DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 510

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (in SO n.209, relativo alla G.U. 30/11/1996, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9
            (Disposizioni diverse in materia di personale
                    ed in materia previdenziale).

  1.  Al  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le
seguenti  modifiche:  all'articolo  16, il comma 7 e l'ultimo periodo
del  comma  14,  sono  soppressi;  all'articolo 16, comma 14, secondo
periodo,  le  parole:  "30  settembre  1994"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "31  marzo  1995"  e  le  parole:  "31 dicembre 1994" sono
sostituite  dalle  seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma
1,  le  parole:  "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del
decreto  medesimo"  sono  soppresse.  All'articolo 1, comma 45, della
legge  8  agosto  1995,  n.  335: al terzo periodo le parole: "membri
medesimi"  vanno  interpretate  intendendosi riferite anche ai membri
collocati  fuori  ruolo  e  dopo le parole: "di altre Amministrazioni
dello  Stato" sono aggiunte le seguenti: ", enti ed organi pubblici".
All'articolo  3,  comma  3, lettera d), della citata legge n. 335 del
1995,  dopo  le parole: "con funzioni di coordinamento" sono aggiunte
le  seguenti:  "nonche'  adozione  di  misure  anche  organizzative e
funzionali  intese  a  rendere  piu'  incisiva  ed efficace la difesa
diretta  dell'Amministrazione  nelle  controversie giurisdizionali in
materia  di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella di
guerra".  All'articolo  3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1994,  n.  479,  dopo  le  parole:  "del  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il
Ministro  del  tesoro.".  La  rappresentanza  di  parte datoriale nel
consiglio   di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  di
previdenza  per  i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
fissata  in  dodici  membri  dall'articolo  3,  comma  4, del decreto
legislativo   30   giugno   1994,   n.  479,  e'  ripartita  tra  due
rappresentanti  delle  regioni, due delle province, uno dei comuni ed
uno  delle  aziende  speciali  di  cui  all'articolo 23 della legge 8
giugno 1990, n . 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,   due   del  Ministero  del  tesoro  ed  uno  del  Ministero
dell'interno.
  2.  All'articolo  5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente: "1. Entro tre mesi dalla
stipulazione  del  primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla
sua  sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A puo'
optare perla permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le
norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni." La opzione di
cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del
1994,  gia'  esercitata  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  puo' essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro
trenta  giorni  dalla  scadenza  del termine per il suo esercizio, da
parte  del  personale  che  non  abbia trovato collocazione presso le
pubbliche  amministrazioni.  Fino  alla scadenza dei predetti termini
per  l'esercizio  della  revoca  il  personale  continua  a  prestare
servizio  presso  i  rispettivi  enti. Al comma 2 dell'articolo 5 del
decreto  legislativo  30 giugno 1994, n. 509, e' aggiunto il seguente
periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto
di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione
nell'apposito  elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino
a  quando  duri  il  rapporto  di  lavoro  e  la  collocazione presso
l'ufficio legale predetto.". Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia
intervenuta  l'approvazione  dello  statuto  previsto  dal successivo
articolo  3,  comma  2,  lettera  a),  hanno  facolta' di revocare la
deliberazione  di  trasformazione  in enti privatizzati con le stesse
procedure  e  modalita'  previste  dall'articolo 1 del citato decreto
legislativo  n  509  del  1994,  per tale deliberazione. La revoca ha
effetto di ripristino della previgente natura giuridica.
  3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della
legge  31  gennaio  1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale,  istituito  ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si
interpreta  come  destinato  alle  finalita' di promozione e sviluppo
della cooperazione previste al medesimo articolo 11.
  4. Le somme erogate dalla Comunita' europea quali contributi per le
finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236,  ed  assegnate  sullo stato di previsione del
Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  qualora  non
impegnate  nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo
in  quello  successivo.  Le  somme  stanziate sul capitolo 8032 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale  non  impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario potranno
esserlo  fino  al  terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul
capitolo  4101  dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e
della   previdenza   sociale   non  impegnate  in  ciascun  esercizio
finanziario potranno esserlo in quello successivo.
  5.  La  commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo  2;  aprile  1993,  n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni,  puo'  avvalersi, fino ad un limite di venti unita', di
dipendenti  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, di
amministrazioni   dello   Stato   o  di  enti  pubblici.  I  predetti
dipendenti,  ivi  compreso  il  personale con qualifica di dirigente,
sono  collocati,  con  l'assenso  degli  interessati, in posizione di
comando  o  distacco.  Le  amministrazioni  dello  Stato  e  gli enti
pubblici  sono  tenuti  ad  adottare  il  provvedimento  di comando a
seguito  di  richiesta  della  commissione,  ai  sensi  del  comma 14
dell'articolo  17  della  legge  15  maggio  1997, n. 127. Fino al 31
dicembre  1998,  gli oneri relativi al trattamento economico previsto
dagli   ordinamenti   di   appartenenza   restano   a   carico  delle
amministrazioni di provenienza. La predetta commissione puo' altresi'
effettuare,  con  contratti  a  tempo determinato, assunzioni dirette
disciplinate  dalle norme del diritto privato in numero non superiore
a venti unita' nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione
puo'  disporre,  entro  il  31  dicembre  1999,  l'ingresso in ruolo,
attraverso  concorsi  interni  per titoli integrati da colloquio, dei
dipendenti  che  abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici
mesi  in  posizione di comando o distacco o in virtu' di contratti di
lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a
trenta unita' e nei limiti della pianta organica.
  6.  All'articolo  9,  comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993; n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
  7.  La  Commissione  centrale  per l'impiego di cui all'articolo 26
della  legge  12  agosto  1977,  n.  675; e successive integrazioni e
modificazioni,  e'  integrata  da  due  rappresentanti  dei datori di
lavoro e da due rapprestanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo
2  della  legge  28  febbraio  1987,  n. 56, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni".
  8.  Il  personale  gia'  dipendente  dall'ente  "Colombo  92" ed in
servizio  alla  data  del  31  dicembre  1994  presso  la gestione di
liquidazione  dell'ente  medesimo  viene trasferito a decorrere dal 1
luglio  1995,  alle  dipendenze  del  comune di Genova e collocato in
apposito  ruolo  ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione
del  trattamento  economico  e  giuridico  del personale del comparto
regioni-autonomie  locali,  per  essere  prioritariamente  utilizzato
nella  gestione  del  complesso  immobiliare  trasferito al comune di
Genova  ai  sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa
spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
  9.  Con  effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali
per  l'impiego  dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della   Repubblica   6   marzo   1978,  n.  218,  possono  deliberare
l'elevazione  dell'eta' massima prevista per la stipula del contratto
di formazione e lavoro.
  10.  Ai  componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui
all'articolo, 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta
per  la  partecipazione  alle  riunioni della commissione medesima un
gettone  di  presenza  il  cui importo e modalita' di erogazione sono
determinati  con  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento
dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai
propri    componenti    il    trattamento   economico   di   missione
secondomodalita'  e  misure  fissate  dalla  vigente normativa per il
dirigente  generale  C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo
onere  nonche'  a  quello per spese connesse ad attivita' di studio e
ricerca  funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e
da  quest'ultima  deliberate,  complessivamente  previsti in lire 106
milioni  annui,  si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel
capitolo  4603  dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
  11.  Per  gli  adempimenti  ((.  .  .))  connessi all'attuazione di
progetti  di  lavori  socialmente  utili  da  parte del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale presso le proprie strutture, gli
oneri  sono  a  carico  del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, nel limite massimo di lire 3
miliardi.
  12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto
ai  sensi  dell'articolo  24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con
qualifica   di  esperto  o  direttore,  puo'  essere  temporaneamente
impiegato  anche  presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi
al   trattamento  economico  rimangono  a  carico  delle  agenzie  di
provenienza,  mentre  quelli connessi con le indennita' e il rimborso
spese  per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale presso cui viene
effettuata la prestazione.
  13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del
Ministero  dei  beni  culturali  ed ambientali puo' essere utilizzato
anche  per  la  copertura di spese per la realizzazione dei progetti,
promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante
lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale
o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
  14.  All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31
gennaio  1995,  n.  26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo  1995,  n.  95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite
dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni".
  15.  All'articolo  1,  comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n.
345,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n.
427,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "ne' sono dovuti
interessi".
  16.  All'articolo  1-bis  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono
altresi'  destinate  alla  promozione di nuove cooperative sociali di
cui  alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma
definito  dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le  organizzazioni  nazionali  operanti  nel settore. I benefici sono
concessi,  nella  misura  di  cui  all'articolo  1, comma 3, per ogni
lavoratore  dipendente  o socio lavoratore, che non goda dei benefici
di  cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per
la  concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.".
  17.  All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: ", salvo che il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie
specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.".
  18.  Al  fine di consentire l'espletamento delle attivita' connesse
alle  rispettive  funzioni,  la presidente e la vice presidente della
Commissione  nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo
e  donna  di  cui  alla  legge  22  giugno  1990,  n.  164, e il vice
presidente  del  Comitato  nazionale per l'attuazione dei principi di
parita'  di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori
e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto
a  fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di
permessi  retribuiti,  qualora siano dipendenti del settore privato o
di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
  19.  I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle
agenzie  regionali  per  l'impiego  di  cui all'articolo 24, comma 3,
della  legge  28 febbraio 1987, n. 56 sono rinnovati ovvero prorogati
fino   alla  riforma  organica  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 1998. Alle
medesime   date   e'  differita,  per  la  predetta  Amministrazione,
l'entrata  in  vigore  delle  disposizioni di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
e integrazioni.
  20.  All'articolo  47  comma  1,  lettera e), del testo unico delle
imposte   dirette,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  ",  nonche'  il compenso corrisposto ai lavoratori
impegnati,  per  effetto  di  specifiche  disposizioni  normative, in
lavori socialmente utili".
  21.  I  lavoratori  che  a  decorrere  dal  1 dicembre 1994 abbiano
prestato  attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato alle
dipendenze  dell'ente  "Poste  italiane", hanno diritto di precedenza
nei  termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito
accordo  con  le  organizzazioni  sindacali,  in caso di assunzioni a
tempo indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa
qualifica  e/o  mansione  fino  alla  data  del  31  dicembre 1996; i
lavoratori  interessati debbono manifestare la volonta' di esercitare
tale  diritto  entro  il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale
con  contratto  di  lavoro  a  tempo determinato effettuate dall'ente
"Poste  italiane",  a  decorrere  dalla data della sua costituzione e
comunque non oltre il 30 giugno1997, non possono dar luogo a rapporti
di  lavoro  a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine
finale di ciascun contratto.
  22.  All'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "degli istituti di
ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti: "degli archivi, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato".
  23.   La   disposizione   di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge  14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la
previgente  normativa  continua a trovare applicazione esclusivamente
per  il  numero  di unita' indicato negli accordi sindacali di cui al
medesimo comma.
  24.   Ai  componenti  dei  Comitati  di  valutazione  dei  progetti
presentati  per  il  finanziamento  nell'ambito  della programmazione
comunitaria  del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero
di  proroga  della  precedente programmazione per gli anni 1990-1993,
per  i  programmi  operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  e di altre Amministrazioni centrali dello Stato,
spetta  per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il
cui  importo  e  modalita' di erogazione sono determinati con decreto
del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale adottati precedentemente in
materia.  Ai  componenti  dei  predetti  Comitati  spetta altresi' il
trattamento  di  missione  secondo  modalita'  e misure fissate dalla
vigente  normativa  per il dirigente generale C delle Amministrazioni
dello  Stato.  Gli  oneri  relativi  alla presente disposizione fanno
carico  alle  linee  finanziarie di assistenza tecnica previste per i
programmi   operativi   del   Fondo  sociale  europeo  relativi  alle
programmazioni  citate  e,  per  la  quota a carico del finanziamento
nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la
formazione  professionale  e  per accesso al Fondo sociale europeo di
cui  all'articolo  25  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  e
successive modificazioni e integrazioni.
  25.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale puo', nel
limite  complessivo  di  lire  50  miliardi  a  carico  del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 con proprio decreto:
    a)  prorogare  fino  a  tre mesi i progetti di lavori socialmente
utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati
i lavoratori della regione Sardegna;
    b)  prorogare  fino  a  tre  mesi  i  trattamenti di integrazione
salariale  di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e
quinto periodo;(3)
    c)  prorogare  fino  a  tre  mesi  i  trattamenti di integrazione
straordinaria  dei  lavoratori  gia'  sospesi dal lavoro a seguito di
cessazione  dell'attivita',  dismissioni  anche  parziali  di rami di
attivita'  ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le
aziende  medesime  al  fine  di consentire il loro reimpiego in nuove
iniziative  industriali o di servizio realizzate nelle predette aree;
(8) (10)
    d)  prorogare  fino  a  dodici  mesi  i contratti di solidarieta'
stipulati  senza  soluzione  di continuita', con determinazione nella
misura   del   70   per   cento  dell'ammontare  del  trattamento  di
integrazione  salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono
interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993.
  26.   Il   personale   assunto  a  norma  dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge  20  gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10 giugno 1991, tuttora in
servizio  ed  in  possesso  dei  relativi requisiti per la nomina, e'
inquadrato,  a  domanda  e previo giudizio di idoneita' da espletarsi
con  le  modalita'  fissate  con decreto del Ministro del tesoro, nel
ruolo  speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n.
295,  e  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 18
novembre  1994,  in  posizione  non  superiore a quella rivestita nel
rapporto  a  tempo  determinato.  Detto  personale  e' assegnato alle
segreterie  delle  commissioni mediche periferiche per le pensioni di
guerra  e di invalidita' civile con le modalita' previste dalle norme
vigenti.  La  domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in
mancanza   il   rapporto  di  lavoro  cessa  alla  data  di  scadenza
originariamente  prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento
nel  ruolo  speciale  sono  prorogati  i  rapporti in corso alla data
dell'11  novembre  1996.  I  posti  che  rimangono  vacanti nel ruolo
speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti
con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati
presso  le  commissioni  e,  per le ulteriori vacanze, ai sensi della
vigente  normativa,  con  la  mobilita'  del  personale  delle  altre
amministrazioni pubbliche in eccedenza.
  27.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio necessarie per l'attuazione del
presente decreto-legge.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23  maggio  1997,  n. 135, ha disposto (con l'art.3, comma 3) che con
decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale possono
essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione
salariale di cui alla lettera b), comma 25, del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L.  20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prorogare, per
un  periodo  massimo  di  sei  mesi,  i  trattamenti  di integrazione
salariale  straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c),
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608."
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AGGIORNAMENTO (10)
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 81, comma 5)
che Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prorogare,
per  un  periodo  massimo  di sei mesi, i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria di cui alla lettera c), comma 25 del presente
articolo.