LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 1-11-1986
                              Art. 26.

  1.  Al  primo  comma  dell'articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n.
121,  dopo  le  parole:  "funzionari  dei servizi di sicurezza", sono
aggiunte  le  seguenti:  "nonche'  agli agenti di polizia giudiziaria
delle  forze  di polizia debitamente autorizzati ai sensi del secondo
comma del successivo articolo 11".