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DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1990, n. 6

Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/1/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1990, n. 58 (in G.U. 24/03/1990, n.70).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
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Testo in vigore dal:  24-12-1996
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Art. 4

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della marina mercantile, è nominato un commissario liquidatore ed è stabilito il relativo compenso. Il commissario resta in carica fino al 31 dicembre 1992, con il compito di:
a) svolgere tutte le operazioni relative agli adempimenti in scadenza al 31 dicembre 1992, ivi compresi gli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al predetto termine;
b) provvedere alla redazione del conto consuntivo del Fondo per l'esercizio 1989 e successivi;
c) provvedere alla accensione dei mutui previsti dal comma 7, il cui importo affluisce ad apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestata al Fondo gestione in liquidazione. Detto Fondo è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e ad esso si applicano tutte le disposizioni che regolano il sistema di tesoreria unica.
((3))
2. La vigilanza sulla gestione liquidatoria viene esercitata da un collegio sindacale composto da tre membri, di cui due scelti tra funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e uno del Ministero della marina mercantile. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla nomina dei componenti del collegio e viene fissata la misura del compenso annuo spettante ai componenti medesimi. Il presidente del Collegio è scelto tra i funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro. Per i restanti membri è nominato un supplente. L'onere connesso al funzionamento degli organi fa carico alla contabilità indicata al comma 1, lettera c).
3. A decorrere dal 1' gennaio 1993, la gestione di liquidazione è assunta dall'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
4. Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione il predetto Ispettorato può avvalersi del personale di cui all'articolo 1, comma 2.
5. Entro il 31 marzo 1993, il commissario liquidatore è tenuto a presentare all'Ispettorato generale di cui al comma 3 tutti gli atti e la documentazione previsti dall'articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, unitamente ad una relazione del collegio sindacale.
6. Entro la stessa data del 31 marzo 1993 cessa dall'incarico il collegio sindacale di cui al comma 2.
7. Per l'attuazione del presente decreto è autorizzata la contrazione di mutui con le sezioni di credito per le opere pubbliche, il CREDIOP e l'IMI, anche in deroga ai rispettivi statuti, in ragione di lire 550 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e nel limite di lire 650 miliardi per l'anno 1992, il cui onere di ammortamento per capitale ed interessi è assunto a carico dello Stato con rimborso dal 1' gennaio dell'anno successivo a quello di stipula dei mutui stessi.
8. All'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 7, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 180 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Norme per il rinnovamento della gestione degli istituti contrattuali lavoratori portuali (ammortamenti mutui)".
9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (2)


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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 gennaio 1994, n. 84 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che il commissario liquidatore di cui al presente articolo, ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.


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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che il commissario liquidatore di cui al comma 1 del presente articolo provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della Gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995.