DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 510

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 (in SO n.209, relativo alla G.U. 30/11/1996, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4
               (Disposizioni in materia di interventi
                      a sostegno del reddito).

  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n. 299,
convertito,  con  modificazioni  dalla  legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole:
"la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle
seguenti:  "fino  e  non oltre il 31 maggio 1995" e "la somma di lire
21,5 miliardi";
    b)  al  comma  17 le parole: "in scadenza alla data del 30 giugno
1994" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro l'anno 1994"
e  le  parole:  "di  ulteriori  quattro  mesi"  sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
    c)  al  comma  18  le  parole:  "di  ulteriori quattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
    d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995".
  2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995,
per   i   lavoratori   rientranti  nell'area  di  applicazione  delle
disposizioni  richiamate  al comma 1, lettere a) e d), il trattamento
straordinario  di  cassa  integrazione  guadagni e' fissato in misura
pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
  3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di
cui  al  testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.
2081/1993   del  Consiglio  del  20  luglio  1993,  per  i  quali  il
trattamento di mobilita' e' scaduto o scade entro il secondo semestre
1994,  il  medesimo  e'  prorogato  sino  al 31 dicembre 1994, previa
domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS da parte dei
soggetti  interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della
legge  4 gennaio 1968 n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione.
  4.  Per  i  lavoratori  beneficiari  del  trattamento  speciale  di
disoccupazione,  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio  1991,  n.  223,  nei  territori  di cui al citato testo unico
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.  218 per i quali il trattamento e' scaduto anteriormente alla data
del 31 dicembre 1994, il medesimo e' prorogato fino a tale data.
  5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1,
del   decreto-legge   26  novembre  1993,  n.  478,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56 e' prorogato al 31
dicembre  1995.  Detti  termini si intendono riferiti alla decorrenza
della  sospensione  dei  lavoratori,  come  desunta  dalla  richiesta
dell'impresa.
  6.  I  periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale
concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge
26  novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge
26  gennaio  1994,  n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31
dicembre   1995,   nonche'   i  periodi  di  durata  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma  2 del
predetto  articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo
di  dodici  mesi,  con  pari  riduzione  del trattamento economico di
mobilita'.  In  tali casi il trattamento e' pari all'80 per cento del
trattamento   straordinario  di  cassa  integrazione  guadagni.  Tale
proroga   non   opera   per   i  lavoratori  che,  interessati  dalle
disposizioni  dei  commi  1,  1-bis  e 2 del predetto articolo 1, non
abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di
mobilita'.
  7.  Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto
nell'articolo  7,  comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato  a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994,
previsto  nel  medesimo  comma,  si  intende riferito alla decorrenza
della  sospensione  dei  lavoratori,  come  desunta  dalla  richiesta
dell'impresa.
  8.  Le  disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre
1993,  n.  559,  vanno  interpretate  quale  formale  declaratoria di
soppressione  del  Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito
dall'articolo  28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per
il  finanziamento  integrativo  dei  progetti  speciali di formazione
professionale,  istituito  dall'articolo  26  della legge 21 dicembre
1978,  n.  845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  236, erano gia' confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993,
nel  Fondo  di  cui  ai  commi  5  e  10  dell'articolo  9 del citato
decreto-legge  n.  148  del 1993. I finanziamenti e le disponibilita'
relative  ai  due  Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente
acquisiti  allo  stesso  Fondo  di cui al comma 5 dell'articolo 9 del
citato  decreto-legge  n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le
somme  eventualmente  gia'  riversate  ai  sensi  dei commi 1 e 2 del
citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo
vengono  riassegnate  ad  apposito capitolo dello stato di previsione
del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, per essere
destinate  al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  ai  fini  dello  svolgimento  delle connesse
attivita'.  Per  lo  svolgimento  del  servizio di cassa del predetto
Fondo  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale puo'
stipulare  convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte
dei  fondi  ai  predetti  istituti  e'  corrispondente  all'effettivo
ammontare dei pagamenti da eseguire.
  9.   L'articolo  5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 va
interpretato nel senso che ai contratti di solidarieta' stipulati nel
periodo  compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995,
che  non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4
dell'articolo   stesso   in  conseguenza  dei  limiti  delle  risorse
finanziarie   preordinate   allo  scopo  nell'ambito  del  Fondo  per
l'occupazione   di   cui   all'articolo   1,   comma  7,  del  citato
decreto-legge  n.  148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto
concerne,  l'entita'  del  trattamento  di integrazione salariale, le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n.  863.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  5, comma 13, del
decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni
dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' incrementato
per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
  10.  Fino  al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla
scadenza  delle  sospensioni  alla  predetta data, come desunta dalla
richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel
campo  di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  o  dell'articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio  1991,  n.  223,  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale  puo' disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi
dell'articolo  1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo 2, comma 2-ter del
decreto-legge   26   novembre   1993,   n.   478,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi
di  fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale
comportano  la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali
di  disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del
trattamento,  del  periodo  di integrazione salariale cosi' concesso.
Entro il 31 dicembre i 995, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,   nel   caso   di  aziende  dichiarate  fallite  nelle  aree
individuate  ai  sensi  degli  obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88,   quando   sussistano   fondate   prospettive   di   ripresa
dell'attivita'   e  di  salvaguardia,  anche  parziale,  dei  livelli
occupazionali,  puo' altresi' disporre, nel limite delle risorse allo
scopo  preordinate,  per  un  importo non superiore a lire 8 miliardi
nell'ambito  del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione
del  beneficio  di  cui  al  presente comma, per lavoratori edili non
aventi  i  requisiti  di  effettiva  prestazione lavorativa presso la
medesima   azienda  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 299 del 1994.
  11.  I  requisiti  di  cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,
della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, si considerano acquisiti dai
lavoratori  con  riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto
presso  le  imprese  dello stesso settore di attivita' che presentino
assetti  proprietari  sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in
rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati
licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
  12.  Ai lavoratori titolari di indennita' di mobilta', con scadenza
entro  il  31  dicembre  1996  e nel limite massimo di 200 unita', da
aziende  ubicate  in  zone  interessate  da accordi di programma gia'
stipulati  ai  sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64,
ed  operanti  alla  data  di  approvazione  dell'accordo  stesso,  il
trattamento  di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio
1991,  n.  223,  e'  prorogato  fino  alla realizzazione dei progetti
previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza
dei  termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge
n. 223 del 1991. (9)
  13.  I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299,  convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  possono  essere  prolungati dal Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei
casi  in  cui  occorra  acquisire,  nel  corso  della  procedura,  le
valutazioni,  in  sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato
di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  14.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  cui  all'articolo 18, primo
comma,  lettera  h),  della  legge  21 dicembre 1978, n. 845, possono
essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che
siano  da  almeno  diciotto  mesi soci di cooperative, non operative,
finalizzate   all'esercizio   di   attivita'   alle  quali  risultino
funzionali   i  profili  professionali  posti  come  obiettivo  delle
attivita'  formative  stesse.  Per  la  individuazione  degli  aventi
diritto,  le  prefetture  competenti per territorio verificheranno la
regolarita'  delle  cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi
dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi. (3)
  15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e successive
modificazioni  e  integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e
di  trasporto  che occupino piu' di cinquanta addetti e' prorogato al
31  dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si
applicano  anche  le  norme  in materia di mobilita' ed indennita' di
mobilita'. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7
dell'articolo  7  della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2,
comma  22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "con
piu'  di  50  addetti"  aggiungere  le  seguenti: "e delle imprese di
vigilanza".
  16.  La  percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento
ordinario  di  disoccupazione  e' stabilita dal 10 gennaio 1995 al 30
per cento.
  17.  E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilita' di iscrizione
alla  lista  di mobilita' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
23  luglio  1991,  n.  223,  prevista  dall'articolo  4, comma 1, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. (8)
  18.  E' differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
  19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2,
comma  1,  del  decreto-legge  21 giugno 1993, n. 199, convertito con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  1993, n. 293, gia' prorogati
dall'articolo  7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
possono  essere  riconosciuti  per un ulteriore periodo di un anno. I
trattamenti  in  questione,  entro il limite massimo di 1.800 unita',
comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono,
altresi',  essere  autorizzati  per un periodo massimo di dodici mesi
nei  confronti di lavoratori gia' in servizio alla data del 1 gennaio
1994  che  siano  licenziati  o sospesi nel corso dell'anno 1995, con
prelazione  per  i  licenziati nel limite massimo di 1.100 unita'. Ai
relativi  oneri  si  provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996
degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1,
comma  4,  del  decreto-legge  21 giugno 1993 n. 199, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  1993, n. 293. Per quanto non
diversamente  disposto continuano a trovare applicazione gli articoli
1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.
  20.  Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "anche se il requisito
occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di decremento di
organico dovuto al pensionamento anticipato".
  21.  L'articolo  5,  comma  8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451,  trova  applicazione, per le domande presentate, con riferimento
ad  esso  prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
anche  nel  caso  in  cui,  in  luogo  degli  accordi di programma di
reindustrializzazione  gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia
stipulato  protocolli  d'intesa  o intese di programma con le regioni
ovvero  le  parti  sociali  per  la  reindustrializzazione delle aree
interessate.  Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede,
con  proprio  decreto,  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale,  in  deroga  alla  normativa  vigente  in  materia  di cassa
integrazione  guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro
del  lavoro e della previdenza sociale puo' altresi' concedere, anche
in  deroga  alla  normativa  vigente, il trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  con decorrenza non successiva al 31 ottobre
1996  e per la durata massima di quindici mesi, a beneficio di unita'
produttive,  diverse  da quelle di cui al periodo precedente, ubicate
nelle   aree   ricomprese  tra  quelle  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236, per le quali il Governo abbia
stipulato,  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto,  un  protocollo  d'intesa  o  una  intesa di programma sulla
reindustrializzazione   con  le  regioni  ovvero  le  parti  sociali.
L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione
guadagni  straordinaria  un  progetto  di  lavori  socialmente utili,
approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in
deroga   all'articolo  1,  un  progetto  elaborato  dall'agenzia  per
l'impiego  e  gestito  dall'impresa.  Nei casi di cui all'articolo 1,
comma  2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di
integrazione   salariale  sono  prorogati  per  dodici  mesi,  previo
incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un
progetto  di  lavori  socialmente utili per i lavoratori interessati.
Per   i   periodi   successivi   alla  concessione  del  trattamento,
l'erogazione di quest'ultimo e' subordinata all'effettivo impegno dei
lavoratori  nel  progetto  di lavori socialmente utili, la cui durata
per  i  lavoratori  collocati in mobilita' puo' essere prorogata, nei
limiti  delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di
iscrizione  nelle  liste  di mobilita', con il diritto dei lavoratori
medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1,
comma  3,  del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali
non  hanno  titolo a percepire l'indennita' di mobilita', con onere a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre
1995 l'impresa puo' riservarsi, nella predetta istanza, di presentare
il  progetto  entro  lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli
interventi  di  cui  al  presente  comma si provvede nei limiti delle
somme  previste  per  tale  finalita'  dall'articolo  5, comma 8, del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' quanto a lire 30 miliardi
a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. (9) (12) ((13))
  22.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto a
comunicare  tempestivamente  al  Comitato tecnico di cui all'articolo
19,  comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai
provvedimenti   adottati   ai   sensi   del  comma  21  ed  ai  sensi
dell'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
che  ne  verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse
disponibili.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale e'
tenuto,  altresi',  a  comunicare  mensilmente  al  predetto Comitato
tecnico   i   dati  relativi  alle  concessioni  dei  trattamenti  di
integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarieta', di
fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.
  23.  Le cessioni di beni relativi ad attivita' produttive dismesse,
effettuate    gratuitamente   nei   confronti   degli   enti   locali
territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale
(ASI),  delle  societa'  di  promozione  a  prevalente partecipazione
pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti
gli  effetti  di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il
valore  fiscalmente  riconosciuto  dei  beni  ceduti  e'  ammesso  in
deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in
parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o
la  revoca  dei  contributi  stessi.  Qualora  dette  cessioni  siano
effettuate  a  favore  di  aree di sviluppo industriale (ASI) di enti
pubblici  diversi  da quelli indicati nell'articolo 3 del testo unico
delle   disposizioni   concernenti   l'imposta  sulle  successioni  e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
e  di societa' di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le
stesse  sono  soggette  agli  altri  tributi  indiretti  sugli affari
relativi  al  trasferimento,  con  esclusione  dell'imposta  comunale
sull'incremento  di valore degli immobili, nella misura fissa di lire
150.000  per  ogni  tributo;  l'imposta  comunale  sull'incremento di
valore  degli  immobili  e'  ridotta  al 25 per cento. In deroga alle
vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera
della   giunta,   sono   autorizzati   ad  accettare  i  beni  ceduti
gratuitamente.  Le  successive  cessioni gratuite dei beni ricevuti a
seguito   di   quanto   sopra  previsto,  ovvero,  la  loro  gratuita
concessione  in  uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono
attivita'  commerciale,  non  sono  soggette  all'imposta  sul valore
aggiunto   e  alle  disposizioni  relative  alle  cessioni  dei  beni
patrimoniali   degli  enti  territoriali,  sono  esenti  dall'imposta
comunale  sull'incremento  di  valore degli immobili, dall'imposta di
registro,  da  quella  sulle  donazioni,  dalle  imposte ipotecarie e
catastali  e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune,
con  delibera della giunta, puo' sospendere l'applicazione di tributi
comunali  per  il  periodo  di  tempo occorrente al risanamento, alla
ristrutturazione  ed  alla  ricollocazione  dei  beni  ceduti.  Nella
delibera  la  giunta  comunale  deve indicare il minor gettito che si
verifica  per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi
comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
  24.  L'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56,  si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti puo'
essere   riferita   anche  a  piu'  unita'  produttive.  La  predetta
disposizione   si   applica  relativamente  agli  accordi  collettivi
stipulati prima del 31 dicembre 1994.
  25.  Sino  al  31  dicembre  1997,  quando  un contratto collettivo
stipulato  presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nei  casi  di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre
1990,  n.  428,  limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura
dell'amministrazione   straordinaria,   a  procedure  concorsuali,  a
fallimento,  nonche' a tutti i casi di cessione o affitto di azienda,
laddove  non  si  riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o
rapporti  di  collegamento  e  controllo  tra l'azienda cessionaria e
quella  cedente,  consente la salvaguardia di un rilevante livello di
occupazione,  avuto  riguardo  anche alle caratteristiche del mercato
del  lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo'  concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente,
che  non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo
8,  comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991,
n.  223,  nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
  26.   Al   fine   di   favorire   l'attuazione   di   programmi  di
ristrutturazione,  riorganizzazione,  conversione  ovvero risanamento
aziendale,  nonche' piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco
di  riferimento  esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze
sul  piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa
ed  alla  sua  collocazione  sul territorio, in merito ai quali siano
stati  stipulati  accordi  con  le  organizzazioni sindacali, in sede
governativa,  prima  del  31  dicembre 1994, e si siano utilizzate le
disposizioni  dell'articolo  7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio
1991,   n.   223,   ovvero  quelle  dell'articolo  3,  comma  4,  del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451, le medesime si applicano ai
lavoratori  collocati  in  mobilita'  entro  il  30 giugno 1997 dalle
imprese  interessate  entro il limite massimo di 10.000 unita'. Per i
predetti  lavoratori collocati in mobilita' per effetto dell'articolo
7,  comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione
le  disposizioni  e  la  disciplina  sulla  pensione di anzianita' in
vigore alla data del 1 settembre 1992.
  27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al
comma  26  debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  entro  il  15  settembre  1995. Il Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la
sussistenza  dei  requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda,
entro  il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilita'
entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unita', il Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale provvede ad assegnare alle
aziende  che hanno gia' presentato la domanda nei termini previsti le
unita'  residue,  in  base  alle  ulteriori  domande presentate dalle
aziende  medesime  entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze
derivanti  dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali gia' posti
a  base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata
accolta  rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui
agli  articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime
aziende,  se  appartenenti  al  settore  della  manifattura  e  della
installazione  di  impianti di telecomunicazioni, possono presentare,
in  relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che
formino  oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni
sindacali,  in  sede  governativa,  una  nuova  istanza,  entro il 31
ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il
Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei
presupposti  richiesti,  assegna  alle  aziende richiedenti le unita'
aggiuntive  entro il limite massimo di 2.000 unita'. Per i lavoratori
collocati  in  mobilita'  ai  fini  del  presente  comma,  gli  oneri
conseguenti  dal  permanere  nelle liste di mobilita', oltre i limiti
previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991,
n.  223,  sono  posti  a  carico  delle imprese, ivi compreso l'onere
relativo   alla   contribuzione   figurativa,   che   a   tal   fine,
corrisponderanno  all'INPS  i  relativi importi, alla fine di ciascun
anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere
per  l'anticipo  del  pensionamento valutato in lire 114 miliardi per
l'anno  2000,  in  lire  233  miliardi  per  l'anno 2001, in lire 176
miliardi  per  l'anno  2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in
lire  118  miliardi  per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno
2005  e'  posto  a  carico  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in
mobilita'  entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unita',
assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  provvede  ad  assegnare  le  unita' residue alle
aziende   appartenenti   al   settore   della   manifattura  e  della
installazione  di  impianti  di  telecomunicazioni  o  ad imprese del
settore   chimico   relativamente,   per  queste  ultime,  ad  unita'
produttive  ubicate  nei  territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2
del  Regolamento  CEE  n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993,
che  presentino  domanda  entro  il 31 gennaio 1997, per i lavoratori
collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997.
  28.  Dopo  il  comma  2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, e' inserito il seguente:
  2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma
1  del  presente  articolo  si  applica  anche  nel  caso  in  cui  i
lavoratori,   le   cui   domande  di  pensionamento  anticipato  sono
selezionate   e   trasmesse  dalle  imprese  ai  competenti  istituti
previdenziali  ai  sensi  del  comma  2, siano collocati in mobilita'
successivamente al 1 gennaio 1995.
  29.  Nel  caso  in cui, a seguito di procedure di mobilita' aperte,
per  piu'  di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi
di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni
e  conclusesi,  entro  il  31  dicembre 1995, con accordi collettivi,
stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori
il  cui  rapporto  venga a cessare, la corresponsione di trattamenti,
aggiuntivi  al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno
il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla
data  di  maturazione  della  pensione  di anzianita' o di vecchiaia,
nonche'  il  subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della
contribuzione  volontaria  dei  predetti  lavoratori, il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo' concedere contributi alle
predette   imprese  con  riferimento  all'onere  della  contribuzione
volontaria  da  esse  sostenuto  per  i primi tre anni. Ai fini della
retribuzione  pensionabile e del versamento dei contributi volontari,
in  deroga  all'articolo  2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito,  con modifcazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
per  i  lavoratori  di  cui  al presente comma che superano il limite
massimo  retributivo  fissato  nella  tabella  F allegata alla citata
legge,   i   versamenti  vanno  calcolati  oltre  l'ulima  classe  di
contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo puo' essere
concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori
che,   entro  il  30  novembre  1996,  maturino  almeno  30  anni  di
contribuzione  comuque utili nell'assicurazione generale obbligatoria
per   l'invalidita',   la  vecchiaia  ed  i  superstiti  o  in  forme
sostitutive  della  medesima  ed  entro il 31 dicembre 1996 inoltrino
domanda  di  prosecuzione  volontaria della contribuzione. Le istanze
delle  aziende  vanno  presentate  al  Ministero  del  lavoro e della
previdenza   sociale   entro   il   15  febbraio  1996.  In  caso  di
insufficienza  delle  risorse  si provvede mediante riduzione lineare
delle  richieste  ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno
1996,  e'  a  carico  del  Fondo  di cui all'articolo 1, comma 4, nel
limite  delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15
miliardi.
  30.  L'Eni S.p.a. e' responsabile in solido del pagamento di quanto
dovuto   agli   enti  previdenziali  dalle  aziende  del  gruppo  che
subentrano,  con  le modalita' stabilite nel comma 29, ai lavoratori,
aventi  i  requisiti  di  cui  al  comma  29  medesimo, che risolvono
consensualmente  il  proprio  rapporto  di  lavoro  in  relazione  ai
riassetti  organizzativi  e  produttivi  del  gruppo  stesso, di' cui
all'articolo   9-ter  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In
tale  caso,  l'ENI  S.p.a.  e'  altresi' responsabile in solido delle
liberalita'  aggiuntive  al trattamento di fine rapporto di lavoro, a
carico  delle  medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di
cui  al  comma  29  e comunque in misura non superiore al trattamento
pensionistico  spettante  alla  data  di  maturazione del trattamento
medesimo.
  31.   Al   fine   di  proseguire  nel  riordino  dell'attivita'  di
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  ed assimilabili, speciali,
tossici  e  nocivi nelle regioni, ove e' stato dichiarato lo stato di
emergenza,  i  lavoratori  dipendenti o gia' dipendenti da discariche
autorizzate,  che  siano state o che saranno progressivamente chiuse,
nella  prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attivita'
di  smaltimento  dei  rifiuti  nel  quadro del generale riassetto del
settore,  sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non
antecedentemente  al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilita' sino al
31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennita'
prevista  dalla  normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato
nell'articolo  8  della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento
alla  permanenza  nelle  liste  anche  oltre  la predetta data del 31
dicembre  1997.  L'iscrizione  dei suddetti lavoratori nelle liste di
mobilita'  avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da
licenziare  inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai
singoli lavoratori gia' licenziati, da parte del Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale,  che provvedera' nel limite massimo di
spesa   di   20   miliardi,  ivi  compresi  gli  oneri  previdenziali
figurativi.  Gli  oneri  di cui al presente comma sono posti a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.(8)(10)
  32.  I  soggetti  chiamati  a  gestire,  allestire  e  costruire le
discariche  sia  direttamente che in regime di convenzione, appalto o
sub-appalto  in esercizio provvisorio nonche' gli impianti definitivi
di  nuova  costituzione,  ivi  compresi  le  attivita'  e  i  servizi
collegati,  come  individuati con decreto del Ministro dell'ambiente,
assumono,  in  via  prioritaria,  in deroga alla normativa vigente in
materia  di  avviamento  al  lavoro,  il personale di cui al comma 31
secondo  criteri  che verranno stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  33.  Il  Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati
possono   presentare,   enro  il  30  giugno  1996,  alla  competente
commissione  regionale  per l'impiego progetti per lavori socialmente
utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine
di  non  disperdere  la  professionalita'  dei  predetti  lavoratori,
possono  organizzare  altresi'  appositi  corsi di aggiornamento e di
specializzazione  professionale  sulle nuove tecnologie di raccolta e
trattamento dei rifiuti.
  34.  La  durata  dell'intervento  salariale  di cui all'articolo 7,
comma,  10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in
deroga  ai  limiti  di  cui  all'articolo  1, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
  35.  I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
  36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo  le  parole:  "e  degli  operatori  turistici"  sono inserite le
seguenti: "nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto" e dopo
le  parole:  "31  dicembre 1997" sono inserite le seguenti: "e per le
imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996".
  37.  Il  fondo  per  lo  sviluppo  di  cui  all'articolo  1-ter del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236, e' incrementato di lire 100
miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
  38.  All'articolo  9,  comma  1,  lettera d), della legge 23 luglio
1991,  n,  223, le parole: "preventiva comunicazione" sono sostituite
dalle seguenti: "comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione".
  39.  Fatto  salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31
all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato
in  complessive  lire  1.116  miliardi  per  l'anno 1995, in lire 748
miliardi  per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in
lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:
    a)  quanto  a  lire  717  miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti  iscritti  sui  capitoli  1176  e  3664  dello  stato di
previsione  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno  1995  nonche'  a  carico  del  capitolo  7765  dello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro  per  il  medesimo  anno,
rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per
lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente
utilizzo  delle  disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25
della  legge  21  dicembre  1978, n. 845, e sucessive modificazioni e
integrazioni.  Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato  per  essere  riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione  dei  Ministeri  interessati;  quanto a lire 31 miliardi a
valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  13 del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451;  quanto a lire 330 miliardi
mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese
previste per i trattamenti di integrazioni salariale;
    b)  quanto  a  lire  748  miliardi  per  l'anno  1996, a lire 740
miliardi  per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno
1998  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale  1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1996,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23  maggio  1997,  n. 135, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "I
corsi   organizzati  ai  sensi  del  comma  14  dell'articolo  4  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo
pari  ad  un  terzo  dell'originaria  durata,  al  fine di consentire
l'espletamento    delle   relative   attivita'   di   valutazione   e
certificazione  dei  risultati formativi, secondo direttrici adeguate
alle potenzialita' del mercato del lavoro locale".
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L.  20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il
termine  previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17,
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, relative alla
possibilita'  di  iscrizione  nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati  per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano
fino a quindici dipendenti, e' prorogato al 31 dicembre 1998".
  Ha  inoltre  disposto (con l'art. 1, comma 5) che " Le disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608,  relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti
da  discariche  autorizzate  e  iscritti nelle liste di mobilita' non
antecedentemente  al 1 gennaio 1996, si interpretano nel senso che la
percezione  della  relativa indennita' non e' subordinata al possesso
dei  requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma
1,  della  legge  23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
Fermo  restando  il  limite  massimo  di spesa di cui all'articolo 4,
comma  31,  del  citato  decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di
scadenza  per  l'iscrizione  nelle liste di mobilita' e' prorogato di
dodici mesi."
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AGGIORNAMENTO (9)
  Il D.L. 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
5  giugno  1998,  n. 176, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera
a))  che " Sono prorogati di ulteriori dodici mesi e nei confronti di
un  numero  di  soggetti  fino  ad  un  massimo  di  3.500  unita'  i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' di
cui   all'articolo   4,   comma  21,  terzo  e  quinto  periodo,  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo
1998  per  effetto  di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre
1997,  nella  misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la
proroga  dei  trattamenti  di  integrazione  straordinaria  salariale
comporta  una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita',
ove spettante".
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  1-novies,  comma  1)  che " Il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale puo' concedere i
trattamenti  previsti  dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre  1996,  n.  608,  fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle
risorse  disponibili  nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
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AGGGIORNAMENTO (10)
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 62, comma 1)
che " Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilita'
ai sensi dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.  608,  limitatamente  a  lavoratori  dipendenti  o gia' dipendenti
anteriormente  alla  data  del  31  ottobre  1998, e' prorogato al 31
dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di cui al medesimo articolo
4,  comma 31, secondo periodo, e' incrementato da 20 a 30 miliardi di
lire".
  Ha  inoltre  disposto  (con l'art. 62, comma 2) che " L'articolo 4,
comma  31,  del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, si interpreta
nel senso che il diritto a percepire l'indennita' di mobilita', per i
lavoratori  interessati, non e' subordinato al possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni."
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AGGGIORNAMENTO (12)
  La  L. 14 maggio 1999, n. 144 ha disposto 8con l'art. 45, comma 17,
lettera  e))  che  "  sono  prorogati  fino al 31 dicembre 1999 e nei
confronti  di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unita', i
trattamenti  straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di
cui   all'articolo   4,   comma  21,  terzo  e  quinto  periodo,  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel
limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236;  la  proroga  dei trattamenti straordinari di
integrazione  salariale  comporta  una  pari riduzione del periodo di
trattamento di mobilita', ove spettante".
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AGGIORNAMENTO (13)
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 62, comma 1,
lettera   b))  che  "il  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  e  di  mobilita'  di  cui all'articolo 4, comma 21, terzo,
quinto  e  sesto  periodo,  del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e  successive  modificazioni,  nei  confronti di un numero massimo di
2500 unita', nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni".