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DECRETO LEGISLATIVO 8 settembre 1999, n. 346

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1999
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Testo in vigore dal: 23-10-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'articolo 1
e l'articolo 4, comma 4, lettera c);
  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
  Visto l'articolo 10 della citata legge n. 59 del 1997;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  ed  in
particolare gli articoli 5 e 22;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 giugno 1999;
  Visto il parere della conferenza  unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la legge 29 luglio 1999, n. 241;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato,  di
concerto  con i  Ministri  dei lavori  pubblici, dell'interno,  delle
finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  I commi  1  e  2 dell'articolo  2  del  decreto legislativo  11
febbraio 1998, n. 32, sono sostituiti dai seguenti:
  "   1.  Per   consentire   la  razionalizzazione   della  rete   di
distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione
di nuovi impianti  su aree private i comuni,  entro centoventi giorni
dalla data  di entrata  in vigore  del presente  decreto, individuano
criteri, requisiti  e caratteristiche delle aree  sulle quali possono
essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le
norme applicabili a  dette aree ivi comprese  quelle sulle dimensioni
delle superfici  edificabili, in  presenza delle  quali il  comune e'
tenuto  a rilasciare  la  concessione edilizia  per la  realizzazione
dell'impianto. I  comuni dettano,  altresi', ogni  altra disposizione
che consenta al richiedente  di conoscere preventivamente l'oggetto e
le   condizioni   indispensabili   per  la   corretta   presentazione
dell'autocertificazione di cui all'articolo  1, comma 3, del presente
decreto,  anche ai  fini del  potenziamento o  della ristrutturazione
degli impianti esistenti.
  1-bis. La  localizzazione degli impianti di  carburanti costituisce
un mero  adeguamento degli strumenti  urbanistici in tutte le  zone e
sottozone del piano regolatore  generale non sottoposte a particolari
vincoli paesaggistici,  ambientali ovvero monumentali e  non comprese
nelle zone territoriali omogenee A.
  2. Trascorso il termine di  centoventi giorni dalla data di entrata
in  vigore   del  presente  decreto   senza  che  i   comuni  abbiano
individuato, ai sensi  del comma 1, i requisiti  e le caratteristiche
delle aree  sulle quali  possono essere  installati detti  impianti o
senza che  abbiano dettato  le norme o  le disposizioni  previste nel
medesimo comma 1,  provvedono in via sostitutiva le  regioni entro il
termine di centoventi giorni.
  2-bis.  Trascorso  inutilmente  il  termine  di  centoventi  giorni
previsto per l'esercizio da parte delle  regioni dei poteri di cui al
comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione
di  impianti   di  distribuzione  di  carburanti,   gia'  tacitamente
assentita ai sensi dell'articolo 1,  comma 3, del decreto legislativo
11  febbraio 1998,  n.  32, si  considera contestualmente  rilasciata
anche  la   relativa  concessione   edilizia,  qualora   il  progetto
presentato sia  conforme alle  prescrizioni previste  dagli strumenti
urbanistici  vigenti  per quella  specifica  area  e cio'  sia  stato
asseverato  dall'interessato   mediante  apposita   perizia  giurata,
allegata  alla domanda  e redatta  da un  tecnico iscritto  all'albo,
solidalmente responsabile  con il richiedente  e su di  essa l'organo
competente non si sia pronunciato  entro il termine di novanta giorni
dalla presentazione della domanda.".
          Avvertenza:
           Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
           - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
          dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce  che
          essa  non  puo'  avvenire  se  non  con  determinazione  di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti.
           - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
          Presidente  della  Repubblica  il  potere  di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
           - Il testo dell'art. 1 e dell'art. 4, comma 4, lettera c),
          della  legge  15  marzo 1997, n. 59 (pubblicata in Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 1997,  n.  63,  supplemento  ordinario),
          recante  "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
          e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa", e' il seguente:
           "Art.  1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
          31 marzo 1998, uno  o  piu'  decreti  legislativi  volti  a
          conferire  alle  regioni e agli enti locali, ai sensi degli
          articoli 5,  118  e  128  della  Costituzione,  funzioni  e
          compiti  amministrativi  nel  rispetto  dei  principi e dei
          criteri direttivi contenuti nella presente legge.  Ai  fini
          della  presente  legge,  per  ''conferimento''  si  intende
          trasferimento, delega o attribuzione di funzioni e  compiti
          e  per  ''enti locali'' si intendono le province, i comuni,
          le comunita' montane e gli altri enti locali.
