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LEGGE 30 luglio 1974, n. 324

Modifiche all'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

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Testo in vigore dal:  25-8-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

All'articolo 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, dopo i primi due commi è aggiunto il seguente terzo comma:
"Le sanzioni previste dai precedenti commi sono applicabili anche a chi vende merci non comprese nelle tabelle merceologiche di cui al precedente articolo 37".
All'articolo 39 della suddetta legge è inoltre aggiunto il seguente ultimo comma:
"L'ordinanza del sindaco per la chiusura di un esercizio commerciale abusivo, che si trovi cioè nelle condizioni di cui al comma precedente, costituisce titolo esecutivo, ed è spedita in forma esecutiva con l'applicazione della formula prevista dall'articolo 475 del codice di procedura civile. L'ordinanza è dichiarata immediatamente eseguibile".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1974

LEONE RUMOR - TAVIANI - ZAGARI - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI