LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 27-11-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
(Disposizioni in materia di pensionamenti di  anzianita'  nel  regime
           generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi) 
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio  1995  nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti privati e pubblici, nonche' dei  lavoratori  autonomi,  e'
sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento,
di  accordi  collettivi  che  preveda  il   diritto   a   trattamenti
pensionistici  anticipati  rispetto   all'eta'   stabilita   per   il
pensionamento di vecchiaia,  ovvero  per  il  collocamento  a  riposo
d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione  opera  fino
alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo
di riordino del sistema previdenziale e  comunque  non  oltre  il  30
giugno   1995.   Tale   provvedimento,   unitamente   alla   predetta
disposizione di  sospensione,  dovra'  essere  idoneo  ad  assicurare
effetti di contenimento: 
    a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire  1.748  miliardi
per  l'anno  1995,  comprensivi  di  lire  1.088  miliardi   di   cui
all'articolo 21, lire  258  miliardi  per  l'anno  1996  e  lire  354
miliardi per l'anno 1997; 
    b) del fabbisogno di cassa del settore statale:  di  almeno  lire
5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e
lire 5.117 miliardi per l'anno 1997. 
  2. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato  adottato
il provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale di
cui al  comma  1,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  da
emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data  e  con  effetto  dal  1
luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti
finanziari di cui al comma 1: 
    a) le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro  e  dei
lavoratori  dipendenti  del  settore  privato   e   pubblico   dovute
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti ed  alle  forme  di  previdenza  esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima; 
    b) le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto
1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli
artigiani, degli esercenti  attivita'  commerciali,  dei  coltivatori
diretti, mezzadri e coloni e degli  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale. 
  3. Le  disposizioni  in  materia  di  sospensione  dell'accesso  ai
trattamenti pensionistici di anzianita' non si applicano: nei casi di
cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da causa  di
servizio;  nei  casi  di  pensionamento  anticipato,   specificamente
previsti da norme derogatorie, connessi  ad  esuberi  strutturali  di
manodopera; nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, commi 6  e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni; nei
confronti  dei  lavoratori  che  possano  far  valere   un'anzianita'
contributiva non  inferiore  a  quaranta  anni,  ovvero  l'anzianita'
contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza. 
  4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresi': 
    a) per i  lavoratori  dipendenti  del  settore  privato  che,  in
possesso dei requisiti di  legge  per  il  pensionamento  anticipato,
siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre  1994  come  attestato
dalla certificazione del datore di  lavoro  di  cui  alla  successiva
lettera b), sempreche' dalla predetta  data  non  prestino  attivita'
lavorativa.   Tale   ultima   condizione   deve    risultare    dalla
documentazione agli atti degli enti di  previdenza,  o  in  mancanza,
dalla dichiarazione di responsabilita'  dell'interessato  rilasciata,
ai  sensi  della  legge  4  gennaio  1968,  n.   15,   e   successive
modificazioni,  all'atto  della  presentazione   della   domanda   di
pensionamento anticipato; 
    b) per i lavoratori dipendenti  del  settore  privato  che  hanno
presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di  pensionamento
anticipato in data  antecedente  al  28  settembre  1994  e  che,  in
possesso dei requisiti di  legge  per  il  pensionamento  anticipato,
siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre  1994;  la  cessazione
entro il termine anzidetto deve risultare dalla  documentazione  agli
atti degli enti di previdenza ed essere  certificata  dal  datore  di
lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilita'; 
    c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in  data
anteriore al 28 settembre 1994, nonche' per i lavoratori per i  quali
a tale data sia in  corso  il  periodo  di  preavviso  connesso  alla
risoluzione del rapporto di lavoro, sempreche'  la  comunicazione  di
preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante  espressa
dichiarazione di responsabilita'; 
    d) per i lavoratori dipendenti da  imprese  cui  e'  concesso  il
trattamento straordinario di integrazione salariale in base alle pro-
cedure avviate ai sensi dell'articolo 5 della legge 20  maggio  1975,
n. 164, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  anteriormente
alla data del 31 dicembre 1994; 
    e) per i lavoratori che fruiscono alla data del 28 settembre 1994
dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobilita'  in  base
alle procedure avviate antecedentemente a tale data  ai  sensi  degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e  successive
modificazioni; 
    f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge
1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994,  n.  602;
per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano
avviati  processi  di  ristrutturazione  e  risanamento  previsti  da
specifiche normative, nonche' per i lavoratori eccedenti  degli  enti
locali per i quali sia stato approvato il bilancio  riequilibrato  da
parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge  2  marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18  gennaio  1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  marzo  1993,  n.
68; 
    g) ai lavoratori privi di vista. 
    g-bis) per il  personale  dei  conservatori  di  musica  e  delle
accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal  servizio  a
decorrere dal 1 novembre  1994  e  per  il  persoanle  dell'Accademia
nazionale di danza cessato dal servizio a  decorrere  dal  1  ottobre
1994. 
  5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi  3  e  4  e  fermo  restando
quanto previsto dal comma  10,  i  lavoratori  dipendenti  privati  e
pubblici, nonche' i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro
la data  del  28  settembre  1994  la  domanda  di  pensionamento  di
anzianita',  accettata,  ove  previsto,  entro   la   medesima   data
dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorche' riammessi in
servizio, conseguire  un  trattamento  pensionistico  secondo  quanto
previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze: 
    a) da 1  luglio  1995,  qualora  al  28  settembre  1994  abbiano
maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a  37
anni; 
    b) dal 1 gennaio 1996,  qualora  al  28  settembre  1994  abbiano
maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a  31
anni; ((21)) 
    c) dal 1 gennaio 1997,  qualora  al  28  settembre  1994  abbiano
maturato un'anzianita' contributiva o  di  servizio  inferiore  a  31
anni. 
  6. Ai trattamenti pensionistici di anzianita' dei lavoratori di cui
al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11,
comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  se  piu'  favorevoli
rispetto  a  quelli  in  vigore  alla  data   di   decorrenza   della
prestazione. 
  7. Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono  il  requisito
contributivo  massimo  utile  previsto  nei  rispettivi   ordinamenti
antecedentemente alle date indicate alle lettere  a),  b)  e  c)  del
medesimo comma 5, il trattamento pensionistico e' attribuito  con  la
decorrenza  eventualmente  anteriore   stabilita   dalla   disciplina
prevista dagli ordinamenti predetti in materia  di  decorrenza  delle
pensioni di anzianita'. 
  8.  Per  i  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di   cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'   fatta   salva   la
possibilita' di revocare, entro 30 giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, le domande  di  pensionamento  ancorche'
accettate  dagli  enti  di  appartenenza.  Nei  casi  di  domande  di
riammissione presentate ai sensi dei decreti di cui  al  comma  9  da
coloro che siano cessati dal servizio dalla  data  del  28  settembre
1994 la  riammissione  avviene  con  la  qualifica  rivestita  e  con
l'anzianita' di servizio maturata all'atto del collocamento a  riposo
e  con  esclusione  di  ogni  beneficio  economico  e   di   carriera
eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo.  Il
periodo di interruzione per cessazione dal servizio  non  ha  effetti
sulla continuita' del rapporto di impiego  e  viene  considerato,  ai
fini del trattamento economico, equivalente a quello spettante  nelle
posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o  ad  altro
analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti. 
  9. Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, sono
abrogate fermi restando la validita' degli atti e  dei  provvedimenti
adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base
al decreto medesimo ed al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553. 
  10. I lavoratori dipendenti privati e pubblici,  in  possesso  alla
data del 31 dicembre 1993  del  requisito  di  trentacinque  anni  di
contribuzione,  possono  conseguire   i   trattamenti   pensionistici
anticipati di cui al comma 1 a partire dal 1  gennaio  1995,  secondo
criteri da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro  del  tesoro,
entro il limite massimo di onere di  lire  500  miliardi  per  l'anno
1995.  In  sede  di  definizione  del  provvedimento  legislativo  di
riordino di cui al comma 1 ovvero del decreto di cui al  comma  2  si
terra' conto degli effetti derivanti dal presente comma. (4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto (con l'art.  1,  comma  30)
che "Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso  alla
data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di  contribuzione
di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23  dicembre  1994,  n.
724, la decorrenza della pensione, ove non gia' stabilita con decreto
ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma,  e'  fissata  al  1
settembre 1995." 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997,  n.  347
(in G.U. 1a s.s. 26/11/1997, n. 48) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 5,  lettera  b),  della  legge  23
dicembre 1994, n. 724  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica), nella parte  in  cui  differisce  al  1  gennaio  1996  la
corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato
a riposo per dimissioni".