           2.  Sono  conferite  alle  regioni  e  agli  enti  locali,
          nell'osservanza del  principio  di  sussidiarieta'  di  cui
          all'art.  4,  comma  3,  lettera  a), della presente legge,
          anche ai sensi dell'art. 3 della legge 8  giugno  1990,  n.
          142,  tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi
          alla cura degli interessi e alla promozione dello  sviluppo
          delle  rispettive  comunita', nonche' tutte le funzioni e i
          compiti   amministrativi   localizzabili   nei   rispettivi
          territori   in   atto  esercitati  da  qualunque  organo  o
          amministrazione dello Stato, centrali o periferici,  ovvero
          tramite enti o altri soggetti pubblici.
           3.  Sono  esclusi  dall'applicazione  dei  commi  1 e 2 le
          funzioni e i compiti riconducibili alle seguenti materie:
           a) affari esteri e commercio estero, nonche'  cooperazione
          internazionale   e  attivita'  promozionale  all'estero  di
          rilievo nazionale;
           b) difesa, forze armate, armi  e  munizioni,  esplosivi  e
          materiale strategico;
           c) rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose;
           d)  tutela  dei  beni  culturali  e del patrimonio storico
          artistico;
           e) vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe;
           f) cittadinanza, immigrazione, rifugiati e asilo politico,
          estradizione;
           g) consultazioni elettorali, elettorato attivo e  passivo,
          propaganda  elettorale,  consultazioni referendarie escluse
          quelle regionali;
           h) moneta, perequazione delle risorse finanziarie, sistema
          valutario e banche;
           i) dogane, protezione dei confini nazionali  e  profilassi
          internazionale;
           l) ordine pubblico e sicurezza pubblica;
           m) amministrazione della giustizia;
           n) poste e telecomunicazioni;
           o) previdenza sociale, eccedenze di personale temporanee e
          strutturali;
           p) ricerca scientifica;
           q)   istruzione   universitaria,  ordinamenti  scolastici,
          programmi     scolastici,      organizzazione      generale
          dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale;
           r) vigilanza in materia di lavoro e cooperazione;
           r-bis)   trasporti   aerei,   marittimi  e  ferroviari  di
          interesse nazionale;
           4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2:
           a) i compiti di regolazione e  controllo  gia'  attribuiti
          con legge statale ad apposite autorita' indipendenti;
           b) i compiti strettamente preordinati alla programmazione,
          progettazione,  esecuzione  e  manutenzione  di grandi reti
          infrastrutturali  dichiarate  di  interesse  nazionale  con
          legge  statale  ovvero,  previa  intesa  con  la Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, con i decreti
          legislativi di cui al comma 1; in mancanza dell'intesa,  il
          Consiglio  dei  Ministri  delibera  in  via  definitiva  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
           c)   i   compiti  di  rilievo  nazionale  del  sistema  di
          protezione civile, per la difesa del suolo, per  la  tutela
          dell'ambiente   e  della  salute,  per  gli  indirizzi,  le
          funzioni e i programmi nel settore dello spettacolo, per la
          ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione  di
          energia;  gli  schemi di decreti legislativi, ai fini della
          individuazione  dei  compiti  di  rilievo  nazionale,  sono
          predisposti  previa intesa con la conferenza permanente per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di  Trento e Bolzano; in mancanza dell'intesa, il Consiglio
          dei Ministri delibera motivatamente in  via  definitiva  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
           d)  i compiti esercitati localmente in regime di autonomia
          funzionale   dalle   camere   di   commercio,    industria,
          artigianato e agricoltura e dalle universita' degli studi;
           e)  il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e i
          compiti preordinati ad assicurare  l'esecuzione  a  livello
          nazionale degli obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione
          europea e dagli accordi internazionali.
           5.  Resta  ferma  la  disciplina  concernente  il  sistema
          statistico nazionale, anche  ai  fini  del  rispetto  degli
          obblighi derivanti dal Trattato sull'Unione europea e dagli
          accordi internazionali.
           6.    La   promozione   dello   sviluppo   economico,   la
          valorizzazione dei sistemi produttivi e la promozione della
          ricerca applicata sono interessi pubblici  primari  che  lo
          Stato,  le  regioni, le province, i comuni e gli altri enti
          locali assicurano nell'ambito delle rispettive  competenze,
          nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali dell'uomo e delle
          formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', delle
          esigenze della salute, della sanita' e sicurezza pubblica e
          della tutela dell'ambiente".
           "Art. 4. - 1-3. (Omissis).
