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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2000, n. 416

Regolamento recante norme di proroga del termine stabilito dall'articolo 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi relativi ai settori dello spettacolo e dell'intrattenimento.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 2-2-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  e  successive modificazioni, concernente l'istituzione e la
disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ed  in  particolare
l'articolo   74-quater   inserito   dall'articolo   18   del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  640,  e  successive  modificazioni concernente l'istituzione e la
disciplina   dell'imposta   sugli   spettacoli,   ed  in  particolare
l'articolo   15,   come   sostituito  dall'articolo  10  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n.  696,  recante  norme  per la semplificazione degli adempimenti di
certificazione dei corrispettivi;
  Visto  l'articolo  3,  comma  136, della legge 23 dicembre 1996, n.
662;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n.  442, concernente la disciplina delle opzioni in materia d'imposta
sul valore aggiunto e di imposte dirette;
  Visti  gli  articoli  10  e  18 del decreto legislativo 26 febbraio
1999,  n. 60, d'attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante
delega  al  Governo  per  la  revisione  della disciplina concernente
l'imposta sugli spettacoli;
  Visto  il  regolamento,  emanato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  30  dicembre  1999,  n.  544, recante disposizioni per la
semplificazione   degli   adempimenti  dei  contribuenti  in  materia
d'imposta sugli intrattenimenti;
  Visto  il  regolamento,  emanato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  19 giugno 2000, n. 177, recante la proroga del termine di
cui  all'articolo  11  del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1999, n. 544;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
  Vista  la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata nella
riunione del 28 dicembre 2000;
  Su proposta del Ministro delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Proroga dei termini
  1.  Il  termine  del  30  giugno  2000,  per  l'installazione degli
apparecchi  misuratori  fiscali  o  delle  biglietterie automatizzate
idonei all'emissione dei titoli d'accesso, di cui all'articolo 11 del
regolamento,  recante  norme per la semplificazione degli adempimenti
dei  contribuenti in materia d'imposta sugli intrattenimenti, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544,
gia' prorogato al lo gennaio 2001 dal regolamento emanato con decreto
del   Presidente   della  Repubblica  19  giugno  2000,  n.  177,  e'
ulteriormente prorogato al 1° ottobre 2001.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2001
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 51
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammistrazione   competente   per   materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  testo  dell'art.  11  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30  dicembre  1999, n. 544, e' riportato
          nelle note all'art. 1.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "2.  Con decreto del Presidente della Repubblica previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare   del  Governo,  determinano  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              - Si riporta il resto dell'art. 74-quater, inserito nel
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,   dopo   l'art.   74-ter,  dell'art.  18  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 60:
              "Art.   74-quater   (Disposizioni   per   le  attivita'
          spettacolistiche).  1.  Le  prestazioni di servizi indicate
          nella  tabella  C  allegata al presente decreto, incluse le
          operazioni  ad  esse  accessorie, salvo quanto stabilito al
          comma  5,  si  considerano effettuate nel momento in cui ha
          inizio  l'esecuzione  delle  manifestazioni,  ad  eccezione
          delle  operazioni  eseguite  in  abbonamento  per  le quali
          l'imposta e' dovuta all'atto del pamento del corrispettivo.
              2.  Per  le  operazioni  di  cui  al comma 1 le imprese
          assolvono  gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
          con  il  rilascio  di  un titolo di accesso emesso mediante
          apparecchi  misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
          automatizzate  nel  rispetto  della  disciplina di cui alla
          legge  26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
          integrazioni.
              3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
          per  tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
          svolge  la  manifestazione  spettacolistica.  Dal titolo di
          accesso    deve    risultare   la   natura   dell'attivita'
          spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
          il  prezzo  ed  ogni  altro  elemento  identificativo delle
          attivita'  di  spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
          titoli  di  accesso  possono essere emessi mediante sistemi
          elettronici   centralizzati  gestiti  anche  da  terzi.  Il
          Mistero  delle  finanze  con  proprio decreto stabilisce le
          caratteristiche  tecniche,  i  criteri  e  le modalita' per
          l'emissione dei titoli di accesso.
