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LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-11-1986

Art. 26

1. Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, dopo le parole: "funzionari dei servizi di sicurezza", sono aggiunte le seguenti: "nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11".