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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375

Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
Testo in vigore dal:  9-5-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 12

(Requisiti professionali per il commercio al minuto: esame)
1. L'esame di idoneità all'esercizio del commercio al minuto di cui all'art. 5, primo comma, n. 1, della legge è sostenuto su nozioni di carattere generale attinenti all'attività di vendita e su nozioni di carattere particolare attinenti alle specializzazioni merceologiche (tabelle o categorie di prodotti) per le quali è prevista l'iscrizione, in conformità all'allegato 2 al presente decreto. All'esame sono ammessi soltanto coloro che hanno raggiunto la maggiore età e i minori emancipati.
2. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma 1 del presente articolo e della presentazione della domanda di esame alla camera di commercio, le tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei:
a) tabelle I, VI, VII;
b) tabelle II, III, IV, V;
c) tabella VIII;
d) tabelle IX, X;
e) tabella XI;
f) tabella XII;
g) tabella XIII;
h) tabella XIV.
3. Chi intenda svolgere un'attività di vendita in base alla norma di cui al successivo art. 56, comma 9, sostiene l'esame con riferimento alle materie specifiche riguardanti la preparazione professionale per esercitare il commercio dei prodotti compresi nella tabella richiesta.
4. L'esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d'esame, ed in forma orale mediante colloquio. Chi non supera la prova scritta non è ammesso alla prova orale. La prova orale è pubblica. La giunta camerale stabilisce le modalità con le quali viene attestato l'esito dell'esame.
5. L'idoneità all'esercizio dell'attività di vendita conseguita mediante esame è valida per ottenere l'iscrizione nel registro per tutte le specializzazioni merceologiche per le quali siano previste le stesse materie d'esame.
6. Il soggetto iscritto nel registro per l'esercizio dell'attività di vendita, che intenda ottenere l'iscrizione, mediante esame, per altre specializzazioni merceologiche oltre quelle per le quali è già iscritto, sostiene la prova con riferimento alle sole nozioni di carattere particolare attinenti alle specializzazioni merceologiche stesse, indicate nell'allegato 2 nel presente decreto. La prova è solo in forma orale.
7. L'esame richiesto dall'art. 5, ultimo comma, della legge è necessario per la vendita, e non per la somministrazione dei prodotti indicati nel successivo articolo 16, comma 1.
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217".