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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/8/1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2007)
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Testo in vigore dal: 13-8-1998
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
  Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n.
59; 
  Vista  la  legge  27  maggio  1991,  n.  176,  di  ratifica   della
convenzione sui diritti  del  fanciullo,  fatta  a  New  York  il  20
novembre 1989; 
  Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  o  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; 
  Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104; 
  Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  ottobre  1996,
n. 567; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica  istruzione,
espresso nell'adunanza del 10 febbraio 1998; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 maggio 1998; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
                               Art. 1. 
                   Vita della comunita' scolastica 
 
  1. La scuola e' luogo di formazione e  di  educazione  mediante  lo
studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica. 
  2. La scuola e' una comunita' di dialogo, di ricerca, di esperienza
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita  della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari  dignita'
e nella diversita' dei ruoli, opera per garantire la formazione  alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio,  lo  sviluppo
delle potenzialita' di ciascuno e il  recupero  delle  situazioni  di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti  dalla  Costituzione  e
dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia,  fatta  a
New  York  il  20  novembre  1989,  e   con   i   principi   generali
dell'ordinamento italiano. 
  3. La comunita' scolastica, interagendo con la piu' ampia comunita'
civile e sociale di cui e' parte, fonda il  suo  progetto  e  la  sua
azione educativa sulla qualita' delle  relazioni  insegnantestudente,
contribuisce allo sviluppo  della  personalita'  dei  giovani,  anche
attraverso l'educazione alla  consapevolezza  e  alla  valorizzazione
della identita' di genere, del loro senso di responsabilita' e  della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di  obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze  e
all'inserimento nella vita attiva. 
  4. La vita della comunita' scolastica si  basa  sulla  liberta'  di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,  sul  rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono,  quale  che  sia  la
loro eta' e condizione, nel  ripudio  di  ogni  barriera  ideologica,
sociale e culturale. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

    
           Note alle premesse: 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  87,  comma  5,  della
          Costituzione: 
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  promulga  le
          leggi ed emana  i  decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti". 
            - Il testo  dell'art.  328  del  decreto  legislativo  16
          aprile 1994, n. 297 (Approvazione  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,
          relative alle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado),  e'  il
          seguente: 
            "Art.  328  (Sanzioni  disciplinari).  -  1.   Le   norme
          disciplinari relative agli  alunni  delle  scuole  medie  e
          delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore,
          ivi  compresi  gli  alunni  dei  licei  artistici  e  degli
          istituti d'arte,  sono  stabilite  con  regolamento,  salvo
          quanto disposto dai commi seguenti. 
            2. La sanzione  disciplinare  della  sospensione  fino  a
          quindici giorni prevista  dall'art.  19,  lettera  d),  del
          vigente regolamento approvato con regio  decreto  4  maggio
          1925, n. 653, rientra nella  competenza  del  consiglio  di
          classe. 
            3. Le sanzioni disciplinari previste dall'art.19, lettere
          e), f), g), h), i), del regolamento richiamato nel comma  2
          rientrano  nella  competenza  della  giunta  esecutiva  del
          consiglio di istituto. Le deliberazioni  sono  adottate  su
          proposta del rispettivo consiglio di classe. 
            4. Contro le decisioni dei consigli  di  classe  e  della
          giunta esecutiva e' ammesso ricorso,  entro  trenta  giorni
          dalla ricevuta comunicazione, al provveditore  agli  studi,
          che decide  in  via  definitiva,  sentita  la  sezione  del
          consiglio scolastico provinciale avente competenza  per  il
          grado di scuola a cui appartiene l'alunno. 
            5. Contro le decisioni in materia  disciplinare  adottate
          dal  preside  ai  sensi  dell'art.  19,  lettera  c),   del
          regolamento richiamato nel comma 2 e' ammesso ricorso entro
          trenta giorni al provveditore agli studi, che decide in via
          definitiva. 
            6. Delle punizioni disciplinari previste dalle lettere c)
          e seguenti dell'art.  19  del  regolamento  richiamato  nel
          comma 2 i capi  di  istituto  danno  immediata  notizia  al
          provveditore agli studi. Dei provvedimenti disciplinari  di
          cui  alle  lettere  h)  ed  i)  dell'art.  19  del   citato
          regolamento deve essere data notizia all'albo dell'istituto
          e nel bollettino ufficiale del Ministero quando, decorso il
          termine  per  ricorrere  o  intervenuta  la  decisione  del
          ricorso, essi siano divenuti definitivi. 
            7. Le norme disciplinari relative agli alunni 
          delle scuole elementari sono stabilite con regolamento. 
            8.  Le  disposizioni   degli   articoli   precedenti   si
          applicano, secondo  il  relativo  ordine  di  scuola,  agli
          alunni delle scuole annesse ai convitti  nazionali  e  agli
          educandati femminili dello Stato. 
            9.  Le  norme  disciplinari  relative  agli  alunni   dei
          convitti  nazionali  e  degli  educandati  femminili  dello
          Stato, concernenti infrazioni da essi compiute in  qualita'
          di  convittori  o  semiconvittori,   sono   stabilite   con
          regolamento". 
            - Il testo dell'art. 21, commi 1, 2 e 13 della  legge  15
          marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma della pubblica amministrazione e per 
          la semplificazione amministrativa), e' il seguente: 
            "Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni  scolastiche
          e degli istituti educativi si  inserisce  nel  processo  di
          realizzazione  della  autonomia  e  della  riorganizzazione
          dell'intero sistema formativo. Ai fini della  realizzazione
          della autonomia delle istituzioni scolastiche  le  funzioni
          dell'Amministrazione centrale e periferica  della  pubblica
          istruzione  in  materia  di  gestione   del   servizio   di
          istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
          fruizione del diritto  allo  studio  nonche'  gli  elementi
          comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di
          gestione  e  programmazione  definiti  dallo  Stato,   sono
          progressivamente attribuite alle  istituzioni  scolastiche,
          attuando  a  tal  fine  anche   l'estensione   ai   circoli
          didattici, alle scuole medie, alle scuole e  agli  istituti
          di  istruzione  secondaria,  della  personalita'  giuridica
          degli istituti tecnici e  professionali  e  degli  istituti
          d'arte ed ampliando  l'autonomia  per  tutte  le  tipologie
          degli istituti di istruzione, anche in  deroga  alle  norme
          vigenti  in  materia  di  contabilita'  dello   Stato.   Le
          disposizioni del presente articolo si applicano anche  agli
          istituti educativi, tenuto 
          conto delle loro specificita' ordinamentali. 
            2. Ai fini di quanto previsto nel comma  1,  si  provvede
          con uno o piu' regolamenti da adottare ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  nel
          termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, sulla base dei criteri generali e  principi
          direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del
          presente  articolo.  Sugli   schemi   di   regolamento   e'
          acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
          di  Stato,   il   parere   delle   competenti   Commissioni
          parlamentari. Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
          parere  alle  Commissioni,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. Con i regolamenti predetti  sono  dettate
          disposizioni per armonizzare le norme di cui  all'art.  355
          del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
          1994, n. 297, con quelle della presente legge. 
             (Omissis). 
            13. Con effetto dalla data di  entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
          disposizioni  vigenti  con  esse  incompatibili,   la   cui
          ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. Il  Governo
          e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla
          data di  entrata  in  vigore  delle  predette  disposizioni
          regolamentari, le norme del testo unico di cui  al  decreto
          legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  apportando  tutte  le
          conseguenti e necessarie modifiche". 
            - La legge 27 maggio 1991, n.  176,  reca:  "Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione sui diritti del fanciulli, 
          fatta a New York il 20 novembre 1989". 
            - Si riporta il testo degli articoli 104, 105 e  106  del
          D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle  leggi  in
          materia  di  disciplina  degli  stupefacenti   e   sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati di tossicodipendenza): 
            "Art. 104 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art.  26,  comma
          1) (Promozione e coordinamento a livello  nazionale,  delle
          attivita' di educazione ed informazione). - 1. Il Ministero
          della pubblica istruzione promuove e coordina le  attivita'
          di educazione alla  salute  e  di  informazione  sui  danni
          derivanti dall'alcoolismo, dal  tabagismo,  dall'uso  delle
          sostanze stupefacenti o 
          psicotrope, nonche' dalle patologie correlate. 
            2. Le attivita' di cui al comma  1  si  inquadrano  nello
          svolgimento ordinario dell'attivita' educativa e didattica,
          attraverso l'approfondimento di specifiche 
          tematiche nell'ambito delle discipline curricolari. 
            3.  Il  Ministro  della   pubblica   istruzione   approva
          programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative
          e relative metodologie di applicazione, per  la  promozione
          di attivita' da realizzarsi nelle scuole, sulla base  delle
          proposte    formulate    da    un     apposito     comitato
          tecnicoscientifico da lui costituito con decreto,  composto
          da venticinque membri, di cui diciotto  esperti  nel  campo
          della prevenzione, compreso almeno un esperto di  mezzi  di
          comunicazione    sociale,    e     rappresentanti     delle
          amministrazioni statali che si  occupano,  di  prevenzione,
          repressione e recupero nelle materie di cui al  comma  1  e
          sette 
          esponenti di associazioni giovanili e dei genitori. 
            4.  Il  comitato,  che  funziona  sia  unitariamente  che
          attraverso  gruppi  di  lavoro  individuati   nel   decreto
          istitutivo,  deve  approfondire,  nella  formulazione   dei
          programmi, le tematiche: 
               a) della pedagogia preventiva; 
            b)   dell'impiego   degli   strumenti   didattici,    con
          particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi 
          audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa; 
            c) dell'incentivazione di attivita' culturali, ricreative
          e sportive, da svolgersi  eventualmente  anche  all'esterno
          della scuola; 
            d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate
          da altre amministrazioni pubbliche con particolare 
          riguardo alla prevenzione primaria. 
            5. Alle riunioni del comitato,  quando  vengono  trattati
          argomenti  di  loro  interesse,  possono  essere   invitati
          rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei
          comuni. 
            6. In sede di formazione  di  piani  di  aggiornamento  e
          formazione del personale della scuola sara' data  priorita'
          alle iniziative in materia di educazione alla salute  e  di
          prevenzione delle tossicodipendenze". 
            "Art. 105 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art.  26,  comma
          1) (Promozione  e  coordinamento,  a  livello  provinciale,
          delle iniziative di educazione e di prevenzione.  Corsi  di
          studio  per  insegnanti  e  corsi  sperimentali  di  scuola
          media).  -  1.  Il  provveditore  agli  studi  promuove   e
          coordina, nell'ambito provinciale, la  realizzazione  delle
          iniziative previste nei programmi annuali e di  quelle  che
          possono essere  deliberate  dalle  istituzioni  scolastiche
          nell'esercizio della loro autonomia. 
            2. Nell'esercizio di  tali  compiti  il  provveditore  si
          avvale di un comitato tecnico provinciale o,  in  relazione
          alle  esigenze   emergenti   nell'ambito   distrettuale   o
          interdistrettuale,    di    comitati     distrettuali     o
          interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri
          sono scelti tra  esperti  nei  campi  dell'educazione  alla
          salute   e   della    prevenzione    e    recupero    dalle
          tossicodipendenze    nonche'    tra    rappresentanti    di
          associazioni familiari. Detti  comitati  sono  composti  da
          sette membri. 
            3. Alle riunioni dei comitati possono essere  invitati  a
          partecipare  rappresentanti  delle  autorita'  di  pubblica
          sicurezza, degli enti locali territoriali  e  delle  unita'
          sanitarie  locali,  nonche'   esponenti   di   associazioni
          giovanili. 
          4. All'attuazione delle iniziative  concorrono  gli  organi
          collegiali della scuola,  nel  rispetto  dell'autonomia  ad
          essi  riconosciuta  dalle  disposizioni   in   vigore.   Le
          istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche
                dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico. 
            5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il  consiglio
          provinciale  scolastico  e  sentito  il  comitato   tecnico
          provinciale, organizza corsi di studio per  gli  insegnanti
          delle scuole  di  ogni  ordine  e  grado  sulla  educazione
          sanitaria e sui danni  derivanti  ai  giovani  dall'uso  di
          sostanze stupefacenti o  psicotrope,  nonche'  sul  fenomeo
          criminoso  nel  suo  insieme,  con  il  supporto  di  mezzi
          audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare,  con  i
          fondi a sua disposizione,  apposite  convenzioni  con  enti
          locali,  universita',  istituti   di   ricerca   ed   enti,
          cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
          all'albo regionale o  provinciale  da  istituirsi  a  norma
          dell'art. 116. 
            6. I corsi  statali  sperimentali  di  scuola  media  per
          lavoratori possono essere istituiti anche presso gli  enti,
          le cooperative di solidarieta' sociale  e  le  associazioni
          iscritti nell'albo di  cui  all'art.  116  entro  i  limiti
          numerici e con le modalita'  di  svolgimento  di  cui  alle
          vigenti disposizioni. I  corsi  saranno  finalizzati  anche
          all'inserimento   o   al    reinserimento    dell'attivita'
          lavorativa. 
            7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui
          all'art. 14, decimo comma, della legge 20 maggio  1982,  n.
          270, possono essere disposte, nel limite massimo  di  cento
          unita', ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione
          di  esperienze  educative,  anche  presso  gli  enti  e  le
          associazioni iscritti nell'albo  di  cui  all'art.  116,  a
          condizione che tale personale abbia 
          documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5. 
            8.  Il  Ministro  della   pubblica   istruzione   assegna
          annualmente ai provveditorati agli  studi,  in  proporzione
          alla popolazione  scolastica  di  ciascuno,  fondi  per  le
          attivita' di educazione alla salute e di prevenzione  delle
          tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole  sulla
          base dei criteri elaborati dai  comitati  provinciali,  con
          particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106. 
            9.  L'onere  derivante  dal  funzionamento  del  comitato
          tecnicoscientifico di cui all'art. 104 e  dei  comitati  di
          cui al presente articolo e' valutato in complessive lire  4
          miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno  1990.  Il
          Ministro della  pubblica  istruzione  con  proprio  decreto
          disciplina l'istituzione e il  funzionamento  del  comitato
          tecnicoscientifico e dei comitati provinciali, distrettuali
          e  interdistrettuali  e  l'attribuzione  dei  compensi   ai
          componenti dei comitati stessi". 
            "Art. 106 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art.  26,  comma
          1) (Centri  di  informazione  e  consulenza  nelle  scuole.
          Iniziative di studenti animatori). - 1. I provveditori agli
          studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi
          pubblici     per     l'assistenza     sociosanitaria     ai
          tossicodipendenti, istituiscono centri  di  informazione  e
          consulenza rivolti agli studenti all'interno  delle  scuole
          secondarie superiori. 
            2. I centri  possono  realizzare  progetti  di  attivita'
          informativa  e  di  consulenza  concordati   dagli   organi
          collegiali della scuola con i servizi pubblici  e  con  gli
          enti ausiliari presenti sul territorio. Le  informazioni  e
          le   consulenze   sono   erogate   nell'assoluto   rispetto
          dell'anonimato di chi si rivolge al servizio. 
            3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi  e  di
          corsi diversi, allo scopo di far fronte  alle  esigenze  di
          formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche
          relative all'educazione alla  salute  ed  alla  prevenzione
          delle  tossicodipendenze  possono  proporre  iniziative  da
          realizzare nell'ambito dell'istituto con la  collaborazione
          del personale docente,  che  abbia  dichiarato  la  propria
          disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi  possono
          esprimere loro preferenze in ordine ai docenti  chiamati  a
          collaborare alle iniziative. 
            4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano  tra  quelle
          previste  dall'art.  6,  secondo  comma,  lettera  d),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,  n.
          416, e sono deliberate dal consiglio di istituto,  sentito,
          per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti. 
            5. La partecipazione degli studenti alle iniziative,  che
          si svolgono in orario aggiuntivo  a  quello  delle  materie
          curricolari, e' volontaria". 
            - Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e  16
          della legge  5  febbraio  1992,  n.  104  (Leggequadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate): 
            "Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). -  1.
          Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito 
          l'inserimento negli asili nido. 
            2.   E'   garantito   il   diritto    all'educazione    e
          all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni  di
          scuola  materna,  nelle  classi  comuni  delle  istituzioni
          scolastiche di ogni ordine  e  grado  e  nelle  istituzioni
          universitarie. 
            3.  L'integrazione  scolastica  ha  come   obiettivo   lo
          sviluppo delle  potenzialita'  della  persona  handicappata
          nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni  e
          nella socializzazione. 
            4.   L'esercizio    del    diritto    all'educazione    e
          all'istruzione non puo' essere impedito da  difficolta'  di
          apprendimento ne'  da  altre  difficolta'  derivanti  dalle
          disabilita' connesse all'handicap. 
            5.   All'individuazione    dell'alunno    come    persona
          handicappata  ed  all'acquisizione   della   documentazione
          risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
          dinamicofunzionale ai fini della formulazione di  un  piano
          educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
          congiuntamente, con la collaborazione  dei  genitori  della
          persona handicappata, gli operatori delle unita'  sanitarie
          locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
          specializzato   della   scuola,   con   la   partecipazione
          dell'insegnante   operatore   psicopedagogico   individuato
          secondo  criteri  stabiliti  dal  Ministro  della  pubblica
          istruzione. Il profilo indica le  caratteristiche  fisiche,
          psichiche e sociali ed  affettive  dell'alunno  e  pone  in
          rilievo sia le  difficolta'  di  apprendimento  conseguenti
          alla situazione di handicap e le possibilita' di  recupero,
          sia le capacita' possedute  che  devono  essere  sostenute,
          sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate  nel
          rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. 
            6.  Alla  elaborazione  del  profilo   dinamicofunzionale
          iniziale seguono, con il  concorso  degli  operatori  delle
          unita' sanitarie locali, della  scuola  e  delle  famiglie,
          verifiche  per  controllare   gli   effetti   dei   diversi
          interventi   e   l'influenza    esercitata    dall'ambiente
          scolastico. 
            7. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali  dai
          commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalita'  indicate  con
          apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi
          dell'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978,  n.
          833. 
            8.  Il  profilo  dinamicofunzionale   e'   aggiornato   a
          conclusione della scuola materna, della scuola elementare e
          della  scuola  media  e  durante  il  corso  di  istruzione
          secondaria superiore. 
            9.   Ai   minori   handicappati   soggetti    all'obbligo
          scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a
          frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione
          e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore  agli
          studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e  i  centri
          di  recupero  e  di  riabilitazione,  pubblici  e  privati,
          convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro  e
          della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per  i
          minori  ricoverati,  di  classi  ordinarie  quali   sezioni
          staccate della scuola statale. A tali classi possono essere
          ammessi anche i minori ricoverati nei  centri  di  degenza,
          che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia
          accertata l'impossibilita'  della  frequenza  della  scuola
          dell'obbligo per un periodo non inferiore a  trenta  giorni
          di  lezione.  La  frequenza  di  tali   classi,   attestata
          dall'autorita'  scolastica  mediante  una  relazione  sulle
          attivita' svolte dai docenti in servizio presso  il  centro
          di degenza, e' equiparata ad ogni  effetto  alla  frequenza
          delle classi alle quali i minori sono iscritti. 
            10. Negli ospedali,  nelle  cliniche  e  nelle  divisioni
          pediatriche gli  obiettivi  di  cui  al  presente  articolo
          possono essere perseguiti anche mediante l'utilizzazione di
          personale   in    possesso    di    specifica    formazione
          psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i
          nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un  anno  sotto
          la guida di personale esperto". 
            "Art. 13 (Integrazione scolastica). -  1.  L'integrazione
          scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
          classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado  e  nelle
          universita' si realizza,  fermo  restando  quanto  previsto
          dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e  4  agosto  1977,  n.
          517, e successive modificazioni, anche attraverso: 
            a) la programmazione coordinata  dei  servizi  scolastici
          con   quelli   sanitari,   socioassistenziali,   culturali,
          ricreativi, sportivi e con altre attivita'  sul  territorio
          gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo  gli  enti
          locali, gli organi scolastici e le unita' sanitarie locali,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  stipulano  gli
          accordi di programma di  cui  all'art.  27  della  legge  8
          giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data  di  entrata
          in vigore della presente legge, con  decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per  gli
          affari sociali e della sanita', sono fissati gli  indirizzi
          per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi  di
          programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione
          e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e
          di socializzazione individualizzati,  nonche'  a  forme  di
          integrazione  tra   attivita'   scolastiche   e   attivita'
          integrative extrascolastiche. Negli accordi  sono  altresi'
          previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti
          pubblici  e  privati  ai  fini  della  partecipazione  alle
          attivita' di collaborazione coordinate; 
            b)  la  dotazione  alle  scuole  e  alle  universita'  di
          attrezzature tecniche e di  sussidi  didattici  nonche'  di
          ogni altra forma di  ausilio  tecnico,  ferma  restando  la
          dotazione  individuale  di  ausili  e  presidi   funzionali
          all'effettivo esercizio  del  diritto  allo  studio,  anche
          mediante  convenzioni  con  centri  specializzati,   aventi
          funzione di consulenza pedagogica, di produzione e 
          adattamento di specifico materiale didattico; 
            c)  la  programmazione  da  parte   dell'universita'   di
          interventi adeguati sia al bisogno della persona  sia  alla
          peculiarita' del piano di studio individuale; 
            d)   l'attribuzione,    con    decreto    del    Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  di  incarichi   professionali   ad
          interpreti da destinare alle universita', per facilitare la
          frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti; 
            e) la sperimentazione di cui al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 maggio  1974,  n.  419,  da  realizzare
          nelle classi frequentate da alunni con handicap. 
            2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli enti locali  e
          le  unita'  sanitarie  locali  possono  altresi'  prevedere
          l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli
          asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al  fine
          di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione  e
          l'integrazione, nonche' l'assegnazione di personale docente
          specializzato 
          e di operatori ed assistenti specializzati. 
            3. Nelle scuole di ogni ordine e grado,  fermo  restando,
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,  l'obbligo
          per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
          e la comunicazione  personale  degli  alunni  con  handicap
          fisici o sensoriali, sono garantite attivita'  di  sostegno
          mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 
            4. I posti  di  sostegno  per  la  scuola  secondaria  di
          secondo grado sono  determinati  nell'ambito  dell'organico
          del personale in servizio alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge in  modo  da  assicurare  un  rapporto
          almeno pari a  quello  previsto  per  gli  altri  gradi  di
          istruzione e comunque entro i limiti  delle  disponibilita'
          finanziarie all'uopo preordinate  dall'art.  42,  comma  6,
          lettera h). 
            5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado  sono
          garantite attivita' didattiche di sostegno,  con  priorita'
          per le iniziative sperimentali di cui al comma  1,  lettera
          e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle
          aree  disciplinari  individuate  sulla  base  del   profilo
          dinamicofunzionale  e  del  conseguente   piano   educativo
          individualizzato. 
            6. Gli insegnanti di sostegno assumono la  contitolarita'
          delle sezioni e delle classi in  cui  operano,  partecipano
          alla  programmazione   educativa   e   didattica   e   alla
          elaborazione e verifica delle attivita' di  competenza  dei
          consigli di interclasse,  dei  consigli  di  classe  e  dei
          collegi dei docenti". 
            "Art. 14 (Modalita' di attuazione  dell'integrazione).  -
          1. Il Ministro  della  pubblica  istruzione  provvede  alla
          formazione e all'aggiornamento del  personale  docente  per
          l'acquisizione di conoscenze  in  materia  di  integrazione
          scolastica degli studenti handicappati, ai sensi  dell'art.
          26 del decreto del Presidente della  Repubblica  23  agosto
          1988, n. 399, nel rispetto delle modalita' di coordinamento
          con  il  Ministero   dell'universita'   e   della   ricerca
          scientifica e tecnologica di cui all'art. 4 della  legge  9
          maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica  istruzione
          provvede altresi': 
            a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento,
          particolarmente qualificate per  la  persona  handicappata,
          con  inizio  almeno  dalla  prima   classe   della   scuola
          secondaria di primo grado; 
            b)   all'organizzazione   dell'attivita'   educativa    e
          didattica   secondo   il   criterio   della   flessibilita'
          nell'articolazione delle  sezioni  e  delle  classi,  anche
          aperte,  in  relazione   alla   programmazione   scolastica
          individualizzata; 
            c) a garantire la continuita'  educativa  fra  i  diversi
          gradi  di  scuola,   prevedendo   forme   obbligatorie   di
          consultazione tra insegnanti  del  ciclo  inferiore  e  del
          ciclo superiore  ed  il  massimo  sviluppo  dell'esperienza
          scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e
          gradi di scuola, consentendo il completamento della  scuola
          dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno
          di eta'; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione  del
          collegio  dei  docenti,  sentiti  gli  specialisti  di  cui
          all'art. 4, secondo comma,  lettera  l),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31  maggio  1974,  n.  416,  su
          proposta del consiglio di classe  o  di  interclasse,  puo'
          essere consentita una terza ripetenza in singole classi. 
            2. I piani di studio delle scuole di specializzazione  di
          cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il
          conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle
          scuole   secondarie,   comprendono,   nei   limiti    degli
          stanziamenti gia' preordinati  in  base  alla  legislazione
          vigente per la definizione dei suddetti  piani  di  studio,
          discipline facoltative,  attinenti  all'integrazione  degli
          alunni handicappati,  determinate  ai  sensi  dell'art.  4,
          comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. Nel diploma di
          specializzazione conseguito ai sensi del  predetto  art.  4
          deve essere specificato se l'insegnante  ha  sostenuto  gli
          esami relativi all'attivita' didattica di sostegno  per  le
          discipline cui il diploma stesso si riferisce nel qual caso
          la  specializzazione  ha  valore   abilitante   anche   per
          l'attivita' didattica di sostegno. 
            3. La tabella del  corso  di  laurea  definita  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 341  del  1990,
          comprende, nei limiti degli stanziamenti  gia'  preordinati
          in base alla legislazione vigente per la definizione  delle
          tabelle  dei  corsi  di  laurea,  insegnamenti  facoltativi
          attinenti   all'integrazione   scolastica   degli    alunni
          handicappati. Il diploma di laurea per l'insegnamento nelle
          scuole materne ed elementari di cui all'art.  3,  comma  2,
          della citata legge n. 341 del 1990, costituisce titolo  per
          l'ammissione  ai  concorsi  per  l'attivita'  didattica  di
          sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami  relativi,
          individuati   come   obbligatori   per   la    preparazione
          all'attivita'  didattica  di  sostegno,  nell'ambito  della
          tabella suddetta definita ai sensi dell'art.  3,  comma  3,
          della medesima legge n. 341 del 1990. 
            4. L'insegnamento delle discipline  facoltative  previste
          nei piani di studio delle scuole di specializzazione di cui
          al comma 2 e dei corsi di laurea di cui  al  comma  3  puo'
          essere impartito anche da  enti  o  istituti  specializzati
          all'uopo  convenzionati  con  le  universita',   le   quali
          disciplinano le modalita' di espletamento degli esami  e  i
          relativi  controlli.  I  docenti  relatori  dei  corsi   di
          specializzazione devono essere in possesso del 
          diploma di laurea e del diploma di specializzazione. 
          5. Fino alla prima applicazione dell'art.  9  della  citata
          legge  n.  341  del  1990,  relativamente  alle  scuole  di
          specializzazione si applicano le  disposizioni  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio  1974,  a
          417, e successive modificazioni, al decreto del  Presidente
          della Repubblica 31 ottobre 1975,  n.  970  e  all'art.  65
                     della legge 20 maggio 1982, n. 270 . 
            6. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti  privi
          dei prescritti titoli  di  specializzazione  e'  consentita
          unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
          specializzati. 
            7. Gli accordi di programma di cui all'art. 13, comma  1,
          lettera a), possono prevedere lo svolgimento  di  corsi  di
          aggiornamento comuni per il personale delle  scuole,  delle
          unita' sanitarie locali e degli enti locali,  impegnati  in
          piani educativi e di recupero individualizzati". 
            "Art.   15   (Gruppi   di   lavoro   per   l'integrazione
          scolastica).  -   1.   Presso   ogni   ufficio   scolastico
          provinciale e' istituito un gruppo di lavoro  composto  da:
          un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli  studi,
          un esperto della scuola utilizzato ai sensi  dell'art.  14,
          decimo comma,  della  legge  20  maggio  1982,  n.  270,  e
          successive modificazioni, due esperti designati dagli  enti
          locali, due esperti  delle  unita'  sanitarie  locali,  tre
          esperti  designati   dalle   associazioni   delle   persone
          handicappate   maggiormente   rappresentative   a   livello
          provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base
          dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente 
          legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. 
            2. Presso ogni circolo didattico ed  istituto  di  scuola
          secondaria di primo e secondo grado sono costituiti  gruppi
          di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei
          servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare
          alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal
          piano educativo. 
            3. I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti  di
          consulenza  e  proposta  al  provveditore  agli  studi,  di
          consulenza alle singole scuole, di collaborazione  con  gli
          enti locali e le unita' sanitarie locali per la conclusione
          e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma di
          cui agli  articoli  13,  39  e  40,  per  l'impostazione  e
          l'attuazione dei piani educativi individualizzati,  nonche'
          per qualsiasi  altra  attivita'  inerente  all'integrazione
          degli alunni in difficolta' di apprendimento. 
            4. I  gruppi  di  lavoro  predispongono  annualmente  una
          relazione da inviare al Ministro della pubblica  istruzione
          ed al presidente  della  giunta  regionale.  Il  presidente
          della giunta regionale puo' avvalersi  della  relazione  ai
          fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi
          di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40". 
            "Art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame).  -
          1. Nella valutazione degli  alunni  handicappati  da  parte
          degli  insegnanti  e'  indicato,  sulla  base   del   piano
          educativo  individualizzato,  per  quali  discipline  siano
          stati  adottati  particolari   criteri   didattici,   quali
          attivita' integrative e di  sostegno  siano  state  svolte,
          anche in sostituzione parziale dei contenuti 
          programmatici di alcune discipline. 
            2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base
          degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame
          corrispondenti  agli  insegnamenti  impartiti  e  idonee  a
          valutare il progresso dell'allievo  in  rapporto  alle  sue
          potenzialita' e ai livelli di apprendimento iniziali. 
            3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo  grado,
          per  gli  alunni   handicappati   sono   consentite   prove
          equipollenti e tempi piu' lunghi per l'effettuazione  delle
          prove scritte o grafiche e la presenza  di  assistenti  per
          l'autonomia e la comunicazione. 
            4.  Gli   alunni   handicappati   sostengono   le   prove
          finalizzate alla valutazione del  rendimento  scolastico  o
          allo svolgimento di  esami  anche  universitari  con  l'uso
          degli ausili loro necessari. 
            5. Il trattamento individualizzato previsto dal  comma  4
          in favore degli alunni handicappati e'  consentito  per  il
          superamento degli esami  universitari,  previa  intesa  col
          docente della materia e, occorrendo, con  il  consiglio  di
          facolta',    sentito     eventualmente     il     consiglio
          dipartimentale". 
            - Il testo dell'art. 36 della legge 6 marzo 1998,  n.  40
          (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 
          dello straniero), e' il seguente: 
            "Art.  36   (Istruzione   degli   stranieri.   Educazione
          interculturale). -  1.  I  minori  stranieri  presenti  sul
          territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si
          applicano tutte  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di
          partecipazione alla vita della comunita' scolastica. 
            2. L'effettivita' del diritto allo  studio  e'  garantita
          dallo Stato,  dalle  regioni  e  dagli  enti  locali  anche
          mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative 
          per l'apprendimento della lingua italiana. 
            3.  La  comunita'  scolastica  accoglie   le   differenze
          linguistiche e culturali come valore da porre a  fondamento
          del rispetto reciproco, dello  scambio  tra  le  culture  e
          della  tolleranza;  a  tale  fine  promuove   e   favorisce
          iniziative  volte  alla  accoglienza,  alla  tutela   della
          cultura e della lingua d'origine e  alla  realizzazione  di
          attivita' interculturali comuni. 
            4. Le iniziative e le attivita' di cui al  comma  3  sono
          realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
          e di una programmazione territoriale  integrata,  anche  in
          convenzione con le associazioni  degli  stranieri,  con  le
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  dei  Paesi   di
          appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. 
            5.  Le  istituzioni  scolastiche,  nel   qudro   di   una
          programmazione territoriale degli interventi,  anche  sulla
          base di convenzioni con  le  regioni  e  gli  enti  locali,
          promuovono: 
            a)  l'accoglienza  degli  stranieri  adulti  regolarmente
          soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di 
          alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie; 
            b) la realizzazione di un'offerta  culturale  valida  per
          gli  stranieri   adulti   regolarmente   soggiornanti   che
          intendano conseguire  il  titolo  di  studio  della  scuola
          dell'obbligo; 
            c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi
          sostenuti  nel   Paese   di   provenienza   al   fine   del
          conseguimento del titolo  dell'obbligo  o  del  diploma  di
          scuola secondaria superiore; 
            d) la realizzazione ed  attuazione  di  corsi  di  lingua
          italiana; 
            e) la realizzazione di corsi  di  formazione,  anche  nel
          quadro  di  accordi  di  collaborazione  internazionale  in
          vigore per l'Italia. 
            6. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,  comma
          1, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  dettate  le
          disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica
          indicazione: 
            a) delle modalita' di realizzazione di specifici progetti
          nazionali   e   locali,   con    particolare    riferimento
          all'attivazione di  corsi  intensivi  di  lingua  italiana,
          nonche'  i  corsi  di  formazione  ed   aggiornamento   del
          personale ispettivo, direttivo e docente  delle  scuole  di
          ogni ordine e grado e dei  criteri  per  l'adattamento  dei
          programmi di insegnamento; 
            b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio
          e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza  ai  fini
          dell'inserimento scolastico, nonche' dei  criteri  e  delle
          modalita' di comunicazione con  le  famiglie  degli  alunni
          stranieri,  anche  con  l'ausilio  di  mediatori  culturali
          qualificati; 
            c) dei criteri per l'iscrizione  e  l'insegnamento  nelle
          classi degli  stranieri  provenienti  dall'estero,  per  la
          ripartizione degli alunni  stranieri  nelle  classi  e  per
          l'attivazione   di   specifiche   attivita'   di   sostegno
          linguistico; 
            d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai
          commi 4 e 5". 
            - Il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567,  reca:  "Regolamento
          recante la  disciplina  delle  iniziative  complementari  e
          delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche". 
            - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non 
          si tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
            e) (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali)".