  al  comma  1  e
          dell'assegno   di  cui  al  comma  8,  sono  rivalutati  al
          1 gennaio   di  ogni  anno,  sulla  base  della  variazione
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e impiegati calcolato dall'ISTAT.
              12.  A  decorrere  dal  1 luglio 2000, l'assegno di cui
          all'art.  66  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, e'
          concesso   alle   donne  residenti,  cittadine  italiane  o
          comunitarie  o  in  possesso di carta di soggiorno ai sensi
          dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
          che  non  beneficiano  di  alcuna  tutela  economica  della
          maternita',  alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo
          art.  66  della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato
          dal  1 luglio  2000,  o  per  ogni  minore  adottato  o  in
          affidamento  preadottivo  dalla stessa data. All'assegno di
          cui  al presente comma, si applicano le disposizioni di cui
          al comma 11.
              13. Con i decreti di cui al comma 14, sono disciplinati
          i  casi  nei  quali  gli  assegni, se non ancora concessi o
          erogati,   possono  essere  corrisposti  congiuntamente  ai
          genitori o al padre o all'adottante del minore.
              14.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dei lavoro
          e  della  previdenza  sociale  e del tesoro, del bilancio e
          della    programmazione    economica,   sono   emanate   le
          disposizioni  regolamentari necessarie per l'attuazione del
          presente  articolo.  Fino  alla  data  di entrata in vigore
          delle  suddette  disposizioni restano in vigore, per quanto
          applicabili,   le   disposizioni  emanate  ai  sensi  della
          disciplina previgente.
              15.  L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo,  con  esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e
          4, e' valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire
          186  miliardi  per  l'anno  2001  e  in lire 188 miliardi a
          decorrere dall'anno 2002.
              16.  Per  la  copertura  dei maggiori costi conseguenti
          all'aumento   della  domanda  di  strutture  e  di  servizi
          connessi  alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli
          eventi  giubilari  nelle  diverse  regioni  italiane,  ed a
          quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero
          avviarsi  nell'anno 2000, e' istituito presso la Presidenza
          del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La
          ripartizione  del  fondo  tra  i  soggetti  interessati  e'
          effettuata  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri.".
              - Il  testo  degli  articoli  65  e  66, della legge 23
          dicembre  1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica
          per   la   stabilizzazione  e  lo  sviluppo"  (in  Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, s.o.", e' il seguente:
              "Art.  65  (Assegno  ai nuclei familiari con almeno tre
          figli  minori).  -  1.  Con  effetto dal 1 gennaio 1999, in
          favore  dei nuclei familiari composti da cittadini italiani
          residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai
          18  anni,  che  risultino in possesso di risorse economiche
          non  superiori  al  valore dell'indicatore della situazione
          economica  (ISE),  di  cui  al decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con
          riferimento  a  nuclei  familiari con cinque componenti, e'
          concesso  un assegno sulla base di quanto indicato al comma
          3.  Per  nuclei  familiari  con  diversa composizione detto
          requisito economico e' riparametrato sulla base della scala
          di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
          109  del  1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
          previste.
              2. L'assegno di cui al comma 1, e' concesso dai comuni,
          che  ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche
          affissioni  nei  territori  comunali,  ed  e' corrisposto a
          domanda.   L'assegno   medesimo  e'  erogato  dall'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale (INPS) sulla base dei
          dati  forniti  dai  comuni,  secondo  modalita' da definire
          nell'ambito  dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono
          trasferite  dal  bilancio  dello  Stato  all'INPS  le somme
          indicate  al  comma  5,  con  conguaglio, alla fine di ogni
          esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
              3.  L'assegno  e'  corrisposto  integralmente,  per  un
          ammontare  di 200.000 lire mensili e per 13 mensilita', per
          valori  dell'ISE  del  beneficiario inferiori o uguali alla
          differenza  tra  il  valore dell'ISE di cui al comma 1 e il
          doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per
          valori  dell'ISE  del beneficiario compresi tra la predetta
          differenza  e  il  valore  dell'ISE  di  cui  al  comma  1,
          l'assegno  e'  corrisposto  in misura pari alla meta' della
          differenza  tra  l'ISE  di  cui  al  comma  1  e quello del
          beneficiario.
