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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 giugno 1999, n. 252

Regolamento recante norme per la concessione di indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-8-1999
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  3-8-1999

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativo al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare l'articolo 25, comma 7, del predetto decreto legislativo che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale;
Considerato che l'articolo 25, comma 8, attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione di criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo;
Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la disciplina del commercio;
Visto l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, che prevede, tra l'altro, che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possano curare l'esecuzione di atti e provvedimenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il parere favorevole dei Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
Ritenuto che le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sono state tutte recepite ad eccezione di quella riguardante l'articolo 3 in quanto si ritiene, ai fini del calcolo del contributo, di dover attribuire un punteggio maggiore a chi ha una minore anzianità di esercizio e di quella riguardante l'articolo 4, in quanto pur riformulando il comma 4, è stato previsto con il comma 5 di escludere dall'indennizzo le domande prive dei requisiti formali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
Ritenuta la necessità di prevedere che l'entrata in vigore del regolamento abbia decorrenza dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dal momento che l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevede che le norme contenute nell'articolo 25, commi 7, 8 e 9, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con nota n. 14856 del 1 aprile 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari sono le persone fisiche e i soci di società di persone titolari, alla data del 9 maggio 1998, di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. Per esercizi di vicinato si intendono ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
3. Per commercio al dettaglio si intende la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale, esercitata da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
4. Non sono ammessi a fruire dell'indennizzo di cui all'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio su area pubblica, coloro che esercitano il commercio all'ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande, le società di capitali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, v. nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 15 marzo 1997, è il seguente:
"4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:
a)-b) (omissis);
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente articolo, al comma 1 dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attività, economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione: per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi ed alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica".
- Il testo dell'art. 25, commi 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 14/1998, è il seguente:
"Art. 25 (Disciplina transitoria). - 1-2-3-4-5. (Omissis).
7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato, autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro ricollocazione professionale.
8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entità dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianità di esercizio dei titolari, della eventuale esclusività dell'attività commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e della tipologia dell'attività svolta.
9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 è stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del Fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
- La legge 11 giugno 1971, n. 426, recante "Disciplina del commercio" è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 6 luglio 1971.
- Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", è il seguente:
"3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo dell'art. 13 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, come modificato dalla legge 26 settembre 1966, n. 792, recante "Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato", è il seguente:
"Art. 13. - Sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura le seguenti attribuzioni degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
1)-2)-3)-4) (omissis);
5) curare, quando ne siano richieste, l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e, con il consenso di questo, provvedere alla esecuzione di determinati incarichi per conto di altri Ministeri".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura" è il seguente:
"1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 1998.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 77/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1998.
- Il testo dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:
"1. Ad eccezione dell'art. 6, dell'art. 10, dell'art. 15, commi 7, 8 e 9, dell'art. 21, dell'art. 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, è il seguente:
"Art. 24 (Apertura, trasferimento ed ampliamento degli esercizi di vendita). - L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano.
L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.
L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienicosanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge".
- Il testo dell art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e il seguente:
"Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a)-c) (omissis);
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti".
- Il testo dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è il seguente:
"Art. 10 (Disposizioni particolari). - 1-2-3 (Omissis).
4. La regione può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'art. 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socioeconomiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica".
- Per il testo dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, v. nelle note alle premesse.