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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 471

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2024)
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vigente al 24/12/2019
  • Articoli
  • SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
    E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
    Capo I
    Sanzioni in materia di imposte dirette
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTA SUL
    VALORE AGGIUNTO
    Capo II
    Sanzioni in materia di imposta sul valore
    aggiunto
  • 5
  • 6
  • 7
  • SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
    E DI IMPOSTA SUL
    VALORE AGGIUNTO
    Capo III
    Disposizioni comuni alle imposte dirette
    e
    all'imposta sul valore aggiunto
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE
  • 13
  • 14
  • 15
  • DISPOSIZIONI COMUNI
  • 16
  • 17
Testo in vigore dal: 1-1-2016
al: 28-12-2023
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23  dicembre
1996, n. 662, recante delega al Governo per  l'emanazione  di  uno  o
piu'  decreti  legislativi  per  l'adeguamento   delle   disposizioni
sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di  imposta,
ai principi e criteri direttivi stabiliti con il decreto  legislativo
recante  principi   generali   della   revisione   organica   e   del
completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 13 giugno 1997; 
  Acquisito il parere  della  commissione  parlamentare  istituita  a
norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 dicembre 1997; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del  bilancio  e  della
programmazione economica; 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
(Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui  redditi  e
         dell'imposta regionale sulle attivita' produttive). 
 
  1. Nei casi di omessa presentazione  della  dichiarazione  ai  fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, si applica la sanzione amministrativa dal  centoventi  al
duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte  dovute,  con
un minimo di euro 250. Se non sono  dovute  imposte,  si  applica  la
sanzione da euro 250 a euro 1.000.  Se  la  dichiarazione  omessa  e'
presentata dal contribuente entro il termine di  presentazione  della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo  e,  comunque,
prima  dell'inizio   di   qualunque   attivita'   amministrativa   di
accertamento di cui abbia avuto formale  conoscenza,  si  applica  la
sanzione  amministrativa  dal  sessanta  al  centoventi   per   cento
dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  euro  200.  Se
non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro  150  a  euro
500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute  imposte  possono
essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti  obbligati
alla tenuta di scritture contabili. 
  2. Se nella  dichiarazione  e'  indicato,  ai  fini  delle  singole
imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore
a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta
o un credito superiore a quello spettante,  si  applica  la  sanzione
amministrativa dal novanta al centoottanta per  cento  della  maggior
imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.  La  stessa
sanzione si applica se  nella  dichiarazione  sono  esposte  indebite
detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche
se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 
  3. La sanzione di cui al comma precedente e' aumentata della  meta'
quando  la  violazione   e'   realizzata   mediante   l'utilizzo   di
documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante  artifici
o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 
  4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma  2
e' ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito
accertati  sono  complessivamente  inferiori   al   tre   per   cento
dell'imposta e del credito  dichiarati  e  comunque  complessivamente
inferiori a euro 30.000. La medesima  riduzione  si  applica  quando,
fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedelta' e' conseguenza  di  un
errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi  di
reddito, purche' il componente  positivo  abbia  gia'  concorso  alla
determinazione  del  reddito  nell'annualita'   in   cui   interviene
l'attivita' di accertamento o in una precedente. Se non vi  e'  alcun
danno per l'Erario, la sanzione e' pari a euro 250. 
  5. Per maggiore imposta si intende la  differenza  tra  l'ammontare
del tributo liquidato in base all'accertamento e  quello  liquidabile
in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli  36-bis  e  36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600. 
  6.  In  caso  di  rettifica  del  valore  normale  dei  prezzi   di
trasferimento  praticati  nell'ambito   delle   operazioni   di   cui
all'articolo  110,  comma  7,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  da  cui  derivi  una  maggiore
imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al  comma  2
non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o  verifica
o  di  altra  attivita'   istruttoria,   il   contribuente   consegni
all'Amministrazione  finanziaria  la   documentazione   indicata   in
apposito  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate
idonea a consentire il riscontro della conformita' al valore  normale
dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione  prevista  dal  provvedimento  di   cui   al   periodo
precedente  deve  darne  apposita  comunicazione  all'Amministrazione
finanziaria secondo le modalita' e i termini ivi indicati; in assenza
di detta comunicazione si rende applicabile la  sanzione  di  cui  al
comma 2. 
  7. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, se  nella  dichiarazione  dei  redditi  il  canone
derivante dalla  locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo  non  e'
indicato o e' indicato in misura inferiore  a  quella  effettiva,  si
applicano  in  misura  raddoppiata,  rispettivamente,   le   sanzioni
amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2. 
  8. Se le violazioni previste nei commi 1  e  2  riguardano  redditi
prodotti all'estero, le sanzioni  sono  aumentate  di  un  terzo  con
riferimento alle imposte o alle  maggiori  imposte  relative  a  tali
redditi. 
                                                          (20) ((21)) 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n.  148,  ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma
36-vicies ter) che "Per gli esercenti imprese o  arti  e  professioni
con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro  i
quali  per  tutte  le  operazioni   attive   e   passive   effettuate
nell'esercizio dell'attivita' utilizzano esclusivamente strumenti  di
pagamento diversi  dal  denaro  contante  e  nelle  dichiarazioni  in
materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano
gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori  finanziari
di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  605,  in  corso  nel  periodo  di
imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e  6
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono  ridotte  alla
meta'". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 282) che "La sanzione di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471,  non  si
applica alle rettifiche del valore della produzione netta di  cui  al
comma 281"; 
  - (con l' art.  1,  comma  283)  che  "La  non  applicazione  delle
sanzioni di cui  al  comma  282  e'  limitata  ai  periodi  d'imposta
successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007  fino  al
periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore  della
presente legge, siano decorsi i termini per  la  presentazione  della
relativa dichiarazione"; 
  - (con l'art. 1, comma 284) che "Le disposizioni dei  commi  282  e
283 non si applicano se  la  sanzione  e'  gia'  stata  irrogata  con
provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di  entrata
in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che la presente  modifica  si  applica  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  la
presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2016.