              4.  Gli  importi dell'assegno e dei requisiti economici
          di  cui  al  presente  articolo sono rivalutati annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati.
              5.  Per le finalita' del presente articolo e' istituito
          un  Fondo  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  cui  dotazione  e'  stabilita  in lire 390 miliardi per
          l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire
          405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
              6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge, con uno o piu' decreti del Ministro
          per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica, sono emanate le
          necessarie   norme  regolamentari  per  l'applicazione  del
          presente     articolo,     inclusa     la    determinazione
          dell'integrazione    dell'ISE,   con   l'indicatore   della
          situazione patrimoniale.".
              "Art.  66  (Assegno di maternita). - 1. Con riferimento
          ai  figli nati successivamente al 1 luglio 1999, alle madri
          cittadine  italiane residenti, in possesso dei requisiti di
          cui  al  comma  2,  che  non  beneficiano  del  trattamento
          previdenziale  della  indennita' di maternita', e' concesso
          un  assegno  per maternita' pari a lire 200.000 mensili nel
          limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a
          lire  300.000  mensili  per  i parti successivi al 1 luglio
          2000. L'assegno e' concesso dai comuni con decorrenza dalla
          data  del  parto.  I  comuni  provvedono  ad  informare gli
          interessati  invitandoli  a  certificare  il  possesso  dei
          requisiti  all'atto  dell'iscrizione  all'anagrafe comunale
          dei nuovi nati.
              1-bis.  Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999,
          il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
          ad  assicurare  il coordinamento tra le disposizioni di cui
          al  comma  1  del presente articolo, quelle di cui all'art.
          59,  comma  16,  della  legge  27 dicembre  1997, n. 449, e
          quelle  di  cui  al decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del   bilancio   e   della  programmazione  economica,  del
          27 maggio  1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
          del  24 luglio  1998, recante estensione della tutela della
          maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
              2.  L'assegno  di maternita' di cui al comma 1, nonche'
          l'integrazione  di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo
          familiare  di  appartenenza delle madri risulti in possesso
          di    risorse    economiche   non   superiori   ai   valori
          dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
          a  lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
          con  tre  componenti.  Per  nuclei  familiari  con  diversa
          composizione  detto  requisito  economico  e' riparametrato
          sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
          decreto  legislativo  n.  109 del 1998, tenendo anche conto
          delle maggiorazioni ivi previste.
              3.  Qualora  l'indennita'  di maternita' corrisposta da
          parte  degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici
          che  godono  di  forme di tutela economica della maternita'
          diverse   dall'assegno   istituito   al  comma  1,  risulti
          inferiore  all'importo  di  cui  al  medesimo  comma  1, le
          lavoratrici   interessate   possono   avanzare   ai  comuni
          richiesta per la concessione della quota differenziale.
              4.  Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali
          di  cui  al  presente  articolo sono rivalutati annualmente
          sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati.
              5.  Per le finalita' del presente articolo e' istituito
          un  Fondo  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          la  cui  dotazione  e'  stabilita  in  lire 25 miliardi per
          l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire
          150  miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa
          all'ente   locale,   entro   tre   mesi   dall'invio  della
          documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente
          erogate dai comuni, ai sensi del comma 1.
              5-bis.  L'assegno  di cui al comma 1, ferma restando la
          titolarita'  concessiva  in  capo  ai  comuni,  e'  erogato
          dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS)
          sulla  base  dei dati forniti dai comuni, secondo modalita'
          da  definire  nell'ambito  dei decreti di cui al comma 6. A
          tal  fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS
          le  somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
          ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
              6.   Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  per  la
          solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
          e  della  previdenza  sociale  e del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, sono emanate le necessarie
          norme   regolamentari   per   l'attuazione   del   presente
          articolo".
