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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1999, n. 252

Regolamento recante norme per la concessione di indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-8-1999
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Testo in vigore dal: 3-8-1999
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO  E DELL'ARTIGIANATO
                           di concerto con
         IL  MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  recante
disposizioni sulla  riforma della disciplina relativo  al settore del
commercio  a norma  dell'articolo 4,  comma 4,  della legge  15 marzo
1997, n. 59;
  Visto in particolare  l'articolo 25, comma 7,  del predetto decreto
legislativo che prevede la concessione  di un indennizzo a favore dei
soggetti titolari di  esercizi di vicinato che  cessano l'attivita' e
restituiscono il titolo  autorizzatorio, al fine di  favorire la loro
ricollocazione professionale;
  Considerato  che l'articolo  25, comma  8, attribuisce  al Ministro
dell'industria, del  commercio e dell'artigianato di  concerto con il
Ministro  del lavoro  e della  previdenza sociale  la definizione  di
criteri e modalita' per l'erogazione dell'indennizzo;
  Vista la  legge 11 giugno  1971, n. 426, concernente  la disciplina
del commercio;
  Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 13 del decreto  del Presidente della Repubblica 28
giugno  1955, n.  620, che  prevede, tra  l'altro, che  le camere  di
commercio,  industria,  artigianato   e  agricoltura  possano  curare
l'esecuzione di  atti e  provvedimenti del  Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
  Visto l'articolo 2, comma 1, della  legge 29 dicembre 1993, n. 580,
sul riordinamento  delle camere di commercio,  industria, artigianato
ed agricoltura;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per  la razionalizzazione  degli interventi  di sostegno
pubblico alle imprese, a norma  dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il  decreto legislativo  31 marzo 1998,  n. 112,  relativo al
conferimento di  funzioni e  compiti amministrativi dello  Stato alle
regioni ed agli enti locali, in  attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Visto il  parere favorevole dei  Consiglio di Stato  espresso dalla
sezione consultiva per gli  atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo
1999;
  Ritenuto che le osservazioni formulate  dal Consiglio di Stato sono
state tutte recepite ad eccezione  di quella riguardante l'articolo 3
in quanto  si ritiene, ai fini  del calcolo del contributo,  di dover
attribuire un  punteggio maggiore a  chi ha una minore  anzianita' di
esercizio  e  di  quella  riguardante l'articolo  4,  in  quanto  pur
riformulando  il  comma 4,  e'  stato  previsto  con  il comma  5  di
escludere dall'indennizzo le domande  prive dei requisiti formali, ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
  Ritenuta la  necessita' di  prevedere che  l'entrata in  vigore del
regolamento abbia decorrenza dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  dal momento  che  l'articolo  26, comma  1,  del
decreto  legislativo 31  marzo 1998,  n.  114, prevede  che le  norme
contenute  nell'articolo  25, commi  7,  8  e  9, hanno  efficacia  a
decorrere   dal    trecentosessantacinquesimo   giorno    dalla   sua
pubblicazione;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1998, n. 400,
effettuata con nota n. 14856 del 1 aprile 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Soggetti beneficiari
  1.  I soggetti  beneficiari sono  le persone  fisiche e  i soci  di
societa'  di  persone titolari,  alla  data  del  9 maggio  1998,  di
esercizi di  vicinato di  vendita al  dettaglio autorizzati  ai sensi
dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
  2. Per esercizi di vicinato  si intendono ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettera d), e  fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10,
comma 4, del decreto legislativo 31  marzo 1998, n. 114, gli esercizi
commerciali aventi superficie  di vendita non superiore a  150 mq nei
comuni con popolazione residente inferiore  a 10.000 abitanti e a 250
mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
  3. Per  commercio al dettaglio si  intende la vendita al  minuto di
merci  direttamente al  consumatore  finale,  esercitata da  chiunque
professionalmente acquista  merci in  nome e per  conto proprio  e le
rivende, in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
  4. Non  sono ammessi a  fruire dell'indennizzo di  cui all'articolo
25,  comma 7,  del decreto  legislativo 31  marzo 1998,  n. 114,  gli
esercenti  l'attivita'  di vendita  al  dettaglio  su area  pubblica,
coloro che esercitano il commercio all'ingrosso e la somministrazione
di alimenti e bevande, le societa' di capitali.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  leggi    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            -  Per    il  testo  dell'art. 25,   comma 7, del decreto
          legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  v.  nelle  note  alle
          premesse.
