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DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1996, n. 535

Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonchè interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/2005)
Testo in vigore dal: 29-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni   per   agevolare   il   completamento   della   riforma
dell'ordinamento portuale;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di provvedere in
ordine  alla  copertura delle spese connesse all'imposizione di oneri
di  servizio  pubblico  per  servizi  aerei  di  linea di particolare
rilevanza  sociale, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n.
2408 del Consiglio del 23 luglio 1992, e di completare gli interventi
a  favore  delle  imprese  cantieristiche  ed  armatoriali al fine di
fronteggiare la forte concorrenza dei mercati internazionali;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza, in
attesa  di definire il trasferimento alle regioni dei fondi necessari
per  l'esercizio  delle  funzioni  delegate  sulle  aree  del demanio
marittimo  destinato  ad uso turistico-ricreativo, di consentire alle
medesime  regioni  la  possibilita' di avvalersi delle capitanerie di
porto,  anche al fine di assicurare la continuita' delle attivita' da
questa espletate;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con i
Ministri  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, del tesoro e del
bilancio  e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori
pubblici,  per  la  funzione  pubblica e gli affari regionali, per la
solidarieta'   sociale,  della  sanita'  e  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali;
                                EMANA
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
          Interventi urgenti a favore del settore portuale,
                     marittimo e dell'armamento
  1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo  1990,  n.  58,  e'  integrato di 1.000 unita' relativamente ai
lavoratori  ed  ai  dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi
compresi  quelli  della Compagnia carenanti del porto di Genova e del
Fondo  istituti  contrattuali  lavoratori portuali in liquidazione di
cui  all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990,
e  di  ulteriori  1.000 unita' relativamente ai dipendenti degli enti
portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine
del  31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995
ed al 31 dicembre 1996.
  2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti
e  della  navigazione,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente decreto, individua termini, criteri e modalita',
riconoscendo  priorita',  nell'ambito  delle  eccedenze  di  ciascuna
dotazione  organica  delle  compagnie e gruppi portuali, a coloro che
hanno  presentato  la  domanda  e  maturato  i  requisiti entro il 31
dicembre  1992.  Con  decreto  determina  le  dotazioni  organiche  e
relative  eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali,
sulla  base  di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di
esodi  predisposti  da  parte  degli  enti interessati, tenendo conto
dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai
lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato
i  requisiti  entro  il  31  dicembre  1993 e' consentito il recupero
volontario   delle   marche   contributive  relative  al  periodo  di
occasionalato,  senza  onere  per  lo  Stato.  E'  fatto  divieto  di
procedere ad assunzione in presenza di eccedenze.
  3.  Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le
esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza
del  settore,  il  beneficio  del  pensionamento anticipato di cui al
comma  1,  e'  integrato  di  ulteriori  900  unita' relativamente ai
lavoratori  e  dipendenti  delle  compagnie  e  gruppi  portuali, ivi
compresi  quelli  della  Compagnia  carenanti  del  porto  di Genova,
trasformati  in  impresa  ai  sensi  dell'articolo  21 della legge 28
gennaio  1994,  n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del
presente decreto, nonche' di ulteriori 150 dipendenti delle autorita'
portuali  di  cui  all'articolo  6 della citata legge n. 84 del 1994,
intendendosi  i  termini  del 31 dicembre 1995 e del 31 dicembre 1996
prorogati al 31 marzo 1997.
  4. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni
organiche  degli  enti  portuali  e delle aziende dei mezzi meccanici
alle  effettive necessita' con riguardo anche alla costituzione delle
Autorita'  portuali,  gli  enti  portuali  e  le  aziende  dei  mezzi
meccanici  ovvero  le Autorita' portuali che agli stessi succederanno
sono autorizzati ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire
dimissioni  incentivate  di  personale non posto in prepensionamento.
Gli  oneri  conseguenti  sono  posti  a carico dei bilanci degli enti
portuali  e  delle aziende dei mezzi meccanici, ovvero delle relative
Autorita'   portuali,   fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  1
dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994 in tema di trattamento di
fine  rapporto  e non debbono comportare modifiche peggiorative delle
previsioni di bilancio 1996/1997.
