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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1998, n. 322

Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-9-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
Testo in vigore dal: 22-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la  disciplina  dell'imposta  sul
valore aggiunto; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25  novembre  1983,  n.  649,  concernente
disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e
altri proventi di capitali; 
  Visto l'articolo 78, commi da 10 a  24,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413, che prevede che  i  possessori  di  redditi  di  lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli  46  e  47,  comma  1,
lettere a) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni,  possono  adempiere  agli  obblighi  di
dichiarazione  anche  presentando  ai  soggetti  eroganti  i  redditi
stessi,  apposita  dichiarazione  redatta  su  stampato  conforme  al
modello approvato con decreto ministeriale e  sottoscritta  sotto  la
propria responsabilita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  1992,
n. 395, con il quale e' stato approvato  il  regolamento  concernente
l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati  da  parte
dei sostituti di imposta  e  dei  Centri  autorizzati  di  assistenza
fiscale, in attuazione dell'articolo 78, comma 18, della citata legge
30 dicembre 1991, n. 413; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  concernente
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti  in  sede
di dichiarazione dei redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
nonche'  di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni; 
  Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,  concernente
norme in materia di imposta sul valore aggiunto; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  concernente
l'istituzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' di riordino della disciplina dei tributi locali; 
  Vista la legge 31 dicembre 1996,  n.  675,  concernente  la  tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al  trattamento  dei  dati
personali; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  135,  recante
disposizioni in materia di trattamento di dati particolari  da  parte
di soggetti pubblici; 
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  concernente
la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte
dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi,
a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera  q),  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662; 
  Visto l'articolo 3, comma 136, della legge  24  dicembre  1996,  n.
662,   il   quale   stabilisce   che   la   semplificazione   e    la
razionalizzazione puo' essere effettuata con regolamenti  da  emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400,  tenuto  conto  dell'adozione  di  nuove   tecnologie   per   il
trattamento e la conservazione delle informazioni e  del  progressivo
sviluppo degli studi di settore; 
  Considerato  che  al  fine  di   semplificare   le   modalita'   di
presentazione  delle  dichiarazioni  tramite  centri  autorizzati  di
assistenza fiscale, e' opportuno modificare anche il  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 395 del l992; 
  Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato,  reso  nell'adunanza  della
sezione consultiva per gli atti normativi del 1 giugno 1998; 
  Considerato che  il  rilievo  del  Consiglio  di  Stato  in  ordine
all'articolo 1,  comma  5,  puo'  essere  rispettato  attraverso  una
modifica della disposizione indicata con la quale e' chiarito che  la
mancata sottoscrizione della dichiarazione  delle  societa'  e  degli
enti soggetti all'imposta sul reddito  delle  persone  giuridiche  da
parte delle persone fisiche che costituiscono l'organo  di  controllo
non costituisce causa  di  nullita'  e  che  la  stessa  puo'  essere
regolarizzata salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e
successive modificazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 luglio 1998; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di  imposte
                      sui redditi e di I.R.A.P. 
 
  1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  le  dichiarazioni  sono  redatte,  a  pena  di
nullita', su modelli conformi a quelli approvati ((entro il  mese  di
febbraio)) con  provvedimento  amministrativo,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale e da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e
del valore della produzione relative all'anno precedente  ovvero,  in
caso di periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, per  le
dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla  data  del
31  dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di  approvazione.   I
provvedimenti  di  approvazione  dei  modelli  di  dichiarazione  dei
sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e  i  modelli  di
dichiarazione di cui agli articoli 34, comma 4,  e  37,  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni,
recante norme di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti
in sede di  dichiarazione  dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema  di  gestione  delle
dichiarazioni, sono emanati ((entro il mese di  febbraio))  dell'anno
in cui i modelli stessi devono essere utilizzati  e  sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale. (10) 
  2. I modelli di dichiarazione  sono  resi  disponibili  in  formato
elettronico dall'Agenzia delle entrate  in  via  telematica.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  30  APRILE  2019,   N.   34,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GIUGNO 2019, N. 58. PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.L. 30 APRILE 2019, N. 34, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  28
GIUGNO 2019, N. 58. 
  3. La dichiarazione  e'  sottoscritta,  a  pena  di  nullita',  dal
contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.  La
nullita' e' sanata se il contribuente  provvede  alla  sottoscrizione
entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  dell'invito  da  parte   del
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. 
  4. La dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone  fisiche  e'
sottoscritta, a pena di nullita', dal  rappresentante  legale,  e  in
mancanza da chi ne ha l'amministrazione  anche  di  fatto,  o  da  un
rappresentante negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto
a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro trenta giorni  dal
ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio  dell'Agenzia
delle entrate. (3) 
  5.  La  dichiarazione  delle  societa'  e   degli   enti   soggetti
all'imposta  sul  reddito  delle  societa'  sottoposti  al  controllo
contabile  ai  sensi  del  codice  civile  o  di  leggi  speciali  e'
sottoscritta anche dai soggetti che  sottoscrivono  la  relazione  di
revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione  e'  valida,
salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9,  comma  5,
del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  e  successive
modificazioni. 
  6. In caso di presentazione della dichiarazione in via  telematica,
le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano
con riferimento alla  dichiarazione  che  gli  stessi  soggetti  sono
tenuti a conservare. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha disposto (con l'art. 19, comma
1) che tali modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 14) che la
presente modifica decorre dal 1° maggio 2007.