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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1999, n. 195

Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2012)
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Testo in vigore dal:  29-4-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto l'articolo 62-bis del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;
Visto l'articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio di attività di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore;
Visti i decreti del Ministro delle finanze 18 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1997, 12 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 131 alla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, 3 luglio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1997, 5 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 254 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1997, 10 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1998, concernenti l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali;
Visto il decreto direttoriale 10 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 145 alla GazzettaUfficiale n. 201 del 29 agosto 1998, concernente l'approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali;
Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, recante disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario;
Visto, in particolare, l'articolo 10, comma 9, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10, dello stesso articolo 10 ed al comma 125, dell'articolo 3 della citata legge n. 662 del 1996;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 1999;
Considerato che il rilievo del Consiglio di Stato in base al quale nell'articolo 1, comma 1, andrebbe sostituita l'espressione: "a partire dagli" con l'articolo: "agli" non può essere recepito in quanto gli studi di settore si applicano agli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi stessi e a quelli successivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999.

Sulla

proposta del Ministro delle finanze; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Applicazione degli studi di settore
1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre. (5) (6)
1-bis A partire dall'anno 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Eventuali integrazioni, indispensabili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di cui all'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore.
((8))
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è differito al 2 maggio 2006".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, in deroga all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale è fissato rispettivamente al 31 marzo 2010 ed al 31 marzo 2011".
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AGGIORNAMENTO (6)

Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 5, comma 1 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, 44 ha disposto (con l'art. 10, comma 13) che "Con riferimento all'annualità 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012".