  5.  Le  Autorita'  portuali,  nei  limiti  delle  disponibilita' di
bilancio  possono  prevedere  incentivi economici, sino ad un massimo
corrispondente  al  trattamento retributivo annuo lordo, a favore dei
dipendenti  degli  enti  portuali e delle aziende dei mezzi meccanici
cui  l'Autorita' portuale e' subentrata, che intendono costituirsi in
societa'  o  cooperative per l'espletamento delle operazioni portuali
di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
  6. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti
e  della  navigazione,  con  decreto  da emanarsi entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, individua
termini,  criteri  e  modalita',  riconoscendo priorita', nell'ambito
delle  eccedenze  di  ciascuna  dotazione  organica delle compagnie e
gruppi  portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato
i  requisiti  entro  il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e
della   navigazione,   con  proprio  decreto,  determina  altresi  le
dotazioni  organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie
e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalita' indispensabili
al  funzionamento  dei  servizi e del contingente necessario, nonche'
delle  esigenze  operative  di  ciascun  porto.  Ai  lavoratori delle
compagnie  e  gruppi  portuali  che  non abbiano maturato i requisiti
entro il 31 dicembre 1995, e' consentito il recupero volontario delle
marche contributi ve relative al periodo di lavoro occasionale, senza
onere   per   lo  Stato.  Possono  essere  ammessi  al  pensionamento
anticipato  i  soli dipendenti delle Autorita' portuali che risultino
in  esubero  rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa
deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera i), della legge
28  gennaio  1994, n. 84. E' fatto divieto di procedere ad assunzioni
in eccedenza alle dotazioni organiche.
  7.  Per  le  finalita'  di  cui ai commi 1, 2, 3, 6 si applicano le
disposizioni   di   cui   all'articolo   3,  commi  1-bis  e  8,  del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-bis e 9, commi
1,  4,  5,  6,  8  e  9,  del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
Ai  lavoratori  e  dipendenti,  posti in pensionamento anticipato, e'
concesso   l'aumento  dell'anzianita'  contributiva  per  un  periodo
massimo  di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la
data  di  risoluzione  del  rapporto  o  di cancellazione dai ruoli e
quella  di  raggiungimento  del  sessantesimo anno di eta', ovvero al
periodo  necessario  al  compimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale.  Ai  trattamenti  pensionistici  di  cui  al  presente
articolo  si  applicano  i  vigenti  regimi  di  incumulabilita' e di
incompatibilita'   previsti   per   i  trattamenti  pensionistici  di
anzianita'.  Per  i  lavoratori  titolari  di  pensioni  o assegni di
invalidita'  a  carico  dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti
per   il   pensionamento  anticipato,  l'accoglimento  della  domanda
comporta  la  corresponsione  di un supplemento di pensione secondo i
criteri  e  le  condizioni  di  cui al presente comma. Il trattamento
pensionistico  del  personale  iscritto alla CPDEL terra' conto degli
eventuali  elementi  retributivi sinora non compresi nel computo e di
fatto  corrisposti,  previo  versamento volontario dei relativi oneri
contributivi  da  parte  dei  lavoratori posti in prepensionamento ai
sensi del presente decreto.
  8.  Le  disposizioni  dell'articolo  11,  comma  16, della legge 24
dicembre  1993,  n.  537,  e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8
agosto  1995,  n.  335,  non  si  applicano  al  personale  posto  in
pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto.
  9. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6,
comma  17,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per
il  medesimo  periodo  1994-1996,  anche ai dipendenti delle societa'
Sidermar   di  navigazione,  Sidermar  trasporti  costieri,  Sidermar
servizi  accessori,  Almare,  Interlogistica  e  Societa' finanziaria
marittima (Finmare), nonche' delle societa' Italia e Lloyd Triestino,
intendendosi   il   trattamento  di  pensione  liquidato  sulla  base
dell'anzianita'  contributiva,  aumentata di un periodo pari a quello
compreso  tra  la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella
del  conseguimento  del  sessantesimo  anno di eta', ovvero del minor
periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione
previdenziale.  Per  i  lavoratori  marittimi  titolari di pensioni o
assegni  di  invalidita' a carico dell'INPS, per i quali sussistono i
requisiti  per  il  pensionamento  anticipato,  l'accoglimento  della
domanda  comporta  la  corresponsione  di  un supplemento di pensione
secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma.