           Note alle premesse:
            - Il  testo dell'art. 4,  comma 4, della legge  n. 59 del
          15 marzo 1997, e' il seguente:
            "4.  Con  i  decreti  legislativi  di  cui  all'art. 1 il
          Governo provvede anche a:
              a)-b) (omissis);
            c)  ridefinire,  riordinare  e razionalizzare, sulla base
          dei principi e  criteri di  cui  al comma  3  del  presente
          articolo,   al comma  1 dell'art.  12 e  agli  articoli 14,
          17  e 20,  comma  5, per   quanto possibile    individuando
          momenti  decisionali  unitari, la  disciplina relativa alle
          attivita',  economiche  ed industriali,  in particolare per
          quanto riguarda il sostegno   e lo sviluppo  delle  imprese
          operanti    nell'industria,            nel       commercio,
          nell'artigianato,   nel    comparto agroindustriale  e  nei
          servizi  alla  produzione: per quanto riguarda le politiche
          regionali, strutturali e  di coesione della Unione europea,
          ivi  compresi  gli  interventi  nelle aree   depresse   del
          territorio   nazionale,     la     ricerca       applicata,
          l'innovazione     tecnologica,      la   promozione   della
          internazionalizzazione      e  della  competitivita'  delle
          imprese nel    mercato  globale  e  la    promozione  della
          razionalizzazione  della   rete    commerciale  anche    in
          relazione   all'obiettivo  del contenimento dei   prezzi  e
          dell'efficienza  della   distribuzione; per quanto riguarda
          la cooperazione nei    settori  produttivi  e  il  sostegno
          dell'occupazione;    per quanto   riguarda   le   attivita'
          relative     alla  realizzazione,   all'ampliamento,   alla
          ristrutturazione    e    riconversione    degli    impianti
          industriali, all'avvio  degli  impianti  medesimi  ed  alla
          creazione,   ristrutturazione   e   valorizzazione di  aree
          industriali  ecologicamente  attrezzate,  con   particolare
          riguardo   alle   dotazioni   ed   impianti      di  tutela
          dell'ambiente,  della sicurezza  e della  salute pubblica".
            - Il testo dell'art. 25, commi 7,   8  e  9  del  decreto
          legislativo n.  14/1998, e' il seguente:
            "Art.   25   (Disciplina   transitoria).   -   1-2-3-4-5.
          (Omissis).
            7.   I soggetti   titolari di   esercizi  di    vicinato,
          autorizzati    ai sensi   della legge   11 giugno  1971, n.
          426, ed  iscritti da   almeno cinque anni    alla  gestione
          pensionistica  presso  l'INPS,    che cessano l'attivita' e
          restituiscono il  titolo  autorizzatorio  nei  ventiquattro
          mesi  successivi  alla  data  di    entrata  in  vigore del
          presente decreto, possono  usufruire  di    un   indennizzo
          teso  a   favorire  la  loro ricollocazione professionale.
            8.   Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato, di concerto con il  Ministro del lavoro e
          della     previdenza  sociale,  con   proprio   regolamento
          definisce   criteri      e  modalita'     per  l'erogazione
          dell'indennizzo  di cui  al   comma   7, l'entita'    dello
          stesso   e      la  relativa  modulazione     tenuto  conto
          dell'anzianita'  di    esercizio  dei  titolari,      della
          eventuale   esclusivita'     dell'attivita'     commerciale
          esercitata quale   fonte  di    reddito,  della  situazione
          patrimoniale e della tipologia dell'attivita' svolta.
