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DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1998, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/1/1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1998, n. 52 (in G.U. 21/03/1998, n.67).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/2008)
Testo in vigore dal: 29-1-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni  in  materia  di  sostegno  al  reddito e incentivazione
all'occupazione,  di contenimento del costo del lavoro, attraverso la
riduzione   delle   aliquote  contributive,  al  fine  di  rilanciare
l'attivita'  edilizia,  nonche'  di definire l'operativita' di talune
norme previdenziali ed il funzionamento di organi collegiali operanti
presso  enti  ed  organismi  gestori  di  forme  di  previdenza  e di
assistenza obbligatorie;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
provvedere   all'adeguamento   delle   disposizioni   in  materia  di
promozione   del  lavoro  autonomo  nelle  regioni  del  Mezzogiorno,
attraverso  il cosidetto "prestito d'onore", nonche' alla ridotazione
finanziaria   del   Fondo   per  l'occupazione,  per  consentire  gli
interventi occupazionali allo stesso connessi;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 16 gennaio 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per le politiche agricole;
                              E m a n a
il seguente decretolegge:

                               Art. 1
           Disposizioni in materia di sostegno al reddito

  1.  Il  termine  previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4,
comma  17,  del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, relative alla
possibilita'  di  iscrizione  nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati  da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti
per    giustificato    motivo   oggettivo   connesso   a   riduzione,
trasformazione o cessazione di attivita' o di lavoro, e' prorogato al
fino  alla  riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre
il  ((31 dicembre 2009)) ai fini dei benefici contributivi in caso di
assunzione  dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9
miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
degli  anni  1999,  2000  e  2001 nonche' di 60,4 milioni di euro per
l'anno  2002  e  di  45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005 e di 45 milioni di euro per il 2006 nonche' di 37 milioni
di euro per il 2007 ((e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008   e   2009))  a  carico  del  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A
tal  fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa
i  relativi  oneri  all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale
(INPS), previa rendicontazione.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5,  commi  5  e 8, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4,
comma  2,  del  decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   19  luglio  1994,  n.  451,  trovano
applicazione  fino  al  ((31  dicembre  2009)).  Alle  finalita'  del
presente  comma  si  provvede  nei  limiti  delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui
al  comma  1,  e  comunque  entro il limite massimo di 30 miliardi di
lire.
  3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:
    a)  i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese
in  crisi  sottoposte  al  regime di amministrazione straordinaria, a
decorrere  dalla  scadenza  dell'ultima  proroga  concessa  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  3,  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
    b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5,
comma  8,  del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori
in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti
di  integrazione  salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le
predette  proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire
3  miliardi  per  i  trattamenti  di  cui alla lettera a) e di lire 3
miliardi  per  i trattamenti di cui alla lettera b), per indennita' e
contribuzione  figurativa e l'onere complessivo e' posto a carico del
Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.
  3-bis.  Il  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale puo'
prorogare,  per  un  periodo  massimo  di  sei mesi, i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25,
lettera c), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608.  L'onere
complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3
miliardi,  e'  posto  a  carico del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 1.
  4.   La  possibilita'  prevista  dall'articolo  4,  comma  25,  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  novembre  1996,  n. 608, di concedere, nei casi ivi
previsti,  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza
sociale,  i  benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9,
della  legge  23  luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in
materia   di   assunzione  di  lavoratori  iscritti  nella  lista  di
mobilita',  trova  applicazione relativamente alle domande presentate
entro  il  31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo
predeterminate  dall'articolo  2,  comma  29, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
  5.   Le   disposizioni   di  cui  all'articolo  4,  comma  31,  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  relative  al diritto dei
lavoratori  dipendenti  o gia' dipendenti da discariche autorizzate e
iscritti  nelle  liste di mobilita' non antecedentemente al 1 gennaio
1996,  si  interpretano  nel  senso  che la percezione della relativa
indennita'  non  e'  subordinata  al  possesso dei requisiti previsti
dagli  articoli  7,  commi  1,  2  e 4, e 16, comma 1, della legge 23
luglio  1991,  n.  223, e successive modificazioni. Fermo restando il
limite  massimo  di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato
decreto-legge   n.   510   del  1996,  il  termine  di  scadenza  per
l'iscrizione nelle liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi.
  6.  I  piani  per  l'inserimento  professionale  dei giovani di cui
all'articolo  9-octies  del  decreto-legge  1  ottobre  1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
possono prevedere lo svolgimento delle attivita', da parte di giovani
residenti  nelle  aree  di  cui  agli  obiettivi  numeri  1  e  2 del
regolamento  (CEE)  n.  2081/93  del  Consiglio del 20 luglio 1993, e
successive  modificazioni,  presso  imprese  del  settore industriale
operanti  in  territori  diversi da quelli ricompresi negli obiettivi
numeri  1  e  2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai
sensi  del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.
662,  o  anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di
collaborazione  con  le  corrispondenti  associazioni  o con gli enti
locali   delle   aree   territoriali   di  provenienza  dei  giovani,
finalizzati  allo  sviluppo  economico  di tali aree. In tali casi ai
giovani  e'  corrisposta  una  indennita' aggiuntiva di lire 800 mila
mensili  a  titolo  di  rimborso  degli  oneri  relativi  alla  spesa
sostenuta  per  il  vitto  e  l'alloggio,  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione  di  cui al comma 1, nonche' una indennita' pari a lire
200    mila   mensili   a   carico   dell'impresa   ad   integrazione
dell'indennita'  di  cui  all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994,  n.  451.  Ai  giovani  residenti  nelle  aree di cui al citato
obiettivo  n.  2,  le  indennita' aggiuntive di cui al presente comma
sono  corrisposte  nel  caso  che le attivita' formative siano svolte
presso  imprese  non  operanti nelle regioni di residenza. Il Governo
deve  riferire  alle commissioni parlamentari competenti in ordine ai
risultati  dello svolgimento delle suddette attivita'. I piani di cui
all'articolo  15,  comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
avviati  entro  il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti
delle  risorse  finanziarie  preordinate  allo  scopo nell'ambito del
predetto Fondo.
  7.  All'articolo  3,  comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
129,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n.
229,  le  parole:  "una  quota  pari al 70 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "una quota non inferiore al 70 per cento". Al comma 2
dell'articolo  3  del  citato decretolegge n. 129 del 1997 le parole:
"stipulati  entro il 15 ottobre 1997" sono sostituite dalle seguenti:
"le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Comitato  per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997".