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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 1994, n. 701

Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari.

note: Entrata in vigore del decreto: 08-01-1995
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vigente al 23/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 8-1-1995
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  2,  comma  1-quinquies  del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  marzo
1993,  n.  75,  con  il quale e' stata prevista, ai fini del costante
aggiornamento del  catasto  edilizio  urbano,  la  definizione  delle
procedure per l'utilizzazione dei dati risultanti dagli atti iscritti
o  trascritti presso le conservatorie dei registri immobiliari o gia'
acquisiti  dall'anagrafe  tributaria  ai  sensi   del   decreto   del
Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  come
sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  2
novembre 1976, n. 784;
  Visto  l'art. 2, comma 1-septies del citato decreto-legge n. 16 del
1993, con il quale e' stata prevista la  definizione  di  condizioni,
modalita'  e  termini  per  la presentazione e la registrazione delle
dichiarazioni di variazione nello stato dei beni o nei diritti  reali
sugli stessi insistenti, tali da rendere le relative procedure idonee
all'aggiornamento degli archivi catastali anche per via informatica o
telematica;
  Visto l'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto
edilizio   urbano,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142;
  Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
concernente  l'accertamento  generale  dei  fabbricati  urbani,  come
sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1946, n. 514;
  Visto l'art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679;
  Visti gli articoli 3, 4, 5, 7 e 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, recante norme sul perfezionamento
e la revisione del sistema catastale;
  Visto  l'art.  27  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917;
  Visto  l'art.  28  del  testo  unico delle disposizioni concernenti
l'imposta  sulle  successioni  e  donazioni,  approvato  con  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
  Visto  l'art.  4,  comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n.
853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,  n.
17;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle finanze del 9 gennaio 1990,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale  n.
26  del  1  febbraio  1990,  con  il quale sono state disciplinate le
modalita'  di  presentazione  delle   note   di   trascrizione   alle
conservatorie   dei   registri   immobiliari,  a  mezzo  di  supporto
informatico;
  Visti gli articoli 2, comma 1, del citato decreto-legge n.  16  del
1993  e  9,  comma  11,  terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1994, n. 133;
  Considerato  il  rapporto  di  complementarita'  esistente  tra  le
disposizioni di cui ai citati commi 1-quinquies e
1-septies  dell'art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, segnatamente
per quanto concerne l'esecuzione automatica delle  volture  catastali
dipendenti  da  atti  civili, giudiziari e amministrativi, sulla base
delle informazioni contenute nelle relative norme di  trascrizione  o
gia' acquisita presso le conservatorie dei registri immobiliari;
  Considerata  la necessita' di provvedere all'emanazione di un unico
regolamento  che  disciplini  le  procedure  di  aggiornamento  degli
archivi catastali anche per via informatica e telematica;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 1202 del 19 aprile 1994;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          Documenti tecnici
  1. Con provvedimento del direttore generale  del  dipartimento  del
territorio,  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la
data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento  delle
unita'  immobiliari  urbane  di nuova costruzione, di cui all'art. 56
del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio  urbano,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1 dicembre
1949, n. 1142, e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni,
di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile  1939,  n.  652,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n.
514,  unitamente  ai  relativi  elaborati   grafici,   sono   redatte
conformemente  ai  modelli  riportati  nell'allegato  A  al  presente
regolamento e alle procedure vigenti  o  in  uso  presso  gli  uffici
tecnici erariali alla data di presentazione degli atti.
  2.  Le  dichiarazioni,  di  cui  al comma 1, ad eccezione di quelle
finalizzate a procedimenti amministrativi  iniziati  d'ufficio,  sono
sottoscritte  da  uno  dei  soggetti che ha la titolarita' di diritti
reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti  grafici
di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da
consentire  l'iscrizione  in  catasto  con  attribuzione  di  rendita
catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante propone  anche
l'attribuzione  della categoria, classe e relativa rendita catastale,
per le  unita'  a  destinazione  ordinaria,  o  l'attribuzione  della
categoria  e  della  rendita, per le unita' a destinazione speciale o
particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per  ciascuna
unita' immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati,
in conformita' alle istruzioni dettate con il provvedimento di cui al
comma 1.
  3. Tale rendita rimane negli atti catastali come "rendita proposta"
fino  a  quando  l'ufficio  non  provvede  con  mezzi di accertamento
informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici
mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al  comma
1,   alla  determinazione  della  rendita  catastale  definitiva.  E'
facolta' dell'amministrazione finanziaria  di  verificare,  ai  sensi
dell'art.  4,  comma  21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985,  n.  17,
le  caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui
al  comma  1  ed  evetualmente  modificarne  le  risultanze censuarie
iscritte in catasto. Per  il  primo  biennio  di  applicazione  delle
suddette disposizioni, il predetto termine e' fissato in ventiquattro
mesi,  a  partire  dalla  data  fissata dal provvedimento indicato al
comma 1.
  4. Gli atti di aggiornamento geometrico di  cui  all'art.  8  della
legge  1 ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto del
Presidente della Repubblca 26 ottobre 1972, n. 650, e le  denunce  di
variazione,  di  cui  all'art.  27  del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n. 917, sono redatti conformemente ai modelli e alle
procedure vigenti o in uso alla  data  di  presentazione  degli  atti
stessi.  Le  denunce  di  variazione  sono  redatte in conformita' al
modello 26 A, riportato nell'allegato B.
  5. Le modalita' di presentazione e  trattazione  dei  tipi  mappali
vengono  uniformate  a  quelle  previste per i tipi di frazionamento,
qualora detti tipi comportino costituzione di  corti  urbane,  previo
stralcio da particelle maggiori dimensioni.
  6.  Ai  fini  dell'iscrizione  in  catasto,  le  unita' immobiliari
oggetto  delle  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1,  nonche'  delle
particelle  presenti  negli  atti  e  denunce di cui al comma 4, sono
individuate  attraverso  parametri  di  identificazione   definitivi,
rappresentati  da  sezione,  foglio, numero di mappale e di eventuale
subalterno. Nell'ipotesi in  cui  non  risultino  ancora  attribuiti,
detti  parametri  vengono assegnati dall'ufficio tecnico erariale, su
istanza  dell'interessato,  entro  quindici  giorni  dalla  data   di
presentazione dell'istanza medesima.
  7.  Le  dichiarazioni  di  cui  al  comma  1, nonche' gli atti e le
denunce di cui al comma 4,  sono  presentati  su  supporto  magnetico
secondo  le  istruzioni  fornite dal dipartimento del territorio e le
procedure vigenti  al  momento  della  presentazione  degli  atti,  a
partire  dalla  data  che  viene  comunicata  agli  ordini  e collegi
professionali dagli uffici periferici. A tal  fine  l'amministrazione
finanziaria  mette a disposizione programmi di ausilio alla redazione
automatizzata dei suddetti documenti. Tali documenti  sono  destinati
all'aggiornamento  automatico e continuo degli archivi catastali e al
rilascio   di   consultazioni   o   certificazioni   con    modalita'
informatizzate.   La   loro  definizione  si  completa  solo  con  la
variazione dei dati catastali in atti.
  8. I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al comma  4,  ad
eccezione   di   quelli  finalizzati  a  procedimenti  amministrativi
iniziati d'ufficio, sono  sottoscritti  dai  soggetti  che  hanno  la
titolarieta' di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni e
dal tecnico che li ha redatti. Di tali eleborati viene fatta menzione
negli atti traslativi, costitutivi o estintivi di diritti reali sulle
particelle   individuate  dagli  elaborati  medesimi,  nonche'  nelle
relative note di trascrizione.
  9.   Per   l'attestazione   dell'avvenuta    presentazione    delle
dichiarazioni  di  cui al comma 1, nonche' degli atti e delle denunce
di cui al comma 4, l'ufficio rilascia al dichiarante una copia  degli
esiti delle elaborazioni effettuate.
  10.   L'ufficio   notifica  al  contribuente  le  risultanze  delle
dichiarazioni di cui al comma 1 nei soli casi in cui abbia  apportato
variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte.
  11. La documentazione, presentata ai sensi dei precedenti commi, e'
conservata  secondo le disposizioni vigenti e le istruzioni di cui al
comma 7.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art. 2, commi 1-quinquies e 1-septies,
          del D.L. n.  16/1993, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge n. 75/1993, e' il seguente:
             "1-quinquies. Con decreto del Ministro delle finanze, da
          emanare  entro  il  31  dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, ai fini
          del costante aggiornamento del catasto edilizio urbano,  le
          procedure  di  utilizzazione dei dati risultanti dagli atti
          iscritti o trascritti presso le conservatorie dei  registri
          immobiliari  ovvero gia' acquisiti dall'anagrafe tributaria
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
             1-sexies. (Omissis).
              1-septies.  Con  decreto del Ministro delle finanze, da
          emanare entro il 31 dicembre 1993  ai  sensi  dell'art.  17
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, sono stabiliti le
          condizioni, le modalita' ed i termini per la  presentazione
          e  la registrazione delle dichiarazioni di variazione dello
          stato  dei  beni,  nonche'   delle   volture   in   maniera
          automatica,  e  sono  altresi'  stabiliti  le  procedure, i
          sistemi e le caratteristiche tecniche per la loro eventuale
          presentazione su supporto informatico o per via telematica.
          Le volture catastali dipendenti da atti civili,  giudiziari
          od amministrativi soggetti a trascrizione che danno origine
          a  mutazioni  di  diritti  censiti in catasto sono eseguite
          automaticamente mediante elaborazione elettronica dei  dati
          contenuti   nelle  note  di  trascrizione  presentate  alle
          conservatorie dei registri immobiliari i cui  servizi  sono
          meccanizzati ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 52".
             -   Il   D.P.R.   n.   605/1973  (Disposizioni  relative
          all'anagrafe   tributaria   e   al   codice   fiscale   dei
          contribuenti) e' stato sostituito dall'art. 1 del D.P.R. n.
          784/1976,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 3
          dicembre 1976.
             -  Il  testo  dell'art.  56  del  regolamento   per   la
          formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con
          D.P.R. n. 1142/1949, e' il seguente:
             "Art.    56    (Compilazione   della   scheda   per   la
          dichiarazione). - Ciascuna  scheda  di  dichiarazione  deve
          essere  sottoscritta  dall'obbligato o dalla persona che da
          esso ebbe  incarico  di  compilarla  e  deve  contenere  le
          seguenti indicazioni relative all'unita' immobiliare urbana
          dichiarata:
               a)  ubicazione  (provincia,  comune,  localita',  via,
          numero civico, scala, piano, numero interno);
               b) genere della costruzione (in muratura, in legno, in
          ferro e simili);
               c) cognome, nome  e  paternita'  di  ciascuna  persona
          fisica  o  denominazione  della  persona  giuridica  avente
          titolo di proprieta' o di condominio oppure  altro  diritto
          reale  di  godimento  (usufrutto,  uso,  abitazione,  utile
          dominio, e simili)  sull'unita'  immobiliare,  specificando
          per  ognuna  di  esse  il  diritto  spettante e la quota di
          partecipazione, quando questa sia diversa  dall'intero.  Di
          almeno  una delle persone suddette dovra' inoltre indicarsi
          il comune di residenza;
               d)  provenienza   del   possesso   (per   successione,
          donazione,  divisione, compravendita, permuta, costruzione,
          costituzione di enfiteusi e simili);
               e) consistenza (numero o specie dei vani, distinti  in
          principali  ed accessori, se trattasi di unita' immobiliare
          con destinazione ordinaria ad uso di abitazione; numero dei
          piani ed il volume in metri cubi calcolato vuoto per pieno,
          se  trattasi  di  unita'   immobiliare   con   destinazione
          ordinaria ad uso di alloggi collettivi, di uffici pubblici,
          di  scuole, di musei e simili; numero di piani e superficie
          utile in metri quadrati se trattasi di  unita'  immobiliare
          con  destinazione  ordinaria  ad  uso  di negozi, botteghe,
          magazzini,  locali  di  deposito,  laboratori  per  arti  e
          mestieri,  autorimesse,  palestre, tettoie e simili; volume
          in metri cubi calcolato vuoto per pieno, delle  costruzioni
          chiuse  e superficie utile in metri quadrati delle tettoie,
          se trattasi di unita' immobiliari costituite da opifici  ed
          in  genere  costruite  per  le  speciali  esigenze  di  una
          attivita' industriale o commerciale e non  suscettibili  di
          una  destinazione  estranea  alle  esigenze  suddette senza
          radicali trasformazioni);
               f) aree scoperte od altre dipendenze  annesse  all'uso
          dell'unita'  immobiliare, precisando se esse sono comuni ad
          altre unita' immobiliari;
               g) servizi dei quali l'unita'  immobiliare  e'  dotata
          (acqua  potabile,  riscaldamento  con  impianti fissi, luce
          elettrica, gas, ascensore, simili);
               h) la persona e la ditta che, come  inquilino  o  come
          proprietario  o  usuario,  ha  in  uso,  o si riserva l'uso
          dell'unita'  immobiliare.    Quando  l'unita'   immobiliare
          all'atto  della  dichiarazione  non  e'  tenuta  in uso, la
          circostanza  deve  essere  fatta  presente,  precisando  il
          motivo (sfitta, in riparazione, inabitabile, ecc.);
               i) il canone annuo di fitto se l'unita' immobiliare e'
          data  in locazione, precisando gli estremi di registrazione
          del relativo contratto;
               l)  le esenzioni o restrizioni dell'imposta fabbricati
          delle  quali  goda  il  reddito  dell'unita'   immobiliare,
          precisando  il  titolo  dell'esenzione  e  se  trattasi  di
          esenzione totale o parziale, permanente o temporanea, ed in
          quest'utlimo caso la data di scadenza del beneficio;
               m)  cognome,  nome,   paternita'   e   residenza   del
          dichiarante".
             -   Il  testo  dell'art.  20  del  R.D.L.  n.  652/1939,
          convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  1249/1939,
          come  sostituito  dall'art. 2 del D.Lgs. n. 514/1948, e' il
          seguente:
             "Art. 20. - Le persone e gli enti indicati  nell'art.  3
          sono  obbligati  a  denunciare,  nei  modi e nei termini da
          stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel
          possesso  dei  rispettivi  immobili,  le   quali   comunque
          implichino mutuazioni ai sensi dell'art.  17.
             Nei  casi  di  mutazioni che implichino variazioni nella
          consistenza delle singole unita' immobiliari,  la  relativa
          dichiarazione  deve  essere  corredata  da  una planimetria
          delle  unita'   variate,   redatta   su   modello   fornito
          dall'Amministrazione  dello  Stato,  in  conformita'  delle
          norme di cui all'art. 7".
             - Il testo dell'art. 8 della legge  n.  679/1969  e'  il
          seguente:
             "Art.   8   (Cambiamento  nello  stato  dei  terreni  in
          dipendenza  di  costruzioni  di  fabbricati  urbani).  -  I
          possessori  di particelle censite nel catasto terreni sulle
          quali vengono edificati  nuovi  fabbricati  ed  ogni  altra
          stabile  costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani
          ai sensi dell'art. 4 della legge 11 agosto 1939, n.   1249,
          e   successive   modificazioni,   indipendentemente   dalle
          dichiarazioni previste dall'art. 28 della  suddetta  legge,
          hanno  l'obbligo di denunciare all'ufficio tecnico erariale
          il cambiamento verificatosi nello  stato  del  terreno  per
          effetto dell'avvenuta edificazione.
             Le  denunce  devono  essere  compilate sopra un modulo a
          stampa  fornito  dall'amministrazione   e   devono   essere
          presentate  all'ufficio tecnico erariale nel termine di sei
          mesi dalla data di riconosciuta abitabilita'  o  agibilita'
          dei locali.
             Alla  denuncia  deve  essere  allegato  un tipo mappale,
          riportante  la  rappresentanzione  grafica  della  avvenuta
          variazione,  da eseguirsi sopra un estratto autentico della
          mappa catastale comprendente la particella o le  particelle
          sulle  quali  insistono,  in  tutto  od  in  parte, i nuovi
          fabbricati e le altre stabili costruzioni edificate, con le
          relative attinenze coperte e scoperte.
             Il tipo mappale deve essere  firmato  da  un  ingegnere,
          architetto,  dottore  in  scienze agrarie, geometra, perito
          edile, perito agrario  o  perito  agrimensore  regolarmente
          iscritto  nell'albo professionale della propria categoria e
          deve essere sottoscritto per  accettazione  dal  possessore
          delle particelle allibrate nel catasto terreni.
             Le  nuove  linee topografiche da rappresentarsi nel tipo
          devono essere riferite a caposaldi della mappa.
             Coloro che non osservino le disposizioni  che  precedono
          sono  assoggettati  ad  una pena pecuniaria da lire 2.000 a
          lire 20.000.
             Le  esenzioni  dall'imposta  e  dalle  sovrimposte   sui
          fabbricati, stabilite da leggi speciali, non possono essere
          accordate  se  le  domande  relative non siano corredate da
          attestazione, da rilasciarsi dall'ufficio tecnico erariale,
          di avvenuta presentazione sia  della  denuncia  di  cui  al
          primo  comma  del presente articolo che della dichiarazione
          prevista dall'art. 28 della legge 11 agosto 1939, n.  1249,
          modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514".
             - Il testo degli articoli 3, 4, 5, 7 e 14 del D.P.R.  n.
          650/1972 e' il seguente:
             "Art.  3  (Obbligo  delle  volture  catastali).  -  Ogni
          qualvolta vengono posti in essere atti civili o  giudiziali
          od  amministrativi  che  diano  origine al trasferimento di
          diritti censiti nel catasto dei terreni,  coloro  che  sono
          tenuti  alla registrazione degli atti stessi hanno altresi'
          l'obbligo di richiedere le conseguenti volture catastali.
             Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per
          causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione
          delle denunce di successione.
             Le   volture   devono    essere    richieste    mediante
          presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta
          giorni  dall'avvenuta  registrazione  degli  atti  o  delle
          denunce di cui ai  precedenti  commi,  all'ufficio  tecnico
          erariale  della  provincia dove ha sede l'ufficio presso il
          quale  ha  avuto  luogo  la  registrazione,  ovvero   della
          provincia  ove  si  trovano  i  beni su cui si esercitano i
          diritti trasferiti.
             E' data facolta' di inviare le domande  di  volture  per
          posta, mediante plico raccomandato".
             "Art.  4  (Domande  di volture). - Le domande di volture
          devono essere compilate sopra un modulo a stampa prescritto
          dall'amministrazione,  unitamente  alle   rispettive   note
          specificanti   i  trasporti  da  eseguirsi  in  catasto  in
          dipendenza degli avvenuti trasferimenti.
             Negli atti e nelle denunce di cui  al  primo  e  secondo
          comma  del  precedente  art. 3, cosi' come nelle domande di
          volture da essi dipendenti, gli immobili trasferiti  devono
          essere   descritti   con  gli  estremi  con  i  quali  sono
          individuati  in  catasto  da   desumersi   da   certificati
          catastali  di  date  non  anteriori  a  tre mesi rispetto a
          quelle dei medesimi atti o denunce.
             E' pero' consentito  derogare  dalla  norma  di  cui  al
          precedente  comma  per  atti  di  eccezionale  e dichiarata
          urgenza. In tal caso nelle dipendenti  domande  di  volture
          deve  essere  resa  esplicita dichiarazione che gli estremi
          con i quali sono descritti gli immobili di cui si chiede la
          voltura, benche' desunti da certificati di data  posteriore
          agli  atti, identificano esattamente gli immobili sui quali
          si esercitano i diritti trasferiti.
             Quando i trasferimenti riguardano particelle frazionate,
          gli estremi di individuazione delle particelle derivate dal
          frazionamento   devono   essere   desunti   dai   tipi   di
          frazionamento di cui al seguente art. 6.
             Alle domande di volture vanno allegati:
               a)  copie  in  carta  libera  degli  atti   civili   o
          giudiziali od amministrativi che danno origine alle domande
          stesse o delle denunce di trasferimento per causa di morte,
          queste  ultime corredate dalle copie dei documenti relativi
          alla successione;
               b) i certificati catastali,  acquisiti  ai  sensi  dei
          commi precedenti.
             Le   copie   di  cui  al  punto  a)  devono  recare  una
          attestazione,  resa  da  pubblici  ufficiali   ovvero   dai
          competenti  uffici,  dalla  quale  risultino  la data e gli
          altri estremi dell'avvenuta registrazione.
             Quando per tutti o per una parte degli immobili  oggetto
          di  trasferimento  non  vi  e'  concordanza  fra  la  ditta
          iscritta in catasto e quella dalla quale  si  fa  luogo  al
          trasferimento  stesso,  la  domanda  di  voltura deve anche
          contenere un elenco specificante gli atti o  documenti  che
          hanno  dato luogo ai passaggi intermedi fra le ditte di cui
          sopra; ovvero, quando i passaggi intermedi non  sono  stati
          convalidati  da  atti legali, una dichiarazione della parte
          cedente, autenticata da  chi  provvede  alla  rogazione  od
          emanazione  od  autenticazione,  ovvero  un atto notorio in
          caso di trasferimento per causa di  morte,  dimostranti  la
          cronistoria dei passaggi medesimi.
             Nei  casi  previsti  dal  precedente  comma quarto, alla
          domanda di volture deve essere altresi' unita una copia del
          corrispondente tipo di  frazionamento  dichiarata  conforme
          all'originale  da chi provvede alla rogazione od emanazione
          od autenticazione ovvero alla pubblicazione del testamento.
             Coloro che sono obbligati a  presentare  le  domande  di
          volture  dipendenti  da  successioni  senza testamento, pur
          rimanendo  responsabili   delle   domande   medesime,   che
          sottoscrivono,  possono richiedere per la loro compilazione
          l'assistenza  degli  uffici  tecnici  erariali,  sempreche'
          abbiano precedentemente provveduto alla presentazione della
          regolare denuncia al competente ufficio".
             "Art.  5  (Presentazione  dei  tipi di frazionamento). -
          Quando  un  trasferimento  di  beni  immobili  comporta  il
          frazionamento  di  particelle,  deve essere preventivamente
          presentato all'ufficio tecnico erariale  il  corrispondente
          tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto,
          dottore  in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito
          agrario  o   perito   agrimensore   regolarmente   iscritto
          nell'albo  professionale  della  propria categoria: il tipo
          deve essere presentato in doppio originale, uno  dei  quali
          redatto   su   di   un  estratto  autenticato  della  mappa
          catastale, di data non anteriore a sei mesi, e  l'altro  su
          di una copia dello stesso.
             L'ufficio tecnico erariale, accertata la conformita' del
          tipo  alle  norme  vigenti, ne da' attestazione su entrambi
          gli originali e ne restituisce uno entro venti giorni dalla
          data di presentazione.   Trascorso tale termine  senza  che
          l'ufficio  vi  abbia provveduto, gli atti che danno origine
          al trasferimento possono essere redatti con riferimento  al
          tipo    di   frazionamento   privo   dell'attestazione   di
          conformita': in tal caso non e' applicabile la procedura di
          cui al successivo  art.  8,  quinto  comma;  rimane  invece
          operante la facolta' prevista dall'art. 9.
             Il   detto   originale   restituito  od  una  sua  copia
          autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od
          autenticazione, ovvero alla  pubblicazione  di  testamento,
          sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve
          essre   quindi  unito  al  documento  che  da'  origine  al
          trasferimento per formarne parte integrante, sempreche' non
          siano  trascorsi  piu'  di  sei  mesi  dalla   data   della
          dichiarazione    di   conformita':   questa   e'   tuttavia
          rinnovabile in qualsiasi momento, fino a quando  non  siano
          state   introdotte   in   mappa   variazioni   delle  linee
          interessate dal tipo di frazionamento.
             Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che
          da' origine al trasferimento non possono  riportare  misure
          in  contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo di
          frazionamento ovvero, nel caso previsto  nel  quinto  comma
          del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso".
             "Art.   7   (Trasferimenti  a  misura).  -  Qualora  nel
          documento che da' origine al trasferimento venga dichiarato
          che il trasferimento stesso ha  luogo  a  misura  e  non  a
          corpo,  la  circostanza  deve  essere fatta risultare nella
          domanda di volture.
             Qualora il traferimento abbia luogo con frazionamento di
          particelle, il relativo tipo di frazionamento  deve  essere
          corredato  di  tutte  le  misure  idonee  a  consentire  la
          completa dimostrazione della determinazione delle superfici
          effettive degli immobili sui quali si esercitano i  diritti
          trasferiti.
             Qualora   invece   il   trasferimento  non  richieda  il
          frazionamento di particelle, le misure  necessarie  per  la
          dimostrazione  di  cui  al  comma  precedente devono essere
          riportate su di un disegno, detto  tipo  particellare,  nel
          quale  viene  riprodotta la configurazione delle particelle
          trasferite.
             Ai tipi particellari si applicano, in quanto  possibili,
          tutte  le  norme previste agli articoli 5 e 6 per i tipi di
          frazionamento; e' escluso in  particolare  l'obbligo  della
          redazione su di un estratto della mappa catastale".
             "Art. 14 (Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio
          urbano).   - Le norme sulle volture catastali contenute nel
          titolo I regolano anche le volture dei  beni  iscritti  nel
          catasto edilizio urbano".
             -  Il  testo  dell'art. 27 del testo unico delle imposte
          dirette approvato con D.P.R. n. 917/1986, e' il seguente:
             "Art. 27 (Denuncia e decorrenza delle variazioni). -  1.
          Le  variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi
          1  e  2  dell'art.  26   devono   essere   denunciate   dal
          contribuente  all'