            9. La  concessione dell'indennizzo di  cui al comma 7  e'
          stabilita  nel  limite di  20 miliardi  di lire  per l'anno
          1998 e  di lire  40 miliardi per ciascuno  degli anni  1999
          e  2000  a    carico  delle  risorse disponibili, per   gli
          interventi di cui   alla legge 1  marzo    1986,  n.    64,
          nell'apposita  sezione  del Fondo di cui all'art. 4,  comma
          6,  del  decreto-legge  8  febbraio 1995, n. 32, convertito
          dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine  il  Ministro
          dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato    e'
          autorizzato  a trasferire  le somme   suddette ad  apposita
          sezione  del  Fondo  di  cui  all'art.  14  della  legge 17
          febbraio 1982, n. 46".
            -   La   legge   11   giugno   1971, n.   426,    recante
          "Disciplina    del  commercio" e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 168 del 6 luglio 1971.
            - Il  testo dell'art. 1,  comma 3, della  legge 15 maggio
          1997, n.   127,   recante   "Misure    urgenti    per    lo
          snellimento       dell'attivita'   amministrativa   e   dei
          procedimenti di decisione e di controllo", e' il seguente:
            "3. Il  regolamento si  conforma, oltre  che ai  principi
          contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          ai seguenti criteri e principi direttivi:
            a)  eliminazione  o  riduzione    dei certificati o delle
          certificazioni  richieste    ai    soggetti     interessati
          all'adozione      di      provvedimenti   amministrativi  o
          all'acquisizione di vantaggi, benefici   economici o  altre
          utilita'   erogati  da  soggetti    pubblici  o  gestori  o
          esercenti di pubblici servizi;
            b) ampliamento delle categorie  di stati, fatti, qualita'
          personali  comprovabili     dagli      interessati      con
          dichiarazioni  sostitutive  di certificazioni;
            c)   modificazione      delle  disposizioni  normative  e
          regolamentari   sui   procedimenti      amministrativi   in
          attuazione  dei   criteri di   cui alle lettere a) e b), al
          fine    di  evitare  che  le  misure   di   semplificazione
          comportino   oneri   o   ritardi   nell'adozione  dell'atto
          amministrativo;
               d) indicazione esplicita delle norme abrogate".
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto  1988, n.  400,  recante "Disciplina  dell'attivita'
          di  Governo e  ordinamento della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri" e' il seguente:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            - Il  testo dell'art. 13  del D.P.R. 28  giugno 1955,  n.
          620, come modificato   dalla  legge   26  settembre   1966,
          n.     792,   recante "Decentramento    dei  servizi    del
          Ministero         dell'industria,      del   commercio    e
          dell'artigianato", e' il seguente:
            "Art.  13.  - Sono trasferite  alle camere di  commercio,
          industria, artigianato    ed  agricoltura    le    seguenti
          attribuzioni  degli  uffici provinciali dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato:
             1)-2)-3)-4) (omissis);
            5) curare,   quando ne   siano richieste,    l'esecuzione
          degli      atti   e  provvedimenti        del     Ministero
          dell'industria,   del  commercio   e dell'artigianato,   e,
          con  il   consenso  di  questo, provvedere  alla esecuzione
          di determinati incarichi per conto di altri Ministeri".
            - Il testo   dell'art.  2,  comma  1,  della  legge    29
          dicembre  1993,  n.   580,   recante "Riordinamento   delle
          camere     di  commercio,     industria,   artigianato   ed
          agricoltura" e' il seguente:
            "1.      Le      camere      di   commercio     svolgono,
          nell'ambito       della  circoscrizione   territoriale   di
          competenza,    funzioni  di supporto e di promozione  degli
          interessi  generali  delle  imprese nonche',   fatte  salve
          le  competenze  attribuite dalla Costituzione e dalle leggi
          dello Stato  alle amministrazioni  statali e  alle regioni,
          funzioni nelle materie   amministrative    ed    economiche
          relative    al    sistema    delle  imprese. Le   camere di
          commercio esercitano  inoltre le  funzioni ad esse delegate
          dallo  Stato e dalle regioni,  nonche' quelle derivanti  da
          convenzioni internazionali".
            -  Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e' stato
          pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della    Repubblica
          italiana  n.  99 del  30 aprile 1998.
            -    Il    decreto   legislativo   31    marzo  1998,  n.
          112,    recante  "Conferimento  di    funzioni  e   compiti
          amministrativi    dello  Stato  alle  regioni  ed agli enti
          locali, in   attuazione del capo I  della  legge  15  marzo
          1997,   n.  59",  e'    stato  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  n.    77/L  alla  Gazzetta     Ufficiale   della
          Repubblica italiana n.  92 del 21 aprile 1998.
            -   Il   testo  dell'art.  26,  comma    1,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente:
            "1. Ad eccezione dell'art. 6,   dell'art.  10,  dell'art.
          15,  commi 7, 8 e  9, dell'art. 21, dell'art.  25, commi 1,
          2,  3, 4, 5 e  6, e del comma  3  del presente    articolo,
          le  norme contenute  nel  presente decreto  hanno efficacia
          a  decorrere    dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla
          sua pubblicazione".
           Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art.  24 della legge 11 giugno 1971,   n.
          426, e' il seguente:
            "Art.  24  (Apertura, trasferimento  ed ampliamento degli
          esercizi di  vendita).  -    L'apertura  di    esercizi  al
          minuto,  il   trasferimento in altra  zona e  l'ampliamento
          degli  esercizi gia'  esistenti mediante l'acquisizione  di
          nuovi   locali   di    vendita,      sono    soggetti    ad
          autorizzazione amministrativa.
            L'autorizzazione    e'    rilasciata  dal   sindaco   del
          comune nel  cui territorio ha  sede l'esercizio, sentito il
          parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16,  con
          la   osservanza   dei   criteri   stabiliti  dal     piano.
          L'autorizzazione     all'ampliamento   deve  essere  sempre
          concessa  quando  l'ampliamento  stesso  non  modifichi  le
          caratteristiche   dell'esercizio   e   quindi  l'equilibrio
          commerciale previsto dal piano.
            L'autorizzazione,  fermo  il  rispetto dei    regolamenti
          locali   di polizia urbana,  annonaria, igienicosanitaria e
          delle  norme relative alla destinazione  ed    all'uso  dei
          vari  edifici  nelle   zone urbane, e' negata  solo  quando
          il    nuovo    esercizio    o      l'ampliamento    o    il
          trasferimento   dell'esercizio   esistente  risultino    in
          contrasto con le disposizioni del piano  e  della  presente
          legge".
            -   Il   testo   dell   art.  4,  comma  1,  lettera  d),
          del   decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  114,  e  il
          seguente:
            "Art.   4  (Definizioni  e  ambito  di  applicazione  del
          decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
              a)-c) (omissis);
            d) per esercizi di vicinato quelli aventi  superficie  di
          vendita  non superiore a 150  mq nei comuni con popolazione
          residente inferiore a 10.000  abitanti e  a 250   mq    nei
          comuni    con  popolazione    residente  superiore a 10.000
          abitanti".
            -  Il  testo  dell'art.  10,  comma     4,  del   decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' il seguente:
            "Art. 10 (Disposizioni particolari). - 1-2-3 (Omissis).
            4.  La  regione  puo'  individuare    le zone del proprio
          territorio alle quali   applicare i   limiti  massimi    di
          superficie    di vendita  di cui all'art.  4,  lettere   d)
          ed  e),  in   base  alle  caratteristiche  socioeconomiche,
          anche    in    deroga   al   criterio   della   consistenza
          demografica".
            - Per   il testo dell'art. 25,    comma  7,  del  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  v. nelle note alle
          premesse.