stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1998, n. 428

Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-12-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/2001)
nascondi
  • Articoli
  • Sezione prima
    DISPOSIZIONI SUL PROTOCOLLO INFORMATICO
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Sezione seconda
    ACCESSO ALLE INFORMAZIONI
  • 9
  • 10
  • 11
  • Sezione terza
    ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI
  • 12
  • 13
  • 14
  • Sezione quarta
    DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
  • 15
  • 16
  • 17
  • Sezione quinta
    DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI
  • 18
  • 19
  • 20
  • Sezione sesta
    ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
  • 21
  • 22
  • 23
Testo in vigore dal: 29-12-1998
al: 6-3-2001
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il regio decreto 27 maggio 1875, n. 2552; 
  Visto il regio decreto 25 gennaio 1900, n. 35; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 
  Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione; 
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione 
  consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  de  14  settembre
  1998; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 16 ottobre 1998; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini del presente regolamento s'intende: 
  a) per "amministrazioni",  le  pubbliche  amministrazioni  indicate
dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
29; 
  b)  per  "gestione  dei  documenti",  l'insieme   delle   attivita'
finalizzate alla registrazione di protocollo e alla  classificazione,
organizzazione,   assegnazione   e    reperimento    dei    documenti
amministrativi (o,  in  forma  abbreviata,  "documenti"),  formati  o
acquisiti  dalle  amministrazioni,   nell'ambito   del   sistema   di
classificazione d'archivio adottato; 
  c) per "sistema di protocollo informatico" o, in forma  abbreviata,
"sistema", l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati,  delle
reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle
amministrazioni per la gestione dei documenti; 
  d) per "segnatura di protocollo"  l'apposizione  o  l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non  modificabile,
delle informazioni riguardanti il documento stesso. 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui' trascritti.
           Note alle premesse:
             - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
            "Art.  87. -   Il decreto del Presidente della Repubblica
          e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice      il   "referendum"     popolare    nei    casi
          previsti   dalla Costituzione.
            Nomina, nei   casi indicati dalla   legge,  i  funzionari
          dello   Stato.    Accredita  e  riceve  i    rappresentanti
          diplomatici, ratifica i trattati internazionali,    previa,
          quando  occorra,   l'autorizzazione  delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onoreficienze della Repubblica".
            -  Il  R.D. n. 2552/1875 reca: "Ordinamento degli Archivi
          del  Regno  e  di  quelli  esistenti   nei   capiluogo   di
          provincia".
            -   Il   R.D.  n.  35/1900  reca:  "Regolamento  per  gli
          uffici  di registrature e di archivio delle amministrazioni
          centrali".
            - Si   riporta il testo   del capo  V    della  legge  n.
          241/1990  (Nuove  norme    in  materia    di   procedimento
          amministrativo   e   di diritto   di accesso  ai  documenti
          amministrativi):
                                    "Capo V
                      Accesso ai documenti amministrativi
            Art.  22.  -    1. Al fine di assicurare   la trasparenza
          dell'attivita' amministrativa    e   di     favorirne    lo
          svolgimento   imparziale   e' riconosciuto  a  chiunque  vi
          abbia     interesse   per    la    tutela    di  situazioni
          giuridicamente     rilevanti  il  diritto  di   accesso  ai
          documenti   amministrativi,    secondo      le    modalita'
          stabilite  dalla presente legge.
            2.    E'  considerato    documento  amministrativo   ogni
          rappresentazione       grafica,        fotocinematografica,
          elettromagnetica  o di  qualunque altra speie del contenuto
          di  atti,  anche  interni,      formati   dalle   pubbliche
          amministrazioni    o,   comunque,    utilizzati   ai   fini
          dell'attivita' amministrativa.
            3. Entro   sei mesi dalla data    di  entrata  in  vigore
          della   presente   legge   le  amministrazioni  interessate
          adottano  le  misure  organizzative  idonee   a   garantire
          l'applicazione  della    disposizione  di  cui  al comma 1,
          dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.
            Art.  23.  - 1. Il diritto di  accesso di cui all'art. 22
          si esercita nei  confronti delle   amministrazioni    dello
          Stato,    ivi  compresi    le  aziende autonome,   gli enti
          pubblici  ed i concessionari  di pubblici servizi.
            Art. 24.  - 1.  Il diritto  di accesso e'  escluso per  i
          documenti coperti da  segreto di  Stato ai  sensi dell'art.
          12 della  legge 24 ottobre 1977,  n. 801, nonche'  nei casi
          di   segreto o  di    divieto  di  divulgazione  altrimenti
          previsti dall'ordinamento.
            2.    Il Governo   e' autorizzato   ad emanare,  ai sensi
          del comma  2 dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988,  n.
          400,  entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore della
          presente legge, uno o  piu' decreti intesi  a  disciplinare
          le  modalita'  di  esercizio del   diritto   di  accesso  e
          gli  altri  casi di  esclusione del  diritto di  accesso in
          relazione alla esigenza di salvaguardare:
            a) la sicurezza,  la  difesa  nazionale  e  le  relazioni
          internazionali;
               b) la politica monetaria e valutaria;
            c)    l'ordine      pubblico   e   la   prevenzione     e
          repressione  della criminalita';
            d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed  imprese,
          garantendo peraltro  agli   interessati  la  visione  degli
          atti    relativi   ai procedimenti  amministrativi, la  cui
          conoscenza  sia necessaria  per curare o  per  difendere  i
          loro interessi giuridici.
            3.  Con    i  decreti  di cui   al comma 2 sono  altresi'
          stabilite norme particolari per  assicurare che   l'accesso
          ai  dati    raccolti mediante strumenti informatici avvenga
          nel rispetto delle esigenze  di cui al medesimo comma 2.
            4. Le    singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo    di
          individuare, con uno o  piu' regolamenti da emanarsi  entro
          i  sei mesi  successivi, le categorie di  documenti da esse
          formati o comunque   rientranti nella  loro  disponibilita'
          sottratti  all'accesso per le esigenze  di cui al comma 2.
            5.    Restano ferme   le disposizioni  previste dall'art.
          9, legge  1 aprile 1981, n.  121, come modificato dall'art.
          26,  legge 10 ottobre 1986,   n. 668,   e dalle    relative
          norme    di  attuazione,   nonche' ogni altra  disposizione
          attualmente  vigente  che  limiti  l'accesso  ai  documenti
          amministrativi.
            6. I  soggetti indicati  nell'art. 23  hanno facolta'  di
          differire  l'accesso  ai documenti richiesti sino  a quando
          la conoscenza  di  essi  possa    impedire  o    gravemente
          ostacolare    lo  svolgimento   dell'azione amministrativa.
          Non    e'   comunque    ammesso   l'accesso    agli    atti
          preparatori      nel     corso  della     formazione    dei
          provvedimenti  di     cui  all'art.   13,   salvo   diverse
          disposizioni di legge.
            Art. 25.  -1. Il diritto di  accesso si esercita mediante
          esame    ed    estrazione   di      copie   dei   documenti
          amministrativi, nei modi e  con i limiti   indicati   dalla
          presente    legge. L'esame  dei  documenti  e' gratuito. Il
          rilascio di copia  e' subordinato soltanto  al rimborso del
          costo di  riproduzione, salve le disposizioni   vigenti  in
          materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
            2.  La  richiesta  di  accesso   ai documenti deve essere
          motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione  che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
            3.  Il  rifiuto,    il  differimento  e  la   limitazione
          dell'accesso sono ammessi nei casi e nei  limiti  stabiliti
          dall'art. 24 e debbono essere motivati.
            4. Trascorsi  inutilmente trenta giorni dalla  richiesta,
          questa si intende rifiutata.
            5.  Contro   le determinazioni amministrative concernenti
          il diritto di  accesso e  nei casi  previsti dal   comma  4
          e'  dato    ricorso,  nel  termine  di    trenta giorni, al
          tribunale  amministrativo regionale, il quale   decide   in
          camera  di consiglio  entro  trenta  giorni  dalla scadenza
          del  termine    per  il  deposito  del  ricorso,    uditi i
          difensori delle  parti  che  ne  abbiano  fatto  richiesta.
          La  decisione  del tribunale e'  appellabile, entro  trenta
          giorni dalla   notifica della stessa,   al  Consiglio    di
          Stato,    il quale   decide   con le   medesime modalita' e
          negli stessi termini.
            6. In caso di totale o parziale accoglimento del  ricorso
          il  giudice  amministrativo, sussistendone i   presupposti,
          ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
            Art. 26. -  1. Fermo restando quanto  previsto    per  le
          pubblicazioni  nella   Gazzena Ufficiale  della  Repubblica
          italiana  dalla legge  11 dicembre 1984,  n. 839,  e  dalle
          relative  norme di  attuazione, sono pubblicati, secondo le
          modalita' previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i
          programmi,    le  istruzioni, le circolari e  ogni atto che
          dispone   in    generale    sulla  organizzazione,    sulle
          funzioni,    sugli  obiettivi,  sui   procedimenti di   una
          pubblica  amministrazione ovvero nel quale    si  determina
          l'interpretazione  di    norme  giuridiche    o  si dettano
          disposizioni per l'applicazione di esse.
            2.  Sono altresi'  pubblicate, nelle  forme predette,  le
          relazioni annuali della commissione di cui all'art.  27  e,
          in  generale, e' data la  massima  pubblicita'  a  tutte le
          disposizioni  attuative  della presente  legge e   a  tutte
          le iniziative  dirette a  precisare ed  a rendere effettivo
          il diritto di accesso.
            3.  Con la pubblicazione di cui  al comma 1, ove essa sia
          integrale, la liberta'  di accesso   ai documenti  indicati
          nel predetto  comma 1 s'intende realizzata.
            Art.  27.  -    1. E' istituita presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri  la  commissione  per  l'accesso  ai
          documenti amministrativi.
            2.    La  commissione    e'  nominata   con decreto   del
          Presidente  della Repubblica, su  proposta del   Presidente
          del  Consiglio  dei Ministri, sentito   il  Consiglio   dei
          Ministri.   Essa  e'   presieduta   dal sottosegretario  di
          Stato  alla  Presidenza del   Consiglio dei Ministri ed  e'
          composta  da  sedici  membri, dei  quali  due   senatori  e
          due  deputati  designati   dai presidenti  delle rispettive
          Camere, quattro scelti fra il  personale di cui alla  legge
          2  aprile  1979,    n. 97, su designazione   dei rispettivi
          organi  di autogoverno,  quattro fra  i professori di ruolo
          in    materie  giuridicoamministrative  e  quattro  fra   i
          dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
            3.   La  commissione  e'  rinnovata  ogni tre  anni.  Per
          i  membri parlamentari  si  procede  a   nuova   nomina  in
          caso   di  scadenza  o scioglimento anticipato delle Camere
          nel corso del triennio.
            4. Gli oneri   per  il  funzionamento  della  commissione
          sono  a  carico  dello    stato   di   previsione     della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri.
            5. La   commissione vigila affinche'   venga  attuato  il
          principio  di  piena   conoscibilita' dell'attivita'  della
          pubblica   amministrazione con  il  rispetto    dei  limiti
          fissati   dalla  presente    legge;  redige  una  relazione
          annuale sulla  trasparenza  dell'attivita' della   pubblica
          amministrazione,    che   comunica   alle   Camere   e   al
          Presidente  dei Consiglio   dei   Ministri;   propone    al
          Governo  modifiche  dei  testi legislativi  e regolamentari
          che  siano  utili a  realizzare la  piu' ampia garanzia del
          diritto di accesso di cui all'art. 22.
            6.   Tutte    le   amministrazioni   sono   tenute      a
          comunicare    alla Commissione, nel termine assegnato dalla
          medesima,  le  informazioni  ed  i    documenti  da    essa
          richiesti,   ad eccezione  di quelli  coperti da segreto di
          Stato.
            7. In caso di prolungato   inadempimento  all'obbligo  di
          cui  al comma 1  dell'art.  18,   le  misure  ivi  previste
          sono   adottate   dalla  commissione  di  cui  al  presente
          articolo.
            Art.   28.   -   1.   L'art.  15 del  testo  unico  delle
          disposizioni concernenti lo statuto degli  impiegati civili
          dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e'  sostituito  dal
          seguente:
            ''Art. 15 (Segreto  d'ufficio). - 1.  L'impiegato    deve
          mantenere  il  segreto d'ufficio.   Non puo' trasmettere  a
          chi  non  ne    abbia  diritto   informazioni   riguardanti
          provvedimenti    od  operazioni  amministrative, in corso o
          concluse, ovvero notizie  di cui sia venuto a conoscenza  a
          causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle
          modalita' previste  dalle  norme  sul  diritto di  accesso.
          Nell'ambito    delle  proprie    attribuzioni,  l'impiegato
          preposto ad  un ufficio  rilascia copie ed estratti di atti
          e   documenti   di   ufficio   nei   casi    non    vietati
          dall'ordinamento''.".
            -  Si riporta il  testo degli articoli 1 e 12  del D.Lgs.
          n.  29/1993  (Razionalizzazione         dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
            "Art.  1  (Finalita'  ed ambito di applicazione). - 1. Le
          disposizioni   del   presente       decreto    disciplinano
          l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto  conto   delle autonomie  locali e  di quelle  delle
          regioni e delle  province autonome, nel rispetto  dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
            a)  accrescere l'efficienza   delle amministrazioni    in
          relazione    a  quella dei corrispondenti uffici e  servizi
          dei  Paesi  della  Comunita'  europea,  anche  mediante  il
          coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
            b)   razionalizzare   il   costo   del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
            c) realizzare  la migliore utilizzazione delle    risorse
          umane  nelle  pubbliche    amministrazioni,    curando   la
          formazione  e  lo  sviluppo professionale  dei  dipendenti,
          garantendo  pari  opportunita'  alle lavoratrici   ed    ai
          lavoratori   e  applicando  condizioni  uniformi rispetto a
          quelle del lavoro privato.
            2.    Per    amministrazioni    pubbliche  si   intendono
          tutte   le amministrazioni dello  Stato, ivi compresi   gli
          istituti  e    scuole  di  ogni   ordine   e grado   e   le
          istituzioni   educative, le   aziende   ed  amministrazioni
          dello  Stato,  ad    ordinamento  autonomo,  le regioni, le
          province,  i  comuni,  le   comunita'   montane,   e   loro
          consorzi   ed associazioni,  le istituzioni  universitarie,
          gli istituti   autonomi case   popolari,   le  camere    di
          commercio,   industria, artigianato  e agricoltura  e  loro
          associazioni,   tutti  gli  enti  pubblici   non  economici
          nazionali,   regionali  e locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
            3.  Le disposizioni  del  presente  decreto costituiscono
          principi  fondamentali  ai  sensi  dell'art.  117     della
          Costituzione.  Le  regioni  a  statuto    ordinario      si
          attengono   ad  esse  tenendo    conto  delle  peculiarita'
          dei    rispettivi    ordinamenti.   I  principi  desumibili
          dall'art. 2  della legge   23 ottobre   1992, n.    421,  e
          dall'art.  11, comma 4,  della legge 15  marzo 1997, n. 59,
          costituiscono  altresi',  per    le  regioni    a   statuto
          speciale  e    per le   province autonome   di Trento e  di
          Bolzano, norme fondamentali   di  riforma  economicosociale
          della Repubblica".
            "Art.     12  (Ufficio    relazioni  con   il  pubblico).
          -  1.   Le amministrazioni pubbliche,  al fine di garantire
          la piena attuazione della legge  7 agosto  1990, n.    241,
          individuano,    nell'ambito  della  propria struttura e nel
          contesto  della ridefinizione degli uffici di cui  all'art.
          31, uffici per le relazioni con il pubblico.
            2.  Gli    uffici  per  le    relazioni  con  il pubblico
          provvedono,  anche  mediante   l'utilizzo   di   tecnologie
          informatiche:
            a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione
          di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;
            b) all'informazione all'utenza relativa agli  atti e allo
          stato dei procedimenti;
            c)  alla  ricerca e analisi finalizzate alla formulazione
          di proposte alla propria  amministrazione  sugli    aspetti
          organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
            3.  Agli  uffici per le  relazioni con il pubblico  viene
          assegnato, nell'ambito      delle    attuali      dotazioni
          organiche   delle   singole amministrazioni, personale  con
          idonea  qualificazione e   con elevata capacita'  di  avere
          contatti  con  il  pubblico,  eventualmente  assicurato  da
          apposita formazione.
            4.  Al fine  di assicurare  la conoscenza  di  normative,
          servizi  e  strutture,   le   amministrazioni     pubbliche
          programmano   ed   attuano iniziative di  comunicazione  di
          pubblica   utilita':  in  particolare,  le  amministrazioni
          dello   Stato,     per   l'attuazione   delle    iniziative
          individuate  nell'ambito    delle  proprie   competenze, si
          avvalgono  del  Dipartimento     per  l'informazione      e
          l'editoria    della Presidenza   del Consiglio dei Ministri
          quale  struttura centrale di servizio, secondo  un    piano
          annuale  di  coordinamento  del  fabbisogno di  prodotti  e
          servizi, da sottoporre all'approvazione  del Presidente del
          Consiglio dei Ministri.
            5. Per le comunicazioni previste  dalla  legge  7  agosto
          1990,  n.  241,  non  si   applicano le norme vigenti   che
          dispongono la tassa  a carico del destinatario.
            5-bis.    Il    responsabile    dell'ufficio    per    le
          relazioni   con  il pubblico e il personale da lui indicato
          possono promuovere iniziative  volte,    anche    con    il
          supporto  delle  procedure  informatiche,  al miglioramento
          dei  servizi    per il   pubblico, alla   semplificazione e
          all'accelerazione delle procedure  e  all'incremento  delle
          modalita'  di  accesso  informale  alle    informazioni  in
          possesso    dell'amministrazione     e     ai     documenti
          amministrativi.