  10.  Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai
commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonche' quelli derivanti dall'attuazione del
comma  4  dell'articolo  24  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
posti  a  carico  della  gestione  commissariale  del  Fondo gestione
istituti  contrattuali  lavoratori  portuali  in  liquidazione e sono
rimborsati  agli  istituti  previdenziali di competenza sulla base di
apposita rendicontazione annuale.
  11.  L'onere  connesso  alla corresponsione del trattamento di fine
servizio  delle  indennita'  contrattuali  e  del trattamento di fine
rapporto    relativi    al   pensionamento   anticipato   a   favore,
rispettivamente,  dei  lavoratori  e dei dipendenti delle compagnie e
gruppi   portuali,   nonche'   dei   lavoratori   dell'ex  gruppo  di
portabagagli  di  Olbia  e  di  Porto Torres gia' in quiescenza e non
ancora  liquidati  a  tale  titolo, fa carico alla gestione di cui al
comma  10.  A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede,
con  le  modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n.  58,  alla  contrazione  di un mutuo per un importo pari a lire 91
miliardi.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 3, comma primo, del
decreto-legge  6  aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  23  maggio  1983,  n. 230, e le successive disposizioni
relative  alla  corresponsione  delle competenze dovute ai dipendenti
delle  compagnie  e  gruppi  portuali  si  intendono riferite al solo
trattamento  di  fine  rapporto.  L'onere connesso alle competenze di
fine  servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei
mezzi  meccanici e' a carico della gestione del Fondo di cui al comma
10  nell'ambito  dei  piani  triennali  di  esodo  di cui al comma 2,
limitatamente  agli  enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che
non  abbiano  gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze
di cui al presente comma, ivi comprese quelle gia' corrisposte a tale
titolo,   non   sono  soggette  a  rivalutazione  o  ad  altri  oneri
finanziari.((4))
  12.  La  gestione  commissariale  del  Fondo  di cui al comma 10 e'
autorizzata  ad  erogare  alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla
base  di  apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del
trattamento  di  fine  servizio  maturato  al  31  gennaio  1990  dai
lavoratori  portuali  per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La
medesima  gestione e' autorizzata, altresi', a rimborsare all'INPS la
somma  di  30.705.765.778  ad  esso dovuta a titolo di maggiori oneri
connessi  al  pensionamento  anticipato  dei  lavoratori e dipendenti
delle  compagnie  portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge
22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.
  13.  I  termini per la presentazione delle domande per l'attuazione
degli  interventi  di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 15
dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, nonche' le
sospensioni   dal   lavoro   sono  prorogati  al  31  dicembre  1996,
intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo
scopo.
  14.  Il  beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla
legge  5 novembre 1992, n. 428, e' concesso nell'anno 1994 nel limite
di   ulteriori  1.800  unita',  ivi  compresa  la  regolazione  delle
eccedenze  dell'anno  1993.  Detto  beneficio, qualora non utilizzato
pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il
relativo  onere  e' a carico della gestione del Fondo di cui al comma
10 ed e' rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione.
  15.  Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  24  marzo  1990,  n.  58,  provvede  agli  adempimenti
contrattuali  inerenti  la  prosecuzione della Gestione della casa di
soggiorno  per  lavoratori  portuali  in Dovadola fino al 31 dicembre
1995.  L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo,
e' posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 10.
  16.  Per l'attuazione dei commi 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di
cui  al comma 10, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi
per  ciascuno  degli  anni  1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60
miliardi per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si
provvede  a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  17.  Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli
enti  portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici ai sensi del comma
11,  dalle  organizzazioni  portuali, ai sensi dell'articolo 28 della
legge  28  gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di
impresa.
  18. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine
servizio  e  delle  indennita' contrattuali e del trattamento di fine
rapporto    relativa    al   pensionamento   anticipato   a   favore,
rispettivamente  dei  lavoratori  e  dei dipendenti delle compagnie e
gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma
10  provvede  anche  attraverso  la  contrazione  di  ulteriori mutui
decennali con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22
gennaio  1990,  n.  6,  convertito, con modificazione, dalla legge 24
marzo  1990,  n.  58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1,
del   decreto-legge   6   aprile   1983,   n.  103,  convertito,  con
modificazione,  dalla  legge  23 maggio 1983, n. 230, e le successive
disposizioni  relative alla corresponsione delle competenze dovute ai
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al
solo  trattamento  di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorita'
portuali  la  corresponsione  del  trattamento  di fine rapporto e' a
carico  della gestione delle autorita' medesime. Le competenze di cui
al  presente  comma,  ivi  comprese  quelle  gia'  corrisposte a tale
titolo,   non   sono  soggette  a  rivalutazione  o  ad  altri  oneri
finanziari.
  19.  E'  concessa  per  il  secondo  semestre  1996,  a  favore dei
lavoratori  e  dipendenti  delle  compagnie  e  gruppi  portuali, ivi
compresi  quelli  della  Compagnia  carenanti  del  porto  di Genova,
trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n.
84,  come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del presente decreto,
la   proroga   del   beneficio   di  integrazione  salariale  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  lettera  b), del decreto-legge 13 luglio
1995,  n.  287,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995,  n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unita' al cui rimborso a
favore  dell'INPS  provvede  la  gestione commissariale sulla base di
apposita  rendicontazione.  Detto  beneficio,  qualora non utilizzato
pienamente nell'anno 1996, e' prorogato fino al 30 giugno 1997.
  20.  Il commissario liquidatore, provvede altresi', all'intervento,
valutato  in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento
per   la   concessione   di  un  contributo  equivalente  all'importo
complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996
nei  confronti  della  gente  di  mare, ai sensi dell'articolo 23 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Detto beneficio e' previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle
condizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  4, del decreto-legge 13
luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.(3)
  21.  Al  fine di favorire l'efficienza ed operativita' del servizio
escavazione  porti,  di  cui  all'articolo  26 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui comma 10, e'
autorizzato,  anche  mediante  la  contrazione  di  mutui  secondo le
modalita'  di  cui  al comma 11, ad effettuare interventi valutati in
complessive  lire  20.000  milioni,  per  il  potenziamento dei mezzi
effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti
mezzi,  nonche'  per  la  ristrutturazione  dei  cantieri. Il gettito
derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali,
con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di
escavazione   dei  porti  marittimi  nazionali,  nonche'  il  gettito
scaturente  dai  canoni  di autorizzazioni per operazioni portuali di
cui  all'articolo  16  della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei
porti  non sedi di Autorita' portuali, affluisce su apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato
di  previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il
funzionamento  del  servizio  medesimo  di  escavazione.  Nei casi di
necessita'  e  di  urgenza  le risorse finanziarie di cui al presente
comma  possono  essere  utilizzate  anche  per  il  noleggio di mezzi
effossori,  a  scafo  nudo,  ovvero se necessario armati, in Italia e
all'estero.
  21-bis.  Nella  stipula  di  convenzioni  con altre amministrazioni
statali,  con  enti  pubblici  e con i privati per l'espletamento del
servizio  di  escavazione  dei  porti marittimi nazionali puo' essere
previsto  che  ai  fini  di  una  maggiore produttivita' del servizio
medesimo  le  stesse  amministrazioni  statali, gli enti pubblici e i
privati  provvedano direttamente alla corresponsione delle competenze
accessorie ovvero di una parte delle stesse a favore del personale da
adibire al lavoro oggetto della convenzione.
  21-ter.  L'articolo  17  della  legge  28  gennaio  1994, n. 84, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  17.  -  (Disciplina  della  fornitura  del lavoro portuale
temporaneo).  -  1.  In  attesa  dell'entrata  in  vigore delle norme
disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e
della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369:
    a)  le  Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita'
marittime  promuovono  la  costituzione  di  un  consorzio volontario
aperto  a  tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine
esclusivo  di  agevolare  lo  svolgimento  delle  fasi  delle imprese
consorziate  caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di
mano  d'opera.  Le  Autorita'  portuali  o, laddove non istituite, le
Autorita'   marittime   possono   autorizzare   una  o  piu'  imprese
consorziate,  anche  in  deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre
1960,  n.  1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a
favore  di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla
citata  legge  n.  1369  del  1960  puo' essere concessa unicamente a
imprese  consorziate  dotate  di adeguato personale e risorse proprie
con  specifica  caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione
delle  operazioni  portuali,  tenendo conto delle eccedenze risultate
dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte
dalla presente legge;
    b)  qualora  non  si  addivenga  alla  costituzione del consorzio
volontario  di  cui alla lettera a), ovvero qualora a detto consorzio
non  partecipi  la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16,
18 e 21, le Autorita' portuali o, laddove non istituite, le Autorita'
marittime,   che   ravvisino   l'esigenza  di  soddisfare  variazioni
imprevedibili  di domanda di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per
l'erogazione  di  mere  prestazioni  di mano d'opera. Tale Agenzia e'
l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di
mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito
portuale  in  cui  e'  istituito,  ed  e' tenuto a fornire, ad eguali
condizioni,  l'erogazione  delle  suddette  prestazioni  a  tutte  le
imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.
    2.  In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi, il
personale   da   avviare  quotidianamente  in  regime  di  temporanea
prestazione   di  mano  d'opera  e'  fornito  dalle  imprese  di  cui
all'articolo 21, lettera b). Con decreto del Ministro dei trasporti e
della  navigazione,  di  concerto  con il Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  da emanare entro il 31 marzo 1997, sono dettate
le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al
presente  articolo. Lo schema di decreto e' trasmesso alla Camera dei
deputati  e  al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima
della  scadenza  del  termine  per  la  sua emanazione. Le competenti
Commissioni parlamentari si esprimono nei successivi trenta giorni.
    3.  Gli  appalti  di servizi compresi quelli ad alto contenuto di
mano  d'opera  forniti  dalle societa' derivanti dalla trasformazione
disposta   dall'articolo   21   non  rientrano  nel  divieto  di  cui
all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960.
  22. Per l'attuazione dei commi 3 e 6 e da 18 a 21 sono autorizzati,
in favore, della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10,
ulteriori  limiti  di  impegno  decennali  di lire 30.000 milioni per
ciascuno degli anni 1997 e 1998, restando per tali anni confermata la
gestione  commissariale.  Al  relativo  onere  di  30.000 milioni per
l'anno  1997  e  di  lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede
mediante  corrispondente  utilizzo  delle  proiezioni  per  gli  anni
medesimi  dello  stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1996-1998  al  capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il  D.l. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che
"Il  contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21
ottobre  l996,  n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre  1996, n. 647, e' prorogato, per l'anno 1997, a favore delle
imprese  armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'articolo
1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343."
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale con sentenza 14 - 20 luglio 1999, (in G.U. 1a
s.s. 28/7/1999, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale
dell'art.  1, comma 11, ultimo periodo, del d.-l. 21 ottobre 1996, n.
535   (Disposizioni   urgenti  per  i  settori  portuale,  marittimo,
cantieristico  ed  armatoriale,  nonche'  interventi  per  assicurare
taluni  collegamenti  aerei),  convertito,  con  modificazioni, nella
legge 23 dicembre 1996, n. 647, nella parte in cui, stabilendo che le
competenze  spettanti ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e
gruppi  portuali  non  sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri
finanziari, esclude in caso di ritardo ingiustificato la liquidazione
di   qualsiasi  somma  a  titolo  di  rivalutazione  monetaria  e  di
interessi."