LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

Riordino della legislazione in materia portuale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
    (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). 
  1.  Il  presente  articolo  disciplina  la  fornitura   di   lavoro
temporaneo ((...)) alle imprese di cui agli  articoli  16  e  18  per
l'esecuzione  delle  operazioni  portuali  e  dei  servizi   portuali
autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  16,  comma   3.((La   presente
disciplina  della  fornitura  del  lavoro  portuale   temporaneo   e'
disciplina speciale.)) 
  2. Le ((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove  non  istituite,
le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di
cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attivita' deve  essere
esclusivamente  rivolta  alla  fornitura  di  lavoro  temporaneo  per
l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da  individuare
secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e  comunitarie.
Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse
proprie   con   specifica   caratterizzazione   di   professionalita'
nell'esecuzione  delle  operazioni  portuali,  non  deve   esercitare
direttamente o indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16  e
18 e le attivita' svolte dalle societa' di cui all'articolo 21, comma
1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente o indirettamente
da una o piu' imprese di cui agli articoli 16,  18  e  21,  comma  1,
lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza
in una o piu' imprese di cui agli articoli 16,  18  e  21,  comma  1,
lettera a), impegnandosi,  in  caso  contrario,  a  dismettere  dette
attivita' e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione. 
  3.  L'autorizzazione  di  cui   al   comma   2   viene   rilasciata
dall'((Autorita' di sistema  portuale))  o,  laddove  non  istituita,
dall'autorita' marittima entro centoventi giorni  dall'individuazione
dell'impresa  stessa  e,  comunque,   subordinatamente   all'avvenuta
dismissione di ogni eventuale attivita' e partecipazione  di  cui  al
medesimo comma. L'impresa subentrante e' tenuta  a  corrispondere  il
valore di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa che
le dismette. 
  4. L'((Autorita' di sistema portuale)) o,  laddove  non  istituita,
l'autorita'  marittima  individua  le  procedure  per  garantire   la
continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti
dell'impresa di  cui  all'articolo  21,  comma  1,  lettera  b),  nei
confronti dell'impresa autorizzata. 
  5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai  commi  2  e  3,  le
prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate  da  agenzie  promosse
dalle ((Autorita' di sistema portuale))  o,  laddove  non  istituite,
dalle autorita' marittime e soggette al controllo delle stesse  e  la
cui  gestione  e'  affidata  ad  un  organo  direttivo  composto   da
rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21,  comma
1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia
assume i lavoratori impiegati presso le imprese di  cui  all'articolo
21, comma 1, lettera  b),  che  cessano  la  propria  attivita'.  Con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,  di  concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono  adottate
le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia. 
  6. L'impresa di cui al comma 2 e  l'agenzia  di  cui  al  comma  5,
qualora  non  abbiano  personale  sufficiente  per  far  fronte  alla
fornitura  di  lavoro  temporaneo  prevista  al  comma   1,   possono
rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti  abilitati  alla
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2
della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
  7. Nell'ambito  delle  trattative  per  la  stipula  del  contratto
collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13  le
parti sociali individuano: 
   a) i casi in cui il contratto di fornitura  di  lavoro  temporaneo
puo' essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  lettera  a),
della legge n. 196 del 1997; 
   b) le qualifiche professionali alle quali si  applica  il  divieto
previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del
1997; 
   c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro  temporaneo  in
rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa  utilizzatrice,  secondo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 8,  della  legge  n.  196  del
1997; 
   d) i casi per  i  quali  puo'  essere  prevista  una  proroga  dei
contratti di lavoro a tempo determinato  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 4, della legge n. 196 del 1997; 
   e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti
all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997. 
  8. Al fine di favorire la formazione  professionale,  l'impresa  di
cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma  5  realizzano  iniziative
rivolte  al  soddisfacimento  delle  esigenze   di   formazione   dei
prestatori di lavoro  temporaneo.  Dette  iniziative  possono  essere
finanziate anche con i  contributi  previsti  dall'articolo  5  della
legge n. 196 del 1997. 
  9. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 232)). 
  10. Le ((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non  istituite,
le  autorita'  marittime  adottano  specifici  regolamenti  volti   a
controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai commi 2  e
5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parita' di
trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e
21, comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare  le  attivita'
secondo  livelli   quantitativi   e   qualitativi   adeguati.   Detti
regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: 
   a) criteri per la determinazione e applicazione delle  tariffe  da
approvare dall'((Autorita'  di  sistema  portuale))  o,  laddove  non
istituita, dall'autorita' marittima; 
   b) disposizioni per la determinazione qualitativa  e  quantitativa
degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia  di  cui
al comma 5  in  rapporto  alle  effettive  esigenze  delle  attivita'
svolte; 
   c)  predisposizione   di   piani   e   programmi   di   formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'  portuali,  sia
ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori; 
   d) procedure di verifica e di controllo da parte delle ((Autorita'
di sistema portuale))  o,  laddove  non  istituite,  delle  autorita'
marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate; 
   e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro. 
  11. Ferme  restando  le  competenze  dell'Autorita'  garante  della
concorrenza e del mercato, le ((Autorita' di  sistema  portuale))  o,
laddove non istituite, le autorita' marittime, che  hanno  rilasciato
le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne  l'efficacia
o, nei casi piu' gravi, revocarle allorquando accertino la violazione
degli obblighi nascenti  dall'esercizio  dell'attivita'  autorizzata.
Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma
5, le ((Autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituite,  le
autorita' marittime possono disporre la sostituzione  dell'organo  di
gestione dell'agenzia stessa. 
  12. La  violazione  delle  disposizioni  tariffarie,  previste  dai
regolamenti  di  cui  al  comma  10,  e'  punita  con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da ((5164,57 euro a 30987,41 euro)). 
  13. Le ((Autorita' di sistema portuale)), o, laddove non istituite,
le autorita' marittime, inseriscono negli atti di  autorizzazione  di
cui al presente articolo, nonche' in quelli previsti dall'articolo 16
e negli atti di concessione  di  cui  all'articolo  18,  disposizioni
volte a  garantire  un  trattamento  normativo  ed  economico  minimo
inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori  di  cooperative  dei
soggetti di cui al presente articolo e agli articoli  16,  18  e  21,
comma 1,  lettera  b).  Detto  trattamento  minimo  non  puo'  essere
inferiore  a  quello  risultante  dal  vigente  contratto  collettivo
nazionale dei  lavoratori  dei  porti,  e  suoi  successivi  rinnovi,
stipulato   dalle   organizzazioni    sindacali    dei    lavoratori,
comparativamente piu'  rappresentative  a  livello  nazionale,  dalle
associazioni  nazionali  di  categoria  piu'  rappresentative   delle
imprese portuali di cui ai sopracitati articoli  e  dall'Associazione
porti italiani (Assoporti). 
  14. Le ((Autorita' di sistema portuale)) esercitano  le  competenze
di  cui  al  presente  articolo  previa  deliberazione  del  comitato
portuale, sentita la commissione consultiva. Le  autorita'  marittime
esercitano le competenze di  cui  al  presente  articolo  sentita  la
commissione consultiva. 
  15. Per l'anno 2008  ai  lavoratori  addetti  alle  prestazioni  di
lavoro  temporaneo  occupati  con  contratto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e  per  i
lavoratori  delle  societa'  derivate  dalla   trasformazione   delle
compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e'
riconosciuta un'indennita' pari a un  ventiseiesimo  del  trattamento
massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle
vigenti disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa  e
gli assegni per il nucleo familiare, per  ogni  giornata  di  mancato
avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento
al lavoro che coincidano, in  base  al  programma,  con  le  giornate
definite festive,  durante  le  quali  il  lavoratore  sia  risultato
disponibile. Detta  indennita'  e'  riconosciuta  per  un  numero  di
giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra  il
numero massimo di 26 giornate mensili erogabili  e  il  numero  delle
giornate effettivamente lavorate in ciascun  mese,  incrementato  del
numero delle giornate di  ferie,  malattia,  infortunio,  permesso  e
indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al  presente
comma da parte dell'Istituto nazionale della  previdenza  sociale  e'
subordinata  all'acquisizione  degli  elenchi  recanti   il   numero,
distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle  giornate  di  mancato
avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in  base
agli  accertamenti  effettuati  in  sede  locale   dalle   competenti
((Autorita' di sistema portuale)) o,  laddove  non  istituite,  dalle
autorita' marittime. (12) 
  15-bis. Al fine  di  sostenere  l'occupazione,  il  rinnovamento  e
l'aggiornamento   professionale   degli   organici   dell'impresa   o
dell'agenzia  fornitrice  di  manodopera,  l'Autorita'   di   sistema
portuale puo' destinare una quota, comunque non eccedente il  15  per
cento delle entrate proprie derivanti  dalle  tasse  a  carico  delle
merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della  formazione,  del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del  personale
inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di  operazioni  e
servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di  incentivazione
al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al
presente   articolo.   Al   fine   di   evitare   grave   pregiudizio
all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema portuale  possono
finanziare  interventi  finalizzati  a  ristabilire   gli   equilibri
patrimoniali dell'impresa o  dell'agenzia  fornitrice  di  manodopera
nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorita' stessa. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 86)
che la suddetta modifica ha efficacia successivamente all'entrata  in
vigore delle disposizioni relative alla proroga degli  strumenti  per
il reddito dei lavoratori  -  ammortizzatori  sociali,  recate  dalla
legge finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse a tal  fine
nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12 milioni di euro  per
l'anno 2008. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
111) che il comma 15-bis del  presente  articolo  si  interpreta  nel
senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle  merci
imbarcate  e  sbarcate  comprendono  anche  quelle  derivanti   dalle
sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.