           4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il  Governo
          provvede anche a:
           a)-b) (Omissis).
           c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei
          principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo,
          al  comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma
          5, per quanto possibile  individuando  momenti  decisionali
          unitari,  la  disciplina relativa alle attivita' economiche
          ed industriali,  in  particolare  per  quanto  riguarda  il
          sostegno    e    lo   sviluppo   delle   imprese   operanti
          nell'industria,  nel   commercio,   nell'artigianato,   nel
          comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione; per
          quanto  riguarda  le  politiche regionali, strutturali e di
          coesione della Unione europea, ivi compresi gli  interventi
          nelle  aree  depresse  del territorio nazionale, la ricerca
          applicata, l'innovazione tecnologica, la  promozione  della
          internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese
          nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione
          della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del
          contenimento    dei    prezzi   e   dell'efficienza   della
          distribuzione;  per  quanto  riguarda  la  cooperazione nei
          settori produttivi  e  il  sostegno  dell'occupazione;  per
          quanto  riguarda  le attivita' relative alla realizzazione,
          all'ampliamento,  alla  ristrutturazione  e   riconversione
          degli   impianti   industriali,  all'avvio  degli  impianti
          medesimi   e    alla    creazione,    ristrutturazione    e
          valorizzazione    di    aree   industriali   ecologicamente
          attrezzate, con  particolare  riguardo  alle  dotazioni  ed
          impianti  di  tutela dell'ambiente, della sicurezza e della
          salute pubblica".
           -  Il  decreto  legislativo  11  febbraio  1998,   n.   32
          (pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  5 marzo 1998, n. 53),
          reca: "Razionalizzazione del sistema di  distribuzione  dei
          carburanti  a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59".
           - L'art. 10 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi'
          come modificato dall'art. 9, comma 6, della legge  8  marzo
          1999  n. 50 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999,
          n. 56), recante "Delegeficazione e  testi  unici  di  norme
          concernenti   procedimenti   amministrativi   -   Legge  di
          semplificazione 1998",  prevede  la  facolta'  di  adottare
          disposizioni    correttive   e   integrative   ai   decreti
          legislativi di cui all'art. 1, con il rispetto dei medesimi
          criteri e principi direttivi e  con  le  stesse  procedure,
          entro il termine del 31 luglio 1999.
           -  Il  testo degli articoli 5 e 22 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 114 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale  24
          aprile   1998,   n.  95,  supplemento  ordinario),  recante
          "Riforma  della  disciplina   relativa   al   settore   del
          commercio,  a  norma  dell'art.  4,  comma 4 della legge 15
          marzo 1997, n. 59", e' il seguente:
           "Art. 5 (Requisiti di  accesso  all'attivita').  -  1.  Ai
          sensi  del  presente  decreto  l'attivita' commerciale puo'
          essere  esercitata  con  riferimento  ai  seguenti  settori
          merceologici: alimentare e non alimentare.
           2.  Non  possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo
          che abbiano ottenuto la riabilitazione:
           a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
           b) coloro che hanno riportato una condanna,  con  sentenza
          passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale
          e'  prevista  una pena detentiva non inferiore nel minimo a
          tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto,  una
          pena superiore al minimo edittale;
           c)   coloro  che  hanno  riportato  una  condanna  a  pena
          detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per
          uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del
          codice  penale,  ovvero   di   ricettazione,   riciclaggio,
          emissione  di  assegni  a  vuoto,  insolvenza  fraudolenta,
          bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo
          di estorsione, rapina;
           d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne  a  pena
          detentiva  o  a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
          all'inizio  dell'esercizio  dell'attivita',  accertate  con
          sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti
          dagli  articoli  442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del
          codice penale, o per delitti di frode nella preparazione  o
          nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
           e)  coloro  che  sono  sottoposti  ad  una delle misure di
          prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  o
          nei  cui  confronti  sia  stata  applicata una delle misure
          previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,  ovvero  siano
          stati  dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
          tendenza.
           3. L'accertamento delle condizioni di cui al  comma  2  e'
          effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art.
          688  del  codice  di  procedura  penale, dall'art. 10 della
          legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'art. 10-bis  della  legge
          31 maggio 1965, n. 575, e dall'art. 18 della legge 7 agosto
          1990, n. 241.
           4.  Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai
          sensi del comma 2 del presente  articolo,  permane  per  la
          durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena
          e'  stata  scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero,
          qualora sia  stata  concessa  la  sospensione  condizionale
          della  pena,  dal  giorno  del passaggio in giudicato della
          sentenza.
