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DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-9-2000
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Art. 328

Sanzioni disciplinari
1. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole medie e delle scuole e istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte, sono stabilite con regolamento, salvo quanto disposto dai commi seguenti.
2.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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3.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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4.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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5.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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6.
(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 1999, N. 275 ))
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7. Le norme disciplinari relative agli alunni delle scuole elementari sono stabilite con regolamento.
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, secondo il relativo ordine di scuola, agli alunni delle scuole annesse ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato.
9. Le norme disciplinari relative agli alunni dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, concernenti infrazioni da essi compiute in qualità di convittori o semiconvittori, sono stabilite con regolamento.