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DECRETO-LEGGE 22 gennaio 1990, n. 6

Soppressione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e interventi in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/1/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1990, n. 58 (in G.U. 24/03/1990, n.70).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1996)
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Testo in vigore dal:  24-12-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché dei dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, dei lavoratori degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1992 nel limite di 1.500 unità per il 1990, 1.000 per il 1991 e 1.500 per il 1992.
Una quota delle suddette 4.000 unità, fino al limite massimo di 650, è riservata per il triennio medesimo al personale degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici. Qualora detto beneficio non sia utilizzato pienamente entro il 31 dicembre 1992, tale termine viene prorogato al 31 dicembre 1993.
((3))
1-bis. Sono riconosciuti ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché ai lavoratori e ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, unicamente ai fini della maturazione dei requisiti per il prepensionamento, i contributi figurativi del periodo di servizio militare di maternità, nonché quelli relativi ai periodi di cassa integrazione guadagni.
2. Il fabbisogno derivante dalla applicazione del comma 1 è valutato in lire 125 miliardi per l'anno 1990, lire 126 miliardi per l'anno 1991, lire 200 miliardi per l'anno 1992 e lire 432 miliardi complessivamente per il quinquennio 1993-1997.
3. Gli oneri accessori conseguenti alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e delle indennità contrattuali collegate alla cessazione anticipata del servizio sono valutati in lire 108 miliardi per il 1990, lire 72 miliardi per il 1991 e lire 108 miliardi per il 1992.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il termine di applicazione del beneficio di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, è differito al 31 dicembre 1991 nel limite di ulteriori 2.000 unità per ciascuno degli anni 1990 e 1991. Detto beneficio, non cumulabile con qualsiasi altro trattamento integrativo a carico di enti, aziende, compagnie e gruppi portuali, se non utilizzato pienamente entro il citato termine del 31 dicembre 1991, viene prorogato al 31 dicembre 1992. Esso dovrà interessare le sole compagnie e gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche dei singoli porti e comunque nei limiti numerici previsti dalle stesse dotazioni organiche. Al fine di sopperire alle fluttuanti necessità operative degli scali nazionali il Ministro della marina mercantile determina con proprio decreto il numero massimo delle giornate di cassa integrazione guadagni straordinaria da assegnare annualmente ad ogni singolo porto, nonché i criteri in base ai quali le compagnie o gruppi, entro il numero massimo prestabilito, potranno distribuirle, prevedendo la massima flessibilità nell'utilizzo di dette giornate nel corso dell'anno, con apposite verifiche mensili.
5. Il fabbisogno derivante dall'applicazione del comma 4 è valutato in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
6. A decorrere dalla data di completo utilizzo dei fondi di cui al comma 5, i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali ivi compresi quelli delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova vengono assoggettati alla normativa generale della cassa integrazione prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164. I termini, i criteri, le modalità per l'applicazione di detto beneficio, che dovranno tener conto della specificità del settore, saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro il 31 dicembre 1991, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro.
7. Continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85, nonché quelle di cui all'articolo 12 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
8. Fino al 31 dicembre 1992 non è consentito procedere alla immissione di nuovo personale nelle compagnie e gruppi portuali ed eventuali maggiori esigenze dei traffici dovranno essere soddisfatte facendo ricorso alla mobilità dei lavoratori portuali tra porti. Il lavoratore che beneficia dell'indennità di cassa integrazione ai sensi del comma 4 cessa dal beneficio qualora rifiuti di accettare la nuova sistemazione occupazionale.
8-bis. È consentito ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali, che non maturano i requisiti per il prepensionamento entro il 31 dicembre 1992, il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato.


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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996".