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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1999, n. 61

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2008)
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Testo in vigore dal: 27-3-1999
al: 1-4-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per
l'unificazione  dei  Ministeri  del  tesoro  e  del  bilancio e della
programmazione economica;
  Visto  il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone,
in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 3 aprile
1997, n. 94, l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e
della  programmazione  economica, prevedendo all'articolo 5, comma 3,
che  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  della  Cabina  di regia
nazionale vengano disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 2,
comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 430 del 1997;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1998;
  Acquisito   il   parere   della  commissione  parlamentare  di  cui
all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 21 dicembre
  1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

  1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge  23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  1995,  n.  341, e all'articolo 5 del decreto
legislativo  5 dicembre 1997, n. 430, di seguito denominata "Cabina",
e'  la  struttura  di riferimento nazionale per il coordinamento e la
promozione  di  iniziative  in  materia  di  utilizzazione  dei fondi
strutturali  comunitari  ed  opera  alle  dipendenze del Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, di seguito
denominato  "Ministro",  che  definisce gli indirizzi e gli obiettivi
generali  che  la  Cabina  deve  perseguire  nello  svolgimento della
propria  attivita',  anche  coordinandola  con le altre strutture del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  seguito denominato "Ministero". Restano ferme le competenze delle
amministrazioni  interessate  e  le  funzioni  di  coordinamento e di
programmazione   economicofinanziaria   spettanti,   nell'ambito  del
Ministero,  al  Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo  e  di
coesione,   nonche'  quelle  di  competenza  del  Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato.
  2. La Cabina fornisce al Parlamento, alle regioni e alla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano, ogni volta che ne sia richiesto, e
comunque  almeno una volta ogni sei mesi, informazioni sullo stato di
attuazione  dei  singoli  programmi  da parte delle amministrazioni e
soggetti  interessati,  con  l'indicazione dei motivi degli eventuali
ritardi e delle soluzioni ritenute idonee ad eliminarne le cause.
  3.  La  Cabina  presenta  annualmente  al  Ministro un documento di
progetto  riguardante  le  iniziative normative e le misure operative
per favorire la piu' rapida utilizzazione delle risorse e la migliore
qualita'  dei  programmi,  anche  ai  fini della determinazione della
quota  del  fabbisogno  nazionale  necessaria  al cofinanziamento dei
fondi comunitari.
           Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 6, comma   1, del  decreto-legge  23
          giugno  1995,  n.   244    (Misure  dirette  ad  accelerare
          il   completamento   degli  interventi    pubblici  e    la
          realizzazione   dei nuovi  interventi nelle aree depresse),
          convertito, con modificazioni, dalla  legge 8 agosto  1995,
          n. 341, e' il seguente:
            "1.  Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali
          comunitari nel   territorio nazionale   e   di  tutte    le
          risorse  finalizzate   allo sviluppo  delle  aree depresse,
          tenuto  conto  della delibera  della Conferenza  permanente
          per  i  rapporti  tra   lo Stato, le regioni  e le province
          autonome di  Trento  e di  Bolzano del  2  agosto 1994,  e'
          istituita, presso   il Ministero   del bilancio  e    della
          programmazione  economica,  la "Cabina di regia  nazionale"
          come centro di riferimento delle problematiche connesse  ai
          relativi interventi".
            -    Si   riporta il   testo   dell'art.   5  del decreto
          legislativo  5 dicembre 1997,   n. 430 (Unificazione    dei
          Ministeri del tesoro  e del bilancio e della programmazione
          economica  e  riordino  delle  competenze del CIPE, a norma
          dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94):
            "Art.  5 (Cabina  di  regia nazionale).  - 1.  La  Cabina
          di  regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge  23
          giugno  1995, n. 244, convertito, con  modificazioni, dalla
          legge 8  agosto 1995,  n. 341, opera  alle  dipendenze  del
          Ministro   ed e' la struttura di riferimento nazionale  per
          il  coordinamento   e la   promozione   di iniziative    in
          materia di utilizzazione dei  fondi strutturali comunitari.
