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DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 1996, n. 414

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/08/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
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Testo in vigore dal:  24-8-1996

Art. 2

Contributi
1. Il contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), è stabilito nella misura del 36,46 per cento della retribuzione imponibile determinata ai sensi del comma 7, di cui l'11,219 per cento a carico dei lavoratori. La predetta misura resterà invariata fino a che l'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti non raggiungerà la misura stessa.
2. Per il personale di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), il contributo è stabilito nella misura e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di armonizzazione dei regimi pensionistici di cui all'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il personale di cui al comma 2 è dovuto altresì per la durata di cinque anni, a totale carico dei datori di lavoro, un contributo pari ai 2/3 della differenza tra l'aliquota contributiva di cui al comma 1 e quella di cui al comma 2, da destinarsi al ripianamento del deficit patrimoniale quale risulta tempo per tempo dal rendiconto della evidenza contabile separata prevista all'art. 1, comma 4. Il predetto contributo è prorogabile con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'andamento finanziario dell'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 3 e nella misura massima di 4,43 punti percentuali, l'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con l'evidenza contabile separata di cui all'art. 1, comma 4, delle quote di contribuzione attualmente destinate al finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. L'aliquota per il computo della pensione di cui all'art. 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è confermata nella misura del 33 per cento.
6. Restano confermate le norme in materia di obbligo contributivo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.
7. I contributi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo sono applicati sulla retribuzione definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile risultano altresì applicabili le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime disposizioni si applicano al contributo di cui al comma 3.
Note all'art. 2:
- Il comma 22 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), così recita:
"22. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o più decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP nonché dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresì con riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16 dell'art. 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di flessibilità omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarità professionali e lavorative presenti nei settori interessati".
- L'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), così recita:
"Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extra-comunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di 'Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendentì.
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tramvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo".
- Il comma 10 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è il seguente: "10. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, l'aliquota per il computo della pensione è fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota è fissata al 20 per cento".
- Gli articoli 8 e 9 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), sono i seguenti:
"Art. 8 (Responsabilità solidale per il pagamento delle somme dovute al Fondo nel caso di cessione o di fusione di aziende). - In caso di cessione o di fusione di aziende o di linee e comunque di subingresso convenzionale nell'esercizio del pubblico servizio di trasporto, il nuovo esercente è solidalmente responsabile con quello precedente del pagamento dei contributi maturati nonché delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Fondo".
"Art. 9 (Rivalsa sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio e sui contributi straordinari erogati dallo Stato o dalle regioni in caso di omesso versamento delle somme dovute al Fondo). - L'erogazione alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di sussidi integrativi di esercizio o sovvenzioni o contributi straordinari a qualsiasi titolo stanziati dallo Stato o dalle regioni è in ogni caso subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo contributivo verso il Fondo da parte delle aziende stesse.
Per le aziende sovvenzionate o sussidiate dallo Stato che non ottemperino al pagamento delle somme dovute al Fondo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, senza pregiudizio delle normali azioni legali, invia al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile copia degli estratti conti e delle diffide di pagamento di cui all'ultimo comma dell'art. 16 della legge 28 luglio 1961, n. 830, unitamente all'elenco delle aziende medesime.
Per le aziende che non ottemperino alla diffida, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile provvede d'ufficio al versamento delle somme dovute al Fondo per contributi pregressi e loro accessori, trattenendo il relativo importo sulle sovvenzioni, sui sussidi integrativi di esercizio o sui contributi straordinari di cui al primo comma del presente articolo".
- L'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come integrato dal comma 15 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, così recita:
"Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797, e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
'Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennità di anzianità;
4) di indennità di cassa;
5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibili a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
Sono altresì esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:
a) le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei figli dei dipendenti;
b) le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni qualora frequentino l'università e siano in regola con gli esami dell'anno accademico;
c) le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido aziendali;
d) le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli aziendali con finalità sportive, ricreative e culturali, nonché quelle per il funzionamento di spacci e bar aziendali;
e) la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti o controllate;
f) il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista".
- Il comma 18 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, così recita: "18. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni".