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DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 552

Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 642 (in G.U. 21/12/1996, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  7-6-1998
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Art. 5

Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi
1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di età, 194 unità della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data del 9 maggio 1996, da destinare prevalentemente in uffici delle amministrazioni o degli enti di cui al presente comma situati nelle regioni del centro-nord Italia.
2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della Federconsorzi, assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche predette si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale.
3. L'idoneità a svolgere mansioni proprie di ciascun profilo professionale è accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.
4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze del personale rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1997.
5. Il trattamento economico spettante è quello delle qualifiche di inquadramento nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.
I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
6. Il personale interessato di cui al comma 1 è iscritto, a domanda da presentare entro il 31 dicembre 1996 al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale può essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di 50 unità, presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura. Il costo del personale utilizzato per le esigenze della liquidazione è a carico della procedura stessa.
7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 31 dicembre 1996.
8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano già fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente. (3)
((4))
9. Agli oneri previsti dai commi 4 e 8, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni dalla L. 20 marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 3, lettera b) che sono prorogati per ulteriori otto mesi "i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 5 giugno 1998, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che sono prorogati "di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e nella misura vigente a tale data."