stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 marzo 1959, n. 125

Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-9-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



Coloro che intendono esercitare il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici debbono farne preventiva denuncia alla Camera di commercio, industria e agricoltura, che li iscrive in apposito albo. Ad essi non si applicano le norme di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n.
2174.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 marzo 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012 N.147))
.
L'iscrizione negli albi previsti dal presente articolo deve essere negata ed eventualmente revocata se già concessa:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
2) a chi è sottoposto a misura di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di sicurezza personale, o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
3) a condannati, per delitti dolosi previsti dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per quelli dolosi contro la pubblica Amministrazione, o l'ordine pubblico, o l'incolumità pubblica, o la fede pubblica o l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o le persone, o il patrimonio, a pena superiore ai sei mesi.
L'iscrizione deve essere revocata:
1) a chi maliziosamente sottragga al mercato prodotti ortofrutticoli, carni o prodotti ittici, o li distrugga;
2) a chi venda gli stessi prodotti a prezzi superiori a quelli fissati dall'autorità;
3) a chi venga condannato per due volte consecutive, qualunque sia l'entità delle rispettive pene, per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene e polizia annonaria. (7)
((8))
---------------
AGGIORNAMENTO (7)

Il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 5, comma 11) che "L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012 n.147 ha disposto (con l'art. 71-ter, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è soppresso l'albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici".