DECRETO-LEGGE 2 marzo 1989, n. 69

Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonche' in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 02/03/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154 (in G.U. 29/04/1989, n.99).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2003)
Testo in vigore dal: 1-1-1996
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
 
  1. In relazione ai vari settori economici sono elaborati, viste  le
caratteristiche e le dimensioni dell'attivita'  svolta,  coefficienti
presuntivi di compensi e di ricavi. I coefficienti  sono  determinati
sulla base di parametri economici utilizzabili in relazione a singoli
settori di attivita' ed al rispettivo andamento, tenendo anche  conto
del contributo diretto lavorativo, anche con riferimento  al  periodo
iniziale e finale dell'attivita'. 
  1-bis. Il contributo diretto  lavorativo  di  cui  al  comma  1  e'
determinato  sulla  base  di  dati  oggettivi  e  soggettivi  ed   in
particolare del tipo di attivita' esercitata,  dell'ambito  economico
in cui essa viene  svolta,  della  organizzazione  imprenditoriale  o
professionale,  del  tempo  a  cui  risale  l'inizio   dell'esercizio
dell'attivita', nonche' dell'entita' dell'apporto  considerata  anche
con riferimento all'eta' del soggetto. 
  2. L'ammontare calcolato a norma del comma 1 e'  assunto,  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto, anche  per  la  determinazione  del
volume di affari, tenuto conto dei diversi criteri  che  disciplinano
il momento di effettuazione delle operazioni. Il volume di  affari  o
il  maggior  volume  di  affari  risultante   dall'applicazione   dei
coefficienti,  si  presume,  salvo  prova  contraria,   relativo   ad
operazioni imponibili con l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo
16, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
  3.  Le  informazioni   necessarie   per   la   determinazione   dei
coefficienti di cui al comma 1  possono  essere  desunte,  oltre  che
dalle dichiarazioni  dei  contribuenti  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dagli accertamenti  degli
uffici   e   dagli   altri   dati    ed    elementi    in    possesso
dell'Amministrazione, da informazioni  richieste  agli  enti  locali,
alle organizzazioni  economiche  di  categoria  nonche'  ad  enti  ed
istitutivi,  ivi  comprese  societa'  specializzate  in   rilevazioni
economiche settoriali. Se i dati e gli elementi non vengano inviati o
sono  non  rispondenti  al  vero  o  incompleti,  si   applicano   le
disposizioni  dell'articolo  52  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.  Si
considera omesso l'invio oltre il termine di  sessanta  giorni  dalla
richiesta. 
  4.  Se  l'indicazione   degli   elementi   per   l'elaborazione   e
l'applicazione dei coefficienti di cui al comma 1  e'  richiesta  nel
modello di dichiarazione, si applica, n caso di omessa, incompleta  o
infedele indicazione, la pena pecuniaria da uno a dodici  milioni  di
lire.  La  stessa  pena  si  applica  in  caso  di  omessa  o  errata
descrizione, nel modello di dichiarazione, dell'attivita' esercitata. 
  5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati
su proposta del Ministro delle finanze e  sentito  il  Consiglio  dei
ministri,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il   30
settembre dell'anno al  quale  si  riferiscono,  sono  determinati  i
coefficienti presuntivi di compensi e  di  ricavi,  con  la  sommaria
indicazione dei criteri seguiti per la loro formulazione. 
  5-bis. Il Ministro delle finanze  istituisce  un  apposito  ufficio
centrale gestito unitariamente dalle direzioni generali delle imposte
dirette e dalla direzione generale delle tasse  per  quanto  riguarda
l'imposta sul  valore  aggiunto,  con  il  compito  di  elaborare  ed
aggiornare periodicamente i coefficienti di cui al  comma  1;  a  tal
fine  il  suddetto  ufficio  dovra'  individuare  dati  ed   elementi
informativi,  da  richiedere  ai  contribuenti   in   allegato   alle
dichiarazioni dei redditi e dell'IVA o ad  integrazione  di  essi  su
esplicita richiesta degli uffici. Tali dati  ed  informazioni  devono
avere caratteristiche di analiticita' sufficienti  a  consentire  una
agevole collocazione del contribuente all'interno delle categorie  di
attivita' di cui al  comma  1  ed  una  corretta  individuazione  dei
coefficienti di ricavi, compensi e corrispettivi attribuibili. ((17)) 
    
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AGGIORNAMENTO (17) 
  La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma
179) che gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,  n.  154,
che  prevedono  l'accertamento  induttivo  basato  sui   coefficienti
presuntivi di compensi, ricavi e volume  d'affari,  sono  abrogati  a
decorrere dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in  corso
alla data del 31 dicembre 1995.