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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375

Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
Testo in vigore dal: 9-5-1998
aggiornamenti all'articolo
     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 
  VISTA la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sull'esercizio
dell'attivita'  di  vendita   di   merci   e   sull'esercizio   della
somministrazione di alimenti e bevande. 
  VISTA la legge 20  novembre  1971,  n.  1062,  che  istituisce  una
sezione speciale del registro di cui alla legge 11  giugno  1971,  n.
426, alla quale debbono iscriversi coloro che esercitano  l'attivita'
di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di  opere
di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di  antichita'  o  di
interesse storico od archeologico; 
  VISTA la legge 22 dicembre 1972, n. 903, modificativa dell'art. 42,
primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426; 
  VISTA la legge 18 maggio 1973, n. 275,  modificativa  dell'art.  21
della legge 11 giugno 1971, n. 426; 
  VISTA la legge 30 luglio 1974, n. 324,  modificativa  dell'art.  39
della legge 11 giugno 1971, n. 426; 
  VISTA la legge 30 luglio 1974, n. 325, modificativa degli artt.  21
e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426; 
  VISTA la legge  14  ottobre  1974,  n.  524,  recante  norme  sulla
somministrazione di alimenti e bevande; 
  VISTA la legge 5 luglio 1975, n. 320, modificativa degli  artt.  1,
21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426; 
  VISTO l'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217,  che  istituisce
una sezione speciale del registro di cui alla legge 11  giugno  1971,
n. 426, nella quale debbono iscriversi i titolari e i  gestori  delle
imprese esercenti l'attivita' ricettiva, modificato  dall'art.  3-ter
della legge 27 marzo 1987, n. 121; 
  VISTO  l'art.  4  del  decreto-legge  9  dicembre  1986,  n.   832,
convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15; 
  VISTO l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, converito
dalla  legge  29  novembre  1982,  n.  887,  come   riformulato   dal
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, converito dalla legge  27  marzo
1987, n. 121; 
  CONSIDERATA la necessita' di modificare ed integrare  le  norme  di
esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426; 
  VISTO l'art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che demanda  al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  l'emazione
delle norme di esecuzione; 
  SENTITE  le   organizzazioni   nazionali   del   commercio,   della
cooperazione e del turismo; 
                               DECRETA: 
                                ART. 1 
                            (Definizioni) 
  Agli effetti del presente decreto per "legge" si intende  la  legge
11 giugno 1971, n. 426; per "registro" il registro degli esercenti il
commercio, all'ingrosso e al minuto, la somministrazione al  pubblico
di alimenti o bevande di cui all'art. 1  della  legge  e  l'attivita'
ricettiva di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n.  217;  per
"autorizzazione" sia l'autorizzazione  alla  vendita  prevista  dalla
legge, sia la  licenza  di  pubblica  sicurezza  prevista  dal  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773; per "preposto"  la  persona  iscritta
nell'elenco di cui all'art. 9 della legge; per "camera di  commercio"
la camera di  commercio,  industria,  artigiano  e  agricoltura;  per
"somministrazione di alimenti o bevande" il consumo sul posto di tali
prodotti; per "stagione" un periodo di tempo, anche  frazionato,  non
inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta,  che  puo'
comprendere anche parte dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  ha
inizio; per "tabelle  merceologiche"  o  "tabelle"  si  intendono  le
tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al presente decreto;  per
"specializzazioni merceologiche" le tabelle merceologiche  suindicate
o categorie di prodotti oppure, se si tratta di  somministrazione  di
alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al  successivo
art. 32, commi 1 e 2; per "utilizzatori in grande" di cui all'art. 1,
n. 1, della legge, le comunita', le  convivenze,  le  cooperative  di
consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, nonche' gli  enti
giuridici costituiti  da  commercianti  per  effettuare  acquisti  di
prodotti oggetto della  loro  attivita';  per  "gestore"  di  imprese
esercenti l'attivita' ricettiva di cui  all'art.  5  della  legge  17
maggio 1983, n. 217, si intende il soggetto  al  quale  l'azienda  e'
stata trasferita perche' ne assuma in  proprio  la  gestione  per  la
durata stabilita. 
                                                               ((10)) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art.  26,  comma
6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9
dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle  disposizioni  concernenti
il registro esercenti il commercio relativamente  alla  attivita'  di
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla  legge  25  agosto
1991, n. 287, e alla attivita' ricettiva di cui alla legge  17  marzo
1983, n. 217".