           5. L'esercizio, in qualsiasi  forma,  di  un'attivita'  di
          commercio  relativa  al  settore  merceologico  alimentare,
          anche  se  effettuata  nei   confronti   di   una   cerchia
          determinata  di persone, e' consentito a chi e' in possesso
          di uno dei seguenti requisiti professionali:
           a)  avere  frequentato  con  esito   positivo   un   corso
          professionale   per   il   commercio  relativo  al  settore
          merceologico alimentare,  istituito  o  riconosciuto  dalla
          regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
           b)  avere  esercitato  in  proprio,  per  almeno  due anni
          nell'ultimo    quinquennio,    l'attivita'    di    vendita
          all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere
          prestato  la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo
          quinquennio,  presso  imprese  esercenti  l'attivita'   nel
          settore  alimentare,  in qualita' di dipendente qualificato
          addetto alla vendita o all'amministrazione o,  se  trattasi
          di  coniuge  o  parente  o  affine,  entro  il  terzo grado
          dell'imprenditore, in  qualita'  di  coadiutore  familiare,
          comprovata dalla iscrizione all'INPS;
           c)   essere  stato  iscritto  nell'ultimo  quinquennio  al
          registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno
          1971, n. 426, per uno dei gruppi  merceologici  individuati
          dalle  lettere  a),  b)  e  c)  dell'art.  12, comma 2, del
          decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.  375.
           6. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di
          cui al comma 5  e'  richiesto  con  riferimento  al  legale
          rappresentante  o  ad altra persona specificamente preposta
          all'attivita' commerciale.
           7. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione,
          la durata e le materie del corso professionale  di  cui  al
          comma  5,  lettera  a),  garantendone l'effettuazione anche
          tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A  tale
          fine  saranno  considerate  in via prioritaria le camere di
          commercio, le organizzazioni imprenditoriali del  commercio
          piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti.
           8.  Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a
          garantire l'apprendimento delle disposizioni relative  alla
          salute,  alla sicurezza e all'informazione del consumatore.
          Prevede altresi' materie che hanno  riguardo  agli  aspetti
          relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione
          degli alimenti, sia freschi che conservati.
           9. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione,
          la  durata  e  le materie, con particolare riferimento alle
          normative relative  all'ambiente,  alla  sicurezza  e  alla
          tutela  e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di
          aggiornamento   finalizzati   ad   elevare    il    livello
          professionale  o  riqualificare gli operatori in attivita'.
          Possono altresi' prevedere forme di incentivazione  per  la
          partecipazione  ai corsi dei titolari delle piccole e medie
          imprese del settore commerciale.
           10. Le regioni  garantiscono  l'inserimento  delle  azioni
          formative  di  cui  ai  commi  7 e 9 nell'ambito dei propri
          programmi di formazione professionale.
           11. L'esercizio dell'attivita' di commercio  all'ingrosso,
          ivi  compreso  quello  relativo ai prodotti ortofrutticoli,
          carnei ed ittici, e' subordinato al possesso dei  requisiti
          del  presente  articolo. L'albo istituito dall'art. 3 della
          legge 25 marzo 1959, n.  125, e' soppresso".
           "Art. 22 (Sanzioni e  revoca).  -  1.  Chiunque  viola  le
          disposizioni  di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e
          19  del  presente  decreto  e'  punito  con   la   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a
          L. 30.000.000.
           2.  In  caso  di  particolare  gravita'  o  di recidiva il
          sindaco  puo'  inoltre  disporre   la   sospensione   della
          attivita'  di  vendita per un periodo non superiore a venti
          giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata  commessa
          la  stessa violazione per due volte in un anno, anche se si
          e'  proceduto  al   pagamento   della   sanzione   mediante
          oblazione.
           3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11,
          14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con la
          sanzione  amministrativa  del  pagamento di una somma da L.
          1.000.000 a L.  6.000.000.
           4. L'autorizzazione all'apertura e'  revocata  qualora  il
          titolare:
           a)  non  inizia  l'attivita'  di  una  media  struttura di
          vendita entro un anno dalla data del rilascio o  entro  due
          anni  se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo
          proroga in caso di comprovata necessita';
           b) sospende l'attivita' per un  periodo  superiore  ad  un
          anno;
           c)  non  risulta  piu'  provvisto  dei  requisiti  di  cui
          all'art. 5, comma 2;
           d)  nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in
          materia igienico- sanitaria avvenuta  dopo  la  sospensione
          dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
           5.  Il  sindaco  ordina  la  chiusura  di  un esercizio di
          vicinato qualora il titolare:
           a) sospende l'attivita' per un  periodo  superiore  ad  un
          anno;
           b)  non  risulta  piu'  provvisto  dei  requisiti  di  cui
          all'art. 5, comma 2;
           c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni  in
          materia  igienicosanitaria  avvenuta  dopo  la  sospensione
          dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
           6.  In  caso  di  svolgimento  abusivo  dell'attivita'  il
          sindaco  ordina  la  chiusura  immediata  dell'esercizio di
          vendita.
