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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1999, n. 61

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2008)
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Testo in vigore dal:  27-3-1999 al: 1-4-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che dispone, in attuazione della delega di cui all'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, prevedendo all'articolo 5, comma 3, che l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale vengano disciplinati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 430 del 1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 gennaio 1999;
Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

F i n a l i t à
1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di seguito denominata "Cabina", è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari ed opera alle dipendenze del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito denominato "Ministro", che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali che la Cabina deve perseguire nello svolgimento della propria attività, anche coordinandola con le altre strutture del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di seguito denominato "Ministero". Restano ferme le competenze delle amministrazioni interessate e le funzioni di coordinamento e di programmazione economicofinanziaria spettanti, nell'ambito del Ministero, al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nonché quelle di competenza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
2. La Cabina fornisce al Parlamento, alle regioni e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ogni volta che ne sia richiesto, e comunque almeno una volta ogni sei mesi, informazioni sullo stato di attuazione dei singoli programmi da parte delle amministrazioni e soggetti interessati, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi e delle soluzioni ritenute idonee ad eliminarne le cause.
3. La Cabina presenta annualmente al Ministro un documento di progetto riguardante le iniziative normative e le misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi, anche ai fini della determinazione della quota del fabbisogno nazionale necessaria al cofinanziamento dei fondi comunitari.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è il seguente:
"1. Per una efficace utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94):
"Art. 5 (Cabina di regia nazionale). - 1. La Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro ed è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.
La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi; studia gli effetti dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più efficaci.
2. La Cabina di regia nazionale è composta da un presidente, dal capo del Dipartimento e dal dirigente generale competenti in materia di politiche di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra cui il capo del Dipartimento per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. Con le stesse modalità si provvede alla determinazione dei compensi dei componenti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo, per tutti i componenti, la corresponsione di un gettone di presenza per le riunioni collegiali. La predetta composizione è integrata, per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, con altri componenti in rappresentanza delle amministrazioni di settore competenti, designati dai rispettivi Ministri.
3. Con i regolamenti previsti dall'art. 2, comma 2, si provvede a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica, ai cui componenti è corrisposto il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati con incarico temporaneo esperti, in numero non superiore a venti, di particolare ed elevata professionalità nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale. Non più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. La segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale svolge anche compiti di collaborazione e di supporto del Dipartimento competente in materia di politiche di sviluppo e di coesione, per quanto di competenza comune dei due organismi.
4. Nell'ambito della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea è istituita una unità operativa della Cabina di regia nazionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi con l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri, sono stabiliti la composizione dell'unità e le sue modalità di funzionamento, sulla base dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18".