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DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1998, n. 4

Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/1/1998.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 marzo 1998, n. 52 (in G.U. 21/03/1998, n.67).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/11/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1998 al: 21-3-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di sostegno al reddito e incentivazione all'occupazione, di contenimento del costo del lavoro, attraverso la riduzione delle aliquote contributive, al fine di rilanciare l'attività edilizia, nonché di definire l'operatività di talune norme previdenziali ed il funzionamento di organi collegiali operanti presso enti ed organismi gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatorie;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'adeguamento delle disposizioni in materia di promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, attraverso il cosidetto "prestito d'onore", nonché alla ridotazione finanziaria del Fondo per l'occupazione, per consentire gli interventi occupazionali allo stesso connessi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

Disposizioni in materia di sostegno al reddito
1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, è prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del Fondoper l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, relative ai contratti di solidarietà per le imprese artigiane, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 10 miliardi di lire.
3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:
a) i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
b) i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennità e contribuzione figurativa e l'onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.
4. La possibilità prevista dall'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità, trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilità non antecedentemente al 1 gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennità non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità è prorogato di dodici mesi.
6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in regioni diverse.
In tali casi ai giovani viene corrisposta una indennità aggiuntiva di lire 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.
7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: "una quota pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una quota non inferiore al 70 per cento".