            5-ter.   L'organo      di   vertice      della   gestione
          dell'amministrazione  o  dell'ente   verifica   l'efficacia
          dell'applicazione  delle  iniziative di cui al comma 5-bis,
          ai   fini  dell'inserimento  della  verifica  positiva  nel
          fascicolo     personale       del       dipendente.    Tale
          riconoscimento costituisce titolo  autonomamente valutabile
          in concorsi  pubblici e nella progressione in carriera  del
          dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative
          riconosciute  ai  sensi  del presente comma al Dipartimento
          della  funzione  pubblica,  ai   fini   di   una   adeguata
          pubblicizzazione delle stesse.  Il Dipartimento annualmente
          individua le forme di pubblicazione.
            5-quater.   Le  disposizioni  di  cui  ai commi  5-bis  e
          5-ter,  a decorrere  dal  1 luglio  1997,  sono  estese   a
          tutto    il    personale  dipendente  dalle amministrazioni
          pubbliche".
            -  Il  D.Lgs.  n.  39/1993  reca:   "Norme   in   materia
          di        sistemi   informativi       automatizzati   delle
          amministrazioni pubbliche,  a norma dell'art. 2,  comma  1,
          lettera mm),  della legge 23 ottobre  1992, n.  421".
            -  Si  riporta    il  testo dell'art. 15 della legge   n.
          59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di  funzioni
          e compiti alle regioni ed enti  locali,  per    la  riforma
          della  pubblica  amministrazione   e per la semplificazione
          amministrativa):
            "Art.15. - 1. Al  fine  della  realizzazione  della  rete
          unitaria  delle pubbliche   amministrazioni,    l'autorita'
          per    l'informatica   nella pubblica amministrazione    e'
          incaricata,    per  soddisfare   esigenze di coordinamento,
          qualificata competenza e    indipendenza  di  giudizio,  di
          stipulare,  nel rispetto delle vigenti  norme in materia di
          scelta del contraente,  uno o   piu'   contrattiquadro  con
          cui    i  prestatori   dei servizi   e   delle    forniture
          relativi     al      trasporto         dei      dati      e
          all'interoperabilita'   si   impegnano  a    contrarre  con
          le  singole amministrazioni alle condizioni ivi  stabilite.
          Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del  decreto
          legislativo  12  febbraio 1993, n.   39, in relazione  alle
          proprie  esigenze,  sono  tenute    a  stipulare  gli  atti
          esecutivi      dei  predetti  contrattiquadro.  Gli    atti
          esecutivi non sono  soggetti   al   parere   dell'Autorita'
          per   l'informatica   nella pubblica amministrazione e, ove
          previsto,  del Consiglio di Stato. Le  amministrazioni  non
          ricomprese  tra  quelle  di  cui  all'art.  1, comma 1, del
          decreto   legislativo 12  febbraio    1993,  n.  39,  hanno
          facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente
          comma.
            2.    Gli   atti,   dati   e  documenti   formati   dalla
          pubblica  amministrazione  e  dai  privati  con   strumenti
          informatici  o  telematici, i  contratti   stipulati  nelle
          medesime   forme,     nonche'   la   loro  archiviazione  e
          trasmissione  con  strumenti  informatici,  sono  validi  e
          rilevanti a tutti  gli effetti di legge. I criteri    e  le
          modalita'  di  applicazione    del    presente comma   sono
          stabiliti,   per la    pubblica  amministrazione  e  per  i
          privati,   con   specifici  regolamenti  da  emanare  entro
          centottanta  giorni dalla  data   di   entrata in    vigore
          della presente legge ai sensi dell'art. 17,  comma 2, della
          legge  23  agosto 1988, n. 400.  Gli schemi dei regolamenti
          sono  trasmessi alla Camera dei   deputati  e    al  Senato
          della  Repubblica    per  l'acquisizione   del parere delle
          competenti commisioni".
            -  Si  riporta il  testo  dell'art.  17,  della legge  n.
          400/1988  (Disciplina  dell'attivita'   di   Governo      e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge:
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
            e)  l'organizaazione  del  lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente
          d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e
          con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con
          i  Ministri  ed   i   Sottosegretari di  Stato,  stabilendo
          che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,    centrali    e         periferici,     mediante
          diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)    previsione    di      strumenti     di     verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
            e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non
          regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
           Nota all'art. 1:
            -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  2, del D.Lgs. n.
          29/1993, si veda nelle note alle premesse.