          La  Cabina  di regia  nazionale, in particolare,  effettua,
          anche sulla   base dei dati acquisibili    nell'ambito  dei
          sistemi   informativi     del  Ministero,  il  monitoraggio
          permanente  dello  stato  di    realizzazione  dei  singoli
          programmi;    fornisce   informazioni   al    Parlamento  e
          alle    regioni  sull'attuazione    dei  programmi,     con
          l'indicazione  dei motivi  degli eventuali ritardi; elabora
          e   propone  al  Ministro  iniziative  normative  e  misure
          operative per favorire  la piu' rapida  utilizzazione delle
          risorse  e la  migliore qualita'   dei programmi;    studia
          gli  effetti dell'impiego dei  fondi strutturali comunitari
          e  propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di
          programmazione piu' efficaci.
            2.  La  Cabina    di  regia nazionale e' composta da   un
          presidente, dal capo del  Dipartimento  e  dal    dirigente
          generale  competenti in materia di politiche di  sviluppo e
          di coesione, da  due rappresentanti della Presidenza    del
          Consiglio     dei   Ministri,   fra   cui    il   capo  del
          Dipartimento per gli  affari    economici,  dal  Ragioniere
          generale  dello  Stato,  da un rappresentante del Ministero
          degli  affari  esteri  e   da   un   esperto      di   alta
          qualificazione   nelle materie  di competenza  della Cabina
          di regia nazionale,  designato dalla Conferenza  permanente
          per  i  rapporti  tra  lo Stato, le   regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano con  le  modalita'  di  cui
          all'art.  2,  comma 1, lettera d), del decreto  legislativo
          28 agosto 1997,  n. 281. La nomina   ha luogo  con  decreto
          del  Presidente  del   Consiglio dei Ministri,  su proposta
          del Ministro, di  concerto con il Ministro per  gli  affari
          regionali.    Con  le  stesse  modalita' si   provvede alla
          determinazione dei compensi dei  componenti estranei   alla
          pubblica      amministrazione,   prevedendo,  per  tutti  i
          componenti, la corresponsione di un   gettone  di  presenza
          per  le  riunioni collegiali.  La predetta composizione  e'
          integrata, per  la  trattazione  delle  questioni  relative
          a  specifici  fondi strutturali,   con   altri   componenti
          in   rappresentanza    delle amministrazioni   di   settore
          competenti,  designati  dai  rispettivi Ministri.
            3.  Con i  regolamenti previsti dall'art. 2, comma 2,  si
          provvede  a  disciplinare      l'organizzazione   e      il
          funzionamento    della Cabina  di regia nazionale, compresa
          l'istituzione di una segreteria tecnica, ai cui  componenti
          e'  corrisposto    il  trattamento  economico stabilito con
          decreto  del   Ministro, di   concerto con il  Ministro per
          la funzione pubblica.  Alla  segreteria   tecnica   possono
          essere    assegnati   con incarico  temporaneo esperti,  in
          numero  non superiore  a venti,  di particolare ed  elevata
          professionalita' nelle materie  di competenza della  Cabina
          di  regia  nazionale.  Non piu' del cinquanta per cento dei
          componenti  della  segreteria  tecnica    sono  scelti  fra
          esperti   estranei   alla   pubblica   amministrazione.  La
          segreteria tecnica della Cabina di regia  nazionale  svolge
          anche   compiti    di  collaborazione  e  di  supporto  del
          Dipartimento  competente  in  materia    di  politiche   di
          sviluppo e di coesione, per quanto di competenza comune dei
          due organismi.
            4.   Nell'ambito      della   rappresentanza   permanente
          dell'Italia presso  l'Unione  europea    e'  istituita  una
          unita'  operativa della  Cabina di regia nazionale,  con il
          compito    di  curare  gli     adempimenti   connessi   con
          l'utilizzo dei  fondi  strutturali comunitari.  Con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
          i Ministri del tesoro, del bilancio e della  programmazione
          economica  e  degli  affari  esteri,  sono   stabiliti   la
          composizione    dell'unita'   e   le   sue   modalita'   di
          funzionamento, sulla base dell'art.  168  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".