              - Il  decreto  15  luglio  1999,  n.  306, abrogato dal
          presente    regolamento,   recava:   "Regolamento   recante
          disposizioni  per  gli assegni per il nucleo familiare e di
          maternita',  a  norma  degli  articoli  65 e 66 della legge
          23 dicembre  1998,  n.  448,  come  modificati  dalla legge
          17 maggio  1999,  n.  144"  ed  e'  stato  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1999, n. 209, s.o.
              - Il   testo  dell'art.  10,  del  decreto  legislativo
          3 maggio  2000,  n. 130 recante "Disposizioni correttive ed
          integrative  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
          in  materia  di  criteri  unificati  di  valutazione  della
          situazione    economica   dei   soggetti   che   richiedono
          prestazioni  sociali  agevolate"  (in Gazzetta Ufficiale 23
          maggio 2000, n. 118), e' il seguente:
              "Art.  10  (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
          prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla
          base  delle  disposizioni  del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  109,  e  dei relativi decreti attuativi, vigenti
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
          continuano   ad  essere  erogate  secondo  le  disposizioni
          medesime,  fino  all'emanazione  degli  atti  normativi che
          disciplinano    l'erogazione    in   conformita'   con   le
          disposizioni  del  presente  decreto,  nel  rispetto  degli
          equilibri di bilancio programmati.
              2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di  cui  all'art.  2,  comma 3, del decreto, legislativo 31
          marzo  1998,  n.  109,  come modificato dall'articolo 2 del
          presente  decreto  e' adottato entro tre mesi dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto.
              3.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri provvede
          all'approvazione  di  cui  all'art. 4, comma 3, del decreto
          legislativo   31 marzo   1998,   n.  109,  come  modificato
          dall'art.  4  del presente decreto, entro centoventi giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante
          "Definizioni  di  criteri  unificati  di  valutazione della
          situazione    economica   dei   soggetti   che   richiedono
          prestazioni  sociali  agevolate,  a norma dell'articolo 59,
          comma   51,  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.
              - Il  testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281, recante "Definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali"  (in Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), e'
          il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.
          Note all'art. 1, comma 3:
              - Per  il  testo dell'art. 49 della citata legge n. 488
          del 1999, si veda nelle note alle premesse.
              - Il  testo  dell'art. 5, della legge 11 dicembre 1990,
          n.  379  recante  "Indennita'  di  maternita' per le libere
          professioniste" (in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1990, n.
          293), e' il seguente:
              "Art.  5  (Copertura  degli oneri). - 1. Alla copertura
          degli  oneri  derivanti  dall'applicazione  della  presente
          legge  si  provvede  con  un contributo annuo a partire dal
          1991  di  lire  18.000 a carico di ogni iscritto a casse di
          previdenza  e  assistenza  per  i liberi professionisti. Il
          contributo  e'  annualmente rivalutato con lo stesso indice
          di  aumento  dei  contributi  dovuti in misura fissa di cui
          all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
          modificazioni.  Al  fine  di  assicurare l'equilibrio delle
          gestioni delle singole casse di previdenza e assistenza per
          i liberi professionisti, il Ministro del tesoro, sentito il
          parere   dei   rispettivi   consigli   di  amministrazione,
          stabilisce,  anche  con separati decreti, la variazione dei
          contributi di cui al presente articolo.
              2.  Con  la  stessa  procedura  prevista dal comma 1, i
          Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e del
          tesoro,  accertato  che  le  singole  casse di previdenza e
          assistenza    per    i    liberi   professionisti   abbiano
          disponibilita'  finanziarie  atte  a  far fronte agli oneri
          derivanti  dalla presente legge, possono decidere misure di
          contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal citato
          comma 1 o la totale eliminazione di detto contributo.".