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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1999, n. 195

Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
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Testo in vigore dal: 9-7-1999
al: 11-3-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
delle imposte sui redditi; 
  Visto l'articolo 62-bis del decretolegge 30 agosto  1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,  n.  427,
che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di  settore
in relazione ai vari settori economici; 
  Visto l'articolo 3, comma 121, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, il quale stabilisce che i soggetti che hanno  dichiarato  ricavi
derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui  all'articolo
53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla  lettera  c),  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  o  compensi
derivanti dall'esercizio di  arti  e  professioni  di  ammontare  non
superiore   a   lire   dieci   miliardi   sono   tenuti   a   fornire
all'amministrazione finanziaria i dati  contabili  ed  extracontabili
necessari per l'elaborazione degli studi di settore; 
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  finanze  18  aprile  1997,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 110 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 125 del 31 maggio 1997, 12 giugno 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, 3
luglio  1997,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  153  alla
Gazzetta Ufficiale n. 176  del  30  luglio  1997,  5  dicembre  1997,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 254 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 299 del  24  dicembre  1997,  10  febbraio  1998,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  61  del  14
marzo 1998, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi 
di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle 
  manifatture,  dei   servizi,   del   commercio   e   ad   attivita'
  professionali; 
Visto il decreto direttoriale 10 agosto 1998, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 145 alla GazzettaUfficiale  n.  201  del  29
agosto 1998, concernente l'approvazione di questionari per gli studi 
di settore relativi ad attivita' imprenditoriali nel settore delle 
manifatture, dei servizi, del commercio e ad attivita' professionali; 
  Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la 
semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario  e  per
il   funzionamento    dell'amministrazione    finanziaria,    nonche'
disposizioni varie di carattere finanziario; 
  Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 9, della  citata  legge
n. 146 del 1998, il quale prevede  che  con  i  regolamenti  previsti
dall'articolo 3, comma 136, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
sono disciplinati i tempi e le modalita' di applicazione degli  studi
di settore, anche in deroga al comma 10, dello stesso articolo 10  ed
al comma 125, dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996; 
  Visto l'articolo 3, comma 136, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662,   il   quale   stabilisce   che   la   semplificazione   e    la
razionalizzazione  delle  procedure   di   attuazione   delle   norme
tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono
disciplinati con regolamenti da emanare ai  sensi  dell'articolo  17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   tenuto   conto
dell'adozione  di  nuove  tecnologie  per   il   trattamento   e   la
conservazione delle informazioni e  del  progressivo  sviluppo  degli
studi di settore; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999; 
  Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in base al  quale
nell'articolo 1,  comma  1,  andrebbe  sostituita  l'espressione:  "a
partire dagli" con l'articolo: "agli" non  puo'  essere  recepito  in
quanto gli studi di settore si applicano agli  accertamenti  relativi
al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi stessi e a
quelli successivi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 1999. 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
  
                               Art. 1 
                 Applicazione degli studi di settore 
  
  1. Le disposizioni previste nell'articolo 10, commi da 1 a 6, della
legge  8  maggio  1998,  n.  146,  si  applicano  a   partire   dagli
accertamenti relativi al  periodo  d'imposta  nel  quale  entrano  in
vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel
caso in cui gli studi di  settore  siano  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello
di entrata in vigore. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma  8,  della  citata
legge n. 146 del 1998,  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi. 
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Il  decreto  del  Presidente    della  Repubblica   29
          settembre  1973, n.   600,  reca: "Disposizioni  comuni  in
          materia  di accertamento  delle imposte sui redditi".
            - Si riporta  il testo dell'art. 62-bis del  decretolegge
          30 agosto 1993, n. 331,    convertito,  con  modificazioni,
          nella  legge 29 ottobre 1993, n. 427:
            "Art.  62  -bis  (Studi di settore).  - 1. Gli uffici del
          Dipartimento delle entrate  del Ministero   delle  finanze,
          sentite    le  associazioni professionali e di   categoria,
          elaborano, entro il  31 dicembre 1995, in relazione ai vari
          settori    economici,  appositi studi di settore al fine di
          rendere    piu'  efficace  l'azione  accertatrice    e   di
          consentire   una   piu'   articolata   determinazione   dei
          coefficienti  presuntivi  di   cui   all'art.   11      del
          decreto-legge  2    marzo  1989,  n.  69,   convertito, con
          modificazioni,  dalla legge  27  aprile 1989,  n.   154,  e
          successive  modificazioni.   A tal  fine gli  stessi uffici
          identificano  campioni  significativi     di   contribuenti
          appartenenti  ai    medesimi  settori   da sottoporre     a
          controllo    allo    scopo    di   individuare     elementi
          caratterizzanti    l'attivita' esercitata   con particolare
          riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi
          praticati, ai consumi di materie prime  e  sussidiarie,  al
          capitale  investito, all'impiego di attivita'   lavorativa,
          ai   beni   strumentali   impiegati,   alla  localizzazione
          dell'attivita'    e  ad   altri elementi   significativi in
          relazione  all'attivita'   esercitata.   Gli    studi    di
          settore    sono  approvati  con  decreti del Ministro delle
          finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
          dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno
          validita'    ai  fini  dell'accertamento  a  decorrere  dal
          periodo di imposta 1995".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  3, comma  121,  della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662:
            "121.  I   soggetti che  hanno dichiarato per  il periodo
          di   imposta   1995   ricavi    derivanti    dall'esercizio
          dell'attivita'  di impresa di cui all'art. 53, comma  1, ad
          esclusione di quelli  indicati alla lettera c),  del  testo
          unico delle  imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica 22   dicembre 1986, n. 917, o
          compensi derivanti  dall'esercizio  di arti  e  professioni
          di ammontare  non superiore   a   lire    dieci    miliardi
          sono       tenuti       a      fornire  all'amministrazione
          finanziaria i  dati contabili  ed extracontabili  necessari
          per    l'elaborazione  degli  studi  di   settore.  Per  la
          comunicazione di tali dati   l'amministrazione  finanziaria
          provvede   ad  inviare     al     domicilio  fiscale    del
          contribuente,  sulla base  degli ultimi  dati   disponibili
          presso    l'anagrafe    tributaria,   appositi questionari,
          approvati con  decreti del   Ministro delle    finanze,  da
          pubblicare    nella    Gazzetta    Ufficiale,      che   il
          contribuente     deve  ritrasmettere,      dopo      averli
          debitamente   compilati,   alla   medesima amministrazione.
          All'adempimento  non sono tenuti i  contribuenti che  hanno
          iniziato  l'attivita'    nel    1995 o   hanno   cessato la
          medesima successivamente  al 31  dicembre 1994,  quelli che
          nel 1995  si sono trovati in  un periodo  di non    normale
          svolgimento    dell'attivita'  e  quelli  con  periodo   di
          imposta non coincidente con   l'anno  solare.  In  caso  di
          mancato  ricevimento del questionario ovvero di ricevimento
          di un   questionario     relativo    ad    una    attivita'
          diversa    da   quella esercitata,   i contribuenti  devono
          provvedere autonomamente,   anche utilizzando   il  modello
          di  questionario  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale,   a
          fornire      i   dati    all'amministrazione   finanziaria,
          indicando, comunque,  il    codice  relativo  all'attivita'
          effettivamente esercitata. La trasmissione del questionario
          contenente  l'indicazione di   un   codice   di   attivita'
          diverso  da  quello  gia'   comunicato  all'amministrazione
          finanziaria   per   il   periodo  di  imposta  1995 produce
          gli  stessi effetti della  dichiarazione di cui    all'art.
          35,   terzo  comma,  del    decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,   e non  si  applicano,
          per  il  periodo  di    imposta 1995 e per   i   periodi di
          imposta  precedenti,  le sanzioni  connesse  alla mancata o
          errata comunicazione della  variazione dei dati forniti con
          il medesimo questionario".
            -  Il decreto  del Ministro  delle   finanze 18    aprile
          1997,   reca:  "Approvazione di  questionari per  gli studi
          di settore  relativi ad attivita' manifatturiere".
            -  Il decreto  del Ministro  delle   finanze 12    giugno
          1997,   reca:  "Approvazione di  questionari per  gli studi
          di settore   relativi ad  attivita'    imprenditoriali  nel
          settore  dei servizi  e ad  attivita' professionali".
            -    Il decreto   del  Ministro  delle finanze  3  luglio
          1997,  reca:  "Approvazione di  questionari per  gli  studi
          di settore  relativi ad attivita' nel settore dei servizi e
          del commercio".
            -    Il decreto   del Ministro  delle finanze  5 dicembre
          1997, reca:  "Approvazione di  questionari per   gli  studi
          di  settore    relativi  ad  attivita'  imprenditoriali nel
          settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e  ad
          attivita' professionali".
            -  Il   decreto del   Ministro delle finanze  10 febbraio
          1998, reca:  "Approvazione di  questionari per   gli  studi
          di  settore    relativi  ad  attivita'  imprenditoriali nel
          settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e  ad
          attivita' professionali".
            -  Il    decreto  direttoriale  10    agosto  1998, reca:
          "Approvazione di questionari   per     gli    studi      di
          settore    relativi    ad   attivita' imprenditoriali   nel
          settore  delle manifatture,  dei  servizi,  del commercio e
          ad attivita' professionali".
            -    La  legge    8    maggio  1998,    n.  146,    reca:
          "Disposizioni    per       la   semplificazione   e      la
          razionalizzazione  del  sistema    tributario  e   per   il
          funzionamento        dell'amministrazione      finanziaria,
          nonche' disposizioni varie di carattere finanziario".
            - Si riporta il testo  vigente  dell'art.  10,  comma  9,
          della  legge  n.   146 del 1998,  come modificato dall'art.
          21, comma 4,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
            "4. Il comma 9  dell'art. 10 della legge 8 maggio   1998,
          n. 146, e' sostituito dal seguente:
            "9.  Con  i regolamenti previsti  dall'art. 3, comma 136,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono  disciplinati  i
          tempi  e  le  modalita'  di  applicazione  degli  studi  di
          settore, anche  in deroga al comma 10 del presente articolo
          ed    al  comma 125 dell'art. 3 della  citata legge n.  662
          del 1996".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  3, comma  136,  della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662:
            "136.   Al  fine   della  razionalizzazione    e    della
          tempestiva  semplificazione  delle  procedure di attuazione
          delle norme tributarie, gli    adempimenti  contabili     e
          formali      dei    contribuenti      sono disciplinati con
          regolamenti da emanare   ai sensi dell'art.  17,  comma  2,
          della   legge  23  agosto  1988,    n.  400,  tenuto  conto
          dell'adozione di nuove  tecnologie  per  il     trattamento
          e   la  conservazione  delle informazioni e del progressivo
          sviluppo degli studi di settore".
            -  Si riporta  il  testo dell'art.  3, comma  125,  della
          legge  23 dicembre 1996, n. 662:
            "125. Le  disposizioni di  cui ai  commi da 181    a  187
          dell'art.  3  della  legge    28  dicembre  1995,   n. 549,
          riguardanti    gli  accertamenti  effettuati  in    base  a
          parametri,  si  applicano per  gli accertamenti relativi ai
          periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per  i  contribuenti
          con  periodo    di  imposta    non coincidente con   l'anno
          solare,  per gli accertamenti relativi   al secondo   e  al
          terzo    periodo di   imposta di durata pari a  dodici mesi
          chiusi successivamente  al    30  giugno  1995.    Per    i
          menzionati  periodi   di   imposta  ai parametri  approvati
          con decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri  29
          gennaio  1996,  pubblicato nel  supplemento ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale  n. 25 del 31  gennaio  1996,    saranno
          apportate  modificazioni con riferimento alla voce ''Valore
          dei  beni  strumentali'',  alla   voce   ''Compensi''   con
          esclusione  della variabile ''Spese per il personale'' e al
          fattore di adeguamento".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".
           Nota all'art. 1:
            - Si riporta il testo vigente  dell'art. 10, della  legge
          n. 146 del 1998:
            "Art.  10  (Modalita'  di  utilizzazione  degli  studi di
          settore in sede di  accertamento).  -  1.  Gli accertamenti
          basati  sugli  studi  di settore, di cui all'art. 62-sexies
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,   con
          modificazioni,  dalla legge  29 ottobre 1993, n. 427,  sono
          effettuati  nei    confronti dei contribuenti   con periodo
          d'imposta pari  a dodici mesi e  con le modalita' di    cui
          al presente articolo.
            2. Nei confronti  degli esercenti attivita' d'impresa  in
          regime  di contabilita' ordinaria per effetto di  opzione e
          degli esercenti arti e  professioni,  la  disposizione  del
          comma  1 trova applicazione solo se in  almeno  due periodi
          d'imposta   su   tre  consecutivi    considerati,  compreso
          quello  da    accertare,  l'ammontare  dei compensi   o dei
          ricavi determinabili  sulla base  degli studi   di  settore
          risulta  superiore  all'ammontare  dei    compensi o ricavi
          dichiarati  con riferimento agli stessi periodi d'imposta.
            3. Indipendentemente da  quanto previsto al comma  2, nei
          confronti dei  contribuenti  in regime   di    contabilita'
          ordinaria, anche  per effetto di opzione, l'ufficio procede
          ai  sensi  del  comma  1  quando  dal verbale di ispezione,
          redatto ai sensi dell'art. 33  del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n.  600, e successive
          modificazioni, risulta  motivata  l'inattendibilita'  della
          contabilita'  ordinaria in presenza di gravi contraddizioni
          o l'irregolarita' delle scritture  obbligatorie ovvero  tra
          esse  e i  dati  e gli  elementi direttamente  rilevati  in
          base  ai  criteri  stabiliti  con il decreto del Presidente
          della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.
            4. Le disposizioni dei commi 1,  2    e  3  del  presente
          articolo  non  si applicano nei confronti dei  contribuenti
          che hanno dichiarato ricavi di cui all'art.  53,  comma  1,
          esclusi  quelli  di  cui alla lettera c), o compensi di cui
          all'art. 50, comma 1, del testo   unico delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre   1986,   n. 917,    e    successive
          modificazioni,   di     ammontare  superiore     al  limite
          stabilito per  ciascuno studio   di settore   dal  relativo
          decreto  di approvazione  del  Ministro  delle finanze,  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.  Tale limite non puo',
          comunque, essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate
          disposizioni  non si applicano,  altresi', ai  contribuenti
          che  hanno iniziato   o cessato l'attivita'  nel    periodo
          d'imposta    ovvero  che non   si trovano  in un periodo di
          normale svolgimento dell'attivita'.
            5.   Ai  fini    dell'imposta    sul  valore    aggiunto,
          all'ammontare   dei maggiori ricavi o compensi, determinato
          sulla base dei predetti studi  di  settore,  si    applica,
          tenendo  conto della   esistenza di operazioni non soggette
          ad imposta ovvero soggette a  regimi  speciali,  l'aliquota
          media  risultante dal rapporto  tra l'imposta relativa alle
          operazioni imponibili,   diminuita   di   quella   relativa
          alle    cessioni    di    beni  ammortizzabili, e il volume
          d'affari dichiarato.
            6. La determinazione di    maggiori  ricavi,  compensi  e
          corrispettivi,  conseguente esclusivamente all'applicazione
          degli accertamenti di cui al comma 1, non rileva   ai  fini
          dell'obbligo della trasmissione della notizia  di reato  ai
          sensi  dell'art.  331 del  codice di  procedura penale.
            7.   Con   decreto   del   Ministro   delle   finanze  e'
          istituita   una commissione di esperti,  designati    dallo
          stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle
          organizzazioni  economiche  di  categoria  e  degli  ordini
          professionali. La commissione,  prima  dell'approvazione  e
          della  pubblicazione  dei singoli studi di settore, esprime
          un parere in  merito  alla idoneita'  degli  studi   stessi
          a  rappresentare  la realta'  cui  si riferiscono.  Non  e'
          previsto  alcun   compenso   per l'attivita' consultiva dei
          componenti della commissione.
            8. Con   i decreti   di  approvazione  degli    studi  di
          settore  possono essere  stabiliti criteri  e  modalita' di
          annotazione  separata    dei  componenti    negativi      e
          positivi      di     reddito       rilevanti     ai    fini
          dell'applicazione degli  studi stessi nei  confronti    dei
          soggetti che esercitano piu' attivita'.
            9.  Con i   regolamenti previsti dall'art. 3, comma  136,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono  disciplinati  i
          tempi  e  le  modalita'  di  applicazione  degli  studi  di
          settore, anche  in deroga al comma 10 del presente articolo
          ed  al comma 125 dell'art. 3 della   citata legge n.    662
          del 1996.
            10.  Per  il  periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
          cui al  comma  1  non    possono  essere  effettuati    nei
          confronti   dei      contribuenti   che  indicano     nella
          dichiarazione   dei   redditi   ricavi   o   compensi    di
          ammontare    non      inferiore   a      quello   derivante
          dall'applicazione degli studi di  settore; in tal caso,  si
          applicano le disposizioni  di cui all'art.   55,     quarto
          comma,  del  decreto   del  Presidente  della Repubblica 29
          settembre 1973, n.  600, e successive modificazioni, ma non
          e' dovuto  il versamento  della somma  pari a  un ventesimo
          dei  ricavi  o  compensi non annotati, ivi previsto. Per il
          medesimo periodo di imposta,    ai  fini  dell'imposta  sul
          valore   aggiunto,  l'adeguamento  al    volume    d'affari
          risultante  dall'applicazione   degli   studi   di  settore
          puo'   essere   operato,  senza  applicazione  di  sanzioni
          e interessi, effettuando  il  versamento    della  relativa
          imposta   entro   il   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi  devono
          essere annotati, entro il  suddetto termine, in un'apposita
          sezione    dei registri di  cui agli  articoli 23 e  24 del
          decreto del  Presidente della Repubblica  26 ottobre  1972,
          n.  633, e successive modificazioni.
            11.  Nell'art.  62   -bis, comma 1, secondo  periodo, del
          decretolegge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1993,  n. 427,  sono
          soppresse  le parole:  ''con particolare riferimento   agli
          acquisti    di   beni     e   servizi,   ai   prezzi   medi
          praticati, ai  consumi di   materie prime   e  sussidiarie,
          al   capitale   investito,   all'impiego      di  attivita'
          lavorativa,  ai     beni  strumentali  impiegati,      alla
          localizzazione    dell'attivita'  e    ad  altri   elementi
          significativi in relazione all'attivita' esercitata''.
            12.   L'elaborazione   degli studi  di  settore,  nonche'
          ogni  altra attivita' di   studio e  ricerca    in  materia
          tributaria    possono  essere  affidate, in concessione, ad
          una  societa'  a  partecipazione  pubblica.     Essa     e'
          costituita    sotto forma   di societa'  per azioni  di cui
          il Ministero delle  finanze detiene  una quota  di capitale
          sociale non inferiore al 51   per cento.  Dall'applicazione
          del    presente  comma non potranno   derivare, per  l'anno
          1997, maggiori   spese   a carico    del  bilancio    dello
          Stato;  per   ciascuno   degli   anni   1998 e   1999,   le
          predette spese  aggiuntive non potranno  superare la  somma
          di    lire 2 miliardi  alla  quale  si   provvede  mediante
          le  maggiori  entrate derivanti dalla  presente  legge.  Il
          Ministro  del  tesoro, del bilancio e  della programmazione
          economica  e'    autorizzato  ad    apportare,  con  propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".