           7.  Per  le  violazioni  di  cui  al   presente   articolo
          l'autorita'  competente  e' il sindaco del comune nel quale
          hanno avuto luogo. Alla  medesima  autorita'  pervengono  i
          proventi  derivanti  dai pagamenti in misura ridotta ovvero
          da ordinanze ingiunzioni di pagamento".
           - La legge 29 luglio 1999, n. 241 (pubblicata in  Gazzetta
          Ufficiale  29  luglio  1999,  n.  176),  reca: "Proroga dei
          termini per l'esercizio delle deleghe di cui agli  articoli
          10  e  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, in relazione
          all'adozione del parere parlamentare".
          Nota all'art. 1:
           - Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 11 febbraio
          1998, n.   32 (pubblicato in  Gazzetta  Ufficiale  5  marzo
          1998,  n.  53),  recante  "Razionalizzazione del sistema di
          distribuzione dei carburanti a norma dell'art. 4, comma  4,
          lettera  c),  della  legge  15  marzo  1997, n.   59", come
          modificato dal decreto legislativo che qui si pubblica,  e'
          il seguente:
           "Art.  1.  -  1. Per consentire la razionalizzazione della
          rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento
          di autorizzazione di  nuovi  impianti  su  aree  private  i
          comuni,  entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti
          e caratteristiche delle aree  sulle  quali  possono  essere
          installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano
          le norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle
          dimensioni  delle  superfici edificabili, in presenza delle
          quali il comune  e'  tenuto  a  rilasciare  la  concessione
          edilizia  per  la  realizzazione  dell'impianto.  I  comuni
          dettano, altresi', ogni altra disposizione che consenta  al
          richiedente  di  conoscere  preventivamente  l'oggetto e le
          condizioni indispensabili  per  la  corretta  presentazione
          dell'autocertificazione  di  cui  all'art.  1, comma 3, del
          presente decreto anche ai fini del  potenziamento  o  della
          ristrutturazione degli impianti esistenti.
           1-bis.  La  localizzazione  degli  impianti  di carburanti
          costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici
          in tutte le zone e sottozone del piano regolatore  generale
          non   sottoposte   a   particolari  vincoli  paesaggistici,
          ambientali ovvero monumentali e  non  comprese  nelle  zone
          territoriali omogenee A.
           2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto senza che i comuni
          abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le
          caratteristiche  delle  aree  sulle  quali  possono  essere
          installati  detti  impianti  o senza che abbiano dettato le
          norme o le disposizioni  previste  nel  medesimo  comma  1,
          provvedono  in  via sostitutiva le regioni entro il termine
          di centoventi giorni.
           2-bis. Trascorso  inutilmente  il  termine  di  centoventi
          giorni  previsto per l'esercizio da parte delle regioni dei
          poteri  di  cui  al  comma   precedente,   ferma   restando
          l'autorizzazione   per   l'installazione   di  impianti  di
          distribuzione di carburanti, gia' tacitamente assentita  ai
          sensi  dell'art.  1,  comma  3,  del decreto legislativo 11
          febbraio  1998,  n.  32,   si   considera   contestualmente
          rilasciata  anche la relativa concessione edilizia, qualora
          il  progetto  presentato  sia  conforme  alle  prescrizioni
          previste  dagli  strumenti  urbanistici  vigenti per quella
          specifica area e cio' sia stato asseverato dall'interessato
          mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda  e
          redatta  da  un  tecnico  iscritto  all'albo,  solidalmente
          responsabile con il  richiedente  e  su  di  essa  l'organo
          competente  non  si  sia  pronunciato  entro  il termine di
          novanta giorni dalla presentazione della domanda.
           3. Il comune, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  individua  le destinazioni
          d'uso  compatibili  con  l'installazione   degli   impianti
          all'interno  delle zone comprese nelle fasce di rispetto di
          cui agli articoli 16, 17 e l8 del  decreto  legislativo  30
          aprile  1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada,
          e successive modificazioni.
           4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla
          installazione degli impianti, stabilisce i criteri  per  la
          loro  assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di
          bandi  di  gara,  secondo  modalita'  che  garantiscano  la
          partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e
          non   discriminatorie.   I  bandi  sono  pubblicati  almeno
          sessanta giorni  prima  del  termine  di  scadenza  per  la
          presentazione delle domande".