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DECRETO-LEGGE 19 maggio 1997, n. 129

Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonchè disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-5-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 luglio 1997, n. 229 (in G.U. 19/07/1997, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1998)
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Testo in vigore dal:  21-5-1997 al: 19-7-1997
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, al fine di non pregiudicare la funzionalità del servizio scolastico, anche mediante interventi mirati alla riduzione dell'esubero;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di previdenza complementare, al fine di conseguire l'avvio dei fondi pensione, nonché in materia di mobilità lunga, per agevolare i piani di gestione delle esigenze di personale in relazione agli effetti che essi determinano sul piano occupazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto - legge:
Art 1.
Programmazione delle cessazioni dal servizio
del personale del comparto scuola

1. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio scolastico, per il personale del comparto scuola le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza dal 1 settembre 1997, presentate entro il 15 marzo 1997, sono accolte prioritariamente nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico relative all'anno scolastico 1997 - 98 e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale. La graduazione del personale interessato, ove necessario, avrà luogo in base all'età anagrafica.
2. Nel limite numerico massimo del 40% delle cessazioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell'anno scolastico precedente, con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono altresì accolte altre domande di dimissioni anticipate con decorrenza dal1 settembre 1997. A tale fine, le domande di risoluzione del rapporto di lavoro sono ordinate tenendo conto esclusivamente della più elevata età anagrafica degli interessati.
3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio:
a) del personale cessato dal servizio per invalidità derivante o meno da causa di servizio, nonché di personale privo della vista;
b) dei dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 509, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) del personale che si trova nella situazione prevista e disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
4. Fatta salva la possibilità di revoca nel termine stabilito dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel contingente di cui al comma 2, hanno effetto negli anni scolastici successivi, rispettando il criterio di precedenza dell'età anagrafica, nel limite del contingente annuo stabilito al comma 2.
5. Il personale avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza 1 settembre 1997, ai sensi del comma 2, può chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico successivo, ferma restando l'appartenenza dei richiedenti al contingente annuale cui sono assegnati.
6. È sospeso l'accesso al trattamento di pensione fino al raggiungimento dell'età stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio, nei casi di decadenza, nonché negli analoghi casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995.