DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 552

Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 642 (in G.U. 21/12/1996, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
Testo in vigore dal: 7-6-1998
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.
      Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi
  1.  Possono  essere  assunti  in  amministrazioni statali, anche ad
ordinamento  autonomo,  e  in  altre amministrazioni richiedenti o in
enti  pubblici  non economici, anche in deroga ai limiti di eta', 194
unita'  della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991
e   ancora   tali   alla   data  del  9  maggio  1996,  da  destinare
prevalentemente  in  uffici delle amministrazioni o degli enti di cui
al presente comma situati nelle regioni del centro-nord Italia.
 2.   Alle   equiparazioni  tra  le  professionalita'  possedute  dai
dipendenti   della   Federconsorzi,   assunti  nelle  amministrazioni
pubbliche  ai  sensi  del  presente  decreto  e  del decreto-legge 29
settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
novembre  1992, n. 460, e le qualifiche e profili professionali delle
amministrazioni  pubbliche  predette  si  provvede  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e
della previdenza sociale.
  3.  L'idoneita'  a  svolgere  mansioni  proprie  di ciascun profilo
professionale  e'  accertata,  mediante prova pratica o colloquio, da
una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.
  4.  Con  proprio  decreto,  il  Ministro  per  la funzione pubblica
dispone  l'assegnazione  del  personale  dichiarato  idoneo,  secondo
l'ordine  di  graduatoria,  in  relazione  alle carenze del personale
rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva
deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1997.
  5. Il trattamento economico spettante e' quello delle qualifiche di
inquadramento  nei limiti delle disponibilita' di bilancio esistenti.
I  lavoratori  conservano il trattamento previdenziale vigente presso
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti.
  6.  Il  personale  interessato  di  cui  al  comma 1 e' iscritto, a
domanda  da  presentare  entro  il  31  dicembre  1996 al commissario
governativo,  in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed
economica  dal  giorno  successivo  alla  cessazione  del rapporto di
lavoro  e  comunque  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.  Per  il  periodo  di  permanenza in tale ruolo al personale
interessato  si  applica  il  trattamento  giuridico ed economico del
personale   del   comparto  Ministeri.  Tale  personale  puo'  essere
utilizzato  fino  all'assegnazione  definitiva,  su  richiesta, nelle
amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di
50  unita',  presso  il  liquidatore giudiziale per le esigenze della
procedura.  Il  costo  del personale utilizzato per le esigenze della
liquidazione e' a carico della procedura stessa.
  7.  Ai  lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unita',
individuati  sulla  base  della maggiore anzianita' contributiva o di
eta',  che  non  hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si
applica   quanto  previsto  dall'articolo  4,  commi  26  e  27,  del
decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  previa  presentazione  di
un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 31 dicembre
1996.
  8.  In  attesa  del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto
legislativo  7  maggio  1948,  n.  1235,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dei predetti consorzi che abbiano gia' fruito nel corrente
anno  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, ai
sensi  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' del decreto-legge
26  novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge
26  gennaio  1994, n. 56, e successive modificazioni, e' concesso con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto  con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali,  un  ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i
nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente. (3) ((4))
  9.  Agli  oneri  previsti  dai  commi  4  e 8, valutati in lire 6,5
miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal
1997,  si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
  10.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni dalla
L.  20  marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 3, lettera
b)  che  sono  prorogati  per  ulteriori  otto mesi "i trattamenti di
integrazione   salariale   di   cui  all'articolo  5,  comma  8,  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio
alla data del 15 dicembre 1997."
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni dalla
L.  5 giugno 1998, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera
b))  che  sono  prorogati  "di  ulteriori  sei  mesi i trattamenti di
integrazione   salariale   di   cui  all'articolo  5,  comma  8,  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  20  dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto e nella misura
vigente a tale data."