DECRETO-LEGGE 19 maggio 1997, n. 129

Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonche' disposizioni in materia di fondi pensione e mobilita'.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-5-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 1997, n. 229 (in G.U. 19/07/1997, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1998)
Testo in vigore dal: 20-7-1997
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per la programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del
comparto  scuola,  al  fine  di non pregiudicare la funzionalita' del
servizio  scolastico, anche mediante interventi mirati alla riduzione
dell'esubero;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
adottare  misure  in  materia di previdenza complementare, al fine di
conseguire   l'avvio  dei  fondi  pensione,  nonche'  in  materia  di
mobilita'  lunga, per agevolare i piani di gestione delle esigenze di
personale  in  relazione  agli effetti che essi determinano sul piano
occupazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto   con   i  Ministri  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e  per  la  funzione pubblica e gli affari
regionali;
                              E m a n a
                    il seguente decreto - legge:
                               Art. 1.
            Programmazione delle cessazioni dal servizio
                  del personale del comparto scuola

  1.  Al fine di assicurare la funzionalita' del servizio scolastico,
per  il  personale  del  comparto scuola le domande di dimissioni con
diritto  a  pensione  anticipata  rispetto  all'eta' stabilita per il
collocamento   a   riposo   d'ufficio  con  decorrenza  ((dall'inizio
dell'anno  scolastico  o  dell'anno  accademico  1997-98)) presentate
entro  il 15 marzo 1997, sono accolte prioritaria mente nei confronti
del  personale  appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e
posti  di  insegnamento  e  profili  professionali nei quali vi siano
situazioni  di  esu  bero rispetto alle esigenze di organico relative
all'anno  scolastico  ((o  all'anno  accademico)) 1997-98 e fino alla
concorrenza  del  relativo  soprannumero.  Ai  fini  di cui sopra, il
verificarsi  della  suddetta condizione e' accertato al termine delle
opera  zioni di movimento del personale. La graduazione del personale
interessato, ove necessario, avra' luogo in base all'eta' anagrafica.
((Fino  all'attribuzione  del  trattamento  pensionistico spettante e
comunque  non  oltre  il  31  dicembre  1997,  al personale di cui al
presente  comma  continua  ad  essere  corrisposto  il trattamento di
servizio,   fatti  salvi  gli  eventuali  conguagli  che  si  rendano
necessari.  Il  presente  comma  si  applica  ai dirigenti scolastici
qualora,  a  seguito  dei  processi  di  razionalizzazione della rete
scolastica, abbiano perso la sede di titolarita')).
  2.  Nel  limite  numerico  massimo  del  40%  delle cessa zioni dal
servizio   allo   stesso   titolo  intervenute  nell'anno  scolastico
precedente,  con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo
13,  comma  5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono
altresi'   accolte   altre   domande  di  dimissioni  anticipate  con
decorrenza  ((dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico
1997-98)).  A  tale  fine, le domande di risolu zione del rapporto di
lavoro  sono ordinate tenendo conto esclusivamente della piu' elevata
eta' anagrafica degli interessati.
((3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:
    a) del personale cessato dal servizio per invalidita' derivante o
meno da causa di servizio, nonche' di personale privo della vista;
    b)  del  personale  che  abbia raggiunto il limite di eta' per il
collocamento  a  riposo  d'ufficio o sia in possesso di un'anzianita'
contributiva utile a pensione pari o superiore a 40 anni;
    c)  del  personale  che  si  trovi  nella  situazione  prevista e
disciplinata  dall'articolo  13,  comma 5, lettera c), della legge 23
dicembre  1994,  n.  724,  ivi  compreso quello mantenuto in servizio
all'estero  ai  sensi  dell'articolo 18, ottavo comma, della legge 25
agosto 1982, n. 604;
    d)  del  personale  femminile,  in  applicazione dell'articolo 2,
comma  21,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335, ove non sia gia'
compreso  tra  il  personale  cui  e'  consentita  la  cessazione dal
servizio ai sensi del comma 2)).
((4.  Fatta  salva  la  possibilita'  di revoca nel termine stabilito
dalle  vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non
accolte  in  quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2,
hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico
1998-  99.  Ai  trattamenti  pensionistici  del  personale  di cui al
presente comma e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi
le  disposizioni  vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.))
  5.  Il  personale  avente  titolo  al  collocamento  a  riposo  con
decorrenza  ((dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico
1997-98,  ai  sensi  del  comma 2, puo' chiedere, entro cinque giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, di essere
collocato  a  riposo  nell'anno  scolastico  o nell'anno accademico))
successivo,   ferma   restando   l'appartenenza  dei  richiedenti  al
contingente annuale cui sono assegnati.
  6.   E'   sospeso  l'accesso  al  trattamento  di  pensione  ((fino
all'esaurimento  dei contingenti dei pensionamenti di cui al presente
articolo)),  nei  casi  di  decadenza,  nonche'  negli  analoghi casi
previsti  dal  contratto  collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto
1995.