              4. Per le attivia' di cui alla tabella C organizzate in
          modo  saltuario od occasionale, deve essere data preventiva
          comunicazione    delle    manifestazioni   programmate   al
          concessionario   di   cui   all'art.  17  del  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640,
          competente  in  relazione  al  luogo  in  cui  si sfolge la
          manifestazione.
              5.  I  soggetti  che  effettuano spettacoli viaggianti,
          nonche'  quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
          tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
          precedente   hanno  realizzato  un  volume  di  affari  non
          supenore  a  cinquanta milioni di lire, determinano la base
          imponibile  nella  misura  del  50 per cento dell'ammontare
          complessivo   dei   corrispettivi   riscossi,   con  totale
          indicatico   dell'imposta   assoluta  sugli  acquisti,  con
          esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
          associazioni  pro-loco  e  le  associazioni  senza scopo di
          lucro  che  optano per l'applicazione delle disposizioni di
          cui  alla  legge  16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
          contabili   previsti   per   i   suddetti   soggetti   sono
          disciplinati  con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
          3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
          facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
          ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 novembre  1997,  n. 442; l'opzione ha
          effetto  fino  a  quando  non  e'  revocata  ed e' comunque
          vincolante per un quinquennio.
              6.  Per  le attivita' indicate nelle tabella C, nonche'
          per  le  attivita'  svolte  dai  soggetti  che  optano  per
          l'applicazione   delle   disposizioni  di  cui  alla  legge
          16 dicembre  1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n.  640,  il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
          decreto  coopera,  ai  sensi  dell'art.  52, con gli uffici
          delle  entrate  anche  attaverso  il  controllo contestuale
          delle  modalita'  di  svolgimento delle manifestazioni, ivi
          compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
          d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
          al   fine   di   acquisire   e   reperire   elementi  utili
          all'accertamento  dell'imposta  ed  alla  repressione delle
          violazioni  procedendo di propria iniziativa o su richiesta
          dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
          operazioni  di  accesso,  ispezione  e  verifica secondo le
          norme  e  con  le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
          agli   uffici   stessi   i  relativi  processi  verbali  di
          constatazione.   Si   rendono   applicabili   le  norme  di
          coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
          facolta'  di  cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
          del  concessionario  di  cui  all'art.  17  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, con
          rapporto  professionale  esclusivo, previamente individuato
          in  base  al  possesso  di  una  adeguata  qualificazione e
          inserito  in  apposito elenco comunicato al Ministero delle
          finanze.  A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministero delle
          finanze  sono  stabilite  le modalita' per la fornitura dei
          dati  tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
          il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali il
          concessionario  di  cui al predetto art. 17, del decreto n.
          640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
          le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 18, 22 e 37 dello
          stesso decreto n. 640 del 1972".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo    26 febbraio   1999,   n.   60   (Istituzione
          dell'imposta  sugli  intrattenimenti,  in  attuazione della
          legge   3 agosto  1998,  n.  288,  nonche'  modifiche  alla
          disciplina  dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti
          del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e
          n.  633,  relativamente  al settore dello spettacolo, degli
          intrattenimenti  e  dei  giochi), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  -  serie generale - n. 59 del 12 marzo 1999, che
          ha  modificato  l'art. 15 del citato decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 60:
              "Art.   10   (Semplificazione   degli  adempimenti  dei
          contribuenti).  -  1.  L'art. 15 del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal
          seguente:
              "Art.   15   (Semplificazione   degli  adempimenti  dei
          contribuenti).  -  1.  Per  quanto riguarda gli adempimenti
          contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art.
          2,  nonche'  per  le  modalita'  ed  i termini di pagamento
          dell'imposta  liquidata  ai sensi degli articoli precedenti
          si  applica  l'art.  3,  comma 136, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          21 dicembre  1996, n. 696, reca: "Regolamento recante norme
          per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei
          corrispettivi",  ed  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 febbraio 1997, n. 30".
              - La  legge  23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica"  ed  e'  stata
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3, comma 136, della
          citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:
              "136.   Al   fine   della   razionalizzazione  e  della
          tempestiva  semplificazione  delle  procedure di attuazione
          delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
          dei  contribuenti  sono  disciplinati  con  regolamenti  da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
          tecnologie  per  il  trattamento  e  la conservazione delle
          informazioni  e  del  progressivo  sviluppo  degli studi di
          settore".
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          10 novembre  1997, n. 442, reca: "Regolamento recante norme
          per  il  riordino della disciplina delle opzioni in materia
          di  imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette" ed e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  298  del
          23 dicembre 1997.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 18 del citato decreto
          legislativo   26 febbraio   1999,  n.  60,  come  integrato
          dall'art.   32   della   legge  23 dicembre  2000,  n.  388
          "Disposizione  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)":
              "Art.    18    (Regime    I.V.A.   per   le   attivita'
          spettacolaristiche).  -  1.  Dopo l'art. 74-ter del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
          inserito il seguente:
              "Art.   74-quater   (Disposizioni   per   le  attivita'
          spettacolaristiche).   -   1.  Le  prestazioni  di  servizi
          indicate  nella  tabella  C  allegata  al presente decreto,
          incluse  le  operazioni  ad  esse  accessorie, solvo quanto
          stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento
          in  cui  ha  inizio  l'esecuzione  delle manifestazioni, ad
          eccezione  delle  operazioni eseguite in abbonamento per le
          quali   l'imposta  e'  dovuta  all'atto  del  pagmento  del
          corrispettivo.
              2.  Per  le  operazioni  di  cui  al comma 1 le imprese
          assolvono  gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
          con  il  rilascio  di  un titolo di accesso emesso mediante
          apparecchi  misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
          automatizzate  nel  rispetto  della  disciplina di cui alla
          legge  26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
          integrazioni.
              3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
          per  tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
          svolge  la  manifestazione  spettacolistica.  Dal titolo di
          accesso    deve    risultare   la   natura   dell'attivita'
          spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
          il  prezzo  ed  ogni  altro  elemento  identificativo delle
          attivita'  di  spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
          titoli  di  accesso  possono essere emessi mediante sistemi
          elettronici   centralizzati  gestiti  anche  da  terzi.  Il
          Ministero  delle  finanze con proprio decreto stabilisce le
          caratteristiche  tecniche,  i  criteri  e  le modalita' per
          l'emissione dei titoli di accesso.
              4.  Per  la attivita' di cui alla tabella C organizzate
          in   modo   saltuario  od  occasionale,  deve  essere  data
          preventiva  comunicazione  delle manifestazioni programmate
          al  concessionario  di  cui  all'art.  17  del  decreto del
          Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  640,
          competente  in  relazione  al  luogo  in  cui  si svolge la
          manifestazione.
              5.  I  soggetti  che  effettuano spettacoli viaggianti,
          nonche'  quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
          tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
          precedente   hanno  realizzato  un  volume  di  affari  non
          superiore  a cinquanta milioni di lire, determinano la base
          imponibile  nella  misura  del  50 per cento dell'ammontare
          complessivo   dei   corrispettivi   riscossi,   con  totale
          indetraibilita'  dell'imposta  assolta  sugli acquisti, con
          esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
          associazioni  pro-loco  e  le  associazioni  senza scopo di
          lucro  che  optano per l'applicazione delle disposizioni di
          cui  alla  legge  16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
          contabili   previsti   per   i   suddetti   soggetti   sono
          disciplinati  con regolamento de emanare ai sensi dell'art.
          3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
          facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
          ordinati secondo le disposizioni del decreto del Presidente
          della  Repubblica  10 novembre  1997,  n. 442; l'opzione ha
          effetto  fino  a  quando  non  e'  revocata  ed e' comunque
          vincolante per un quinquennio.
              6.  Per  le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
          per  le  attivita'  svolte  dai  soggetti  che  optano  per
          l'applicazione   delle   disposizioni  di  cui  alla  legge
          16 dicembre  1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n.  640,  il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
          decreto  coopera,  ai  sensi  dell'art.  52, con gli uffici
          delle  entrate  anche  attraverso  il controllo contestuale
          delle  modalita'  di  svolgimento delle manifestazioni, ivi
          compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
          d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
          al   fine   di   acquisire   e   reperire   elementi  utili
          all'accertamento  dell'imposta  ed  alla  repressione delle
          violazioni  procedendo di propria iniziativa o su richiesta
          dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
          operazioni  di  accesso,  ispezione  e  verifica secondo le
          norme  e  con  le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
          agli   uffici   stessi   i  relativi  processi  verbali  di
          constatazione.   Si   rendono   applicabili   le  norme  di
          coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
          facolta'  di  cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
          del  concessionario  di  cui  all'art.  17  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, con
          rapporto  professionale  esclusivo, previamente individuato
          in  base  al  possesso  di  una  adeguata  qualificazione e
          insetito  in  apposito elenco comunicato al Ministero delle
          finanze.  A  tal  fine,  con  decreto  del  Ministero delle
          finanze  sono  stabilite  le modalita' per la fornitura dei
          dati  tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
          il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali il
          concessionario  di  cui  al predetto art. 17 del decreto n.
          640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
          le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 18, 22 e 37 dello
          stesso decreto n. 640 del 1972 ".
              - Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633, e' aggiunta, infine, la tabella C allegata al
          presente decreto:
              "2-bis.  Con  regolamento  da emanare entro centottanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          disposizione,  ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge
          23 dicembre   1996,   n.   662,   sono   dettate  modalita'
          semplificate  di  certificazione  dei  corrispettivi per le
          societa' spertive dilettantistiche".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  19 giugno  2000,  n.  177,
          concernente:  "Regolamento  recante  proroga del termine di
          cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica
          30 dicembre  1999,  n.  544,  in materia di semplificazione
          degli     adempimenti     relativi     all'imposta    sugli
          intrattenimenti"  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
          serie generale - n. 152 del 1o luglio 2000:
              "Art.  1  (Proroga  dei  termini).  - 1. Il termine del
          30 giugno   2000,   per  l'installazione  degli  apparecchi
          misuratori  fiscali  o  biglietterie  automatizzate  idonee
          all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'art. 11 del
          regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione degli
          adempimenti  dei  contribuenti  in materia di imposta sugli
          intrattenimenti,  emanato  con decreto del Presidente della
          Repubblica  30 dicembre  1999,  n.  544,  e'  prorogato  al
          1o gennaio 2001".
          Nota all'art. 1:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          30 dicembre 1999, n. 544, concernente: "Regolamento recante
          norme   per   la   semplificazione  degli  adempimenti  dei
          contribuenti  in  materia di imposta sugli intrattenimenti"
          e'  pubblicato il 18 febbraio 2000 nella Gazzetta Ufficiale
          - serie generale - n. 40. Si riporta il testo dell'art. 11:
              "Art.  11 (Disposizioni transitorie e decorrenza). - 1.
          I  soggetti  di  cui  all'art.  74-quater  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          quelli  previsti  dall'art.  2  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 640, come modificato
          dall'art. 2 del decreto legislativo n. 60 del 1999, qualora
          alla  data  del  1o gennaio  2000  non  siano  dotati degli
          appositi   apparecchi  misuratori  fiscali  o  biglietterie
          automatizzate,  emettono  i titoli di accesso a partire dal
          giorno  dell'installazione  dell'apparecchio da effettuare,
          in  ogni  caso,  entro  il  30 giugno 2000. In tale periodo
          certificano   i   corrispettivi   mediante  rilascio  della
          ricevuta  fiscale  di  cui all'art. 8 della legge 10 maggio
          1976,   n.   249,  o  dello  scontrino  fiscale  manuale  o
          prestampato  a  tagli fissi di cui al decreto 30 marzo 1992
          del  Ministro delle finanze ovvero dei biglietti recanti il
          contrassegno  del  concessionario  di  cui  all'art. 17 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e
          la  numerazione  progressiva, provvedendo ai corrispondenti
          adempimenti  contabili  previsti dal decreto del Presidente
          della  Repubblica  n. 633 del 1972 e decreto del Presidente
          della Repubblica n. 640 del 1972.
              2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
          rapporti posti in essere a decorrere dal 1o gennaio 2000".