DECRETO-LEGGE 16 maggio 1994, n. 299

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 (in G.U. 19/07/1994, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
Piani  per  l'inserimento  professionale   dei   giovani   privi   di
                             occupazione 
  1. Nelle aree di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, il Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale,
sentite le commissioni regionali per l'impiego e  di  intesa  con  le
regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati
a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di eta' compresa
tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata
iscritti  nelle  liste  di  collocamento.  I   piani   sono   attuati
attraverso: 
    a) progetti che prevedono lo svolgimento  di  lavori  socialmente
utili, nonche' la partecipazione ad  iniziative  formative  volte  al
recupero dell'istruzione di base, alla  qualificazione  professionale
dei soggetti gia'  in  possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
inferiore, alla formazione di secondo livello  per  giovani  gia'  in
possesso del diploma di scuola secondaria superiore; 
    b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo  svolgimento
di   un'esperienza   lavorativa    per    figure    professionalmente
qualificate.(3) 
  2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte  relativa
al programma dei lavori socialmente utili,  sono  disciplinati  dalle
disposizioni di cui all'articolo 14. La parte relativa  al  programma
formativo  deve  essere  formulata  e  svolta  in  raccordo  con   le
istituzioni competenti. 
  3. I progetti di cui al comma 1, lettera  b),  sono  redatti  dalle
associazioni dei datori di  lavoro,  ovvero  da  ordini  e/o  collegi
professionali sulla  base  di  apposite  convenzioni  predisposte  di
concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle  commissioni
regionali per l'impiego. 
  4. La partecipazione del giovane ai progetti  di  cui  al  presente
articolo non puo' essere superiore alle ottanta ore  mensili  per  un
periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione  svolta  e
di attivita' prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari  a
L. 7.500. Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio
provinciale del lavoro e  della  massima  occupazione,  eventualmente
avvalendosi della  rete  di  sportelli  bancari  o  postali  all'uopo
convenzionati.  ((A  decorrere  dal  1  gennaio   1999   i   soggetti
utilizzatori corrispondono l'indennita' spettante  ai  giovani  anche
per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo  per
l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai  soggetti
utilizzatori in sede di versamento  dei  contributi  dovuti  all'INPS
relativi   ai   lavoratori   dipendenti.    Dette    somme,    previa
rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)). La  meta'  del
costo  dell'indennita',  esclusa  quella   relativa   alle   ore   di
formazione,  e'  a  carico  del  soggetto  presso   cui   e'   svolta
l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla convenzione. 
  5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale  determina  i  limiti  del  ricorso
all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso
cui e' svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui  quest'ultimo
non abbia proceduto all'assunzione di almeno il  sessanta  per  cento
dei giovani utilizzati in analoghi progetti. 
  6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti  di  cui  al  comma  1,
lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto  di  lavoro,
non comporta la cancellazione  dalle  liste  di  collocamento  e  non
preclude al datore di lavoro la possibilita' di assumere il  giovane,
al termine dell'esperienza, con contratto  di  formazione  e  lavoro,
relativamente alla stessa area  professionale.  I  medesimi  progetti
devono indicare idonee  forme  assicurative  a  carico  del  soggetto
utilizzatore  contro  gli  infortuni  e  le  malattie   professionali
connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa. 
  7.  L'assegnazione  dei  giovani  avviene  a  cura  delle   sezioni
circoscrizionali per l'impiego sulla base di  criteri  fissati  dalle
commissioni regionali per l'impiego. 
  8. Al finanziamento dei  piani  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo  scopo
nell'ambito  del  fondo  di  cui  all'articolo  1,   comma   7,   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
 Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 Cconvertito con  modificazioni  dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art.  9-octies,  comma
4) che "I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998." 
    
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AGGIORNAMENTO (10) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con  l'art.  52.  comma
72) che "L'intervento di cui all'articolo  15  del  decreto-legge  16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1994, n. 451, puo' proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle
risorse finanziarie impegnate per la medesima finalita' entro  il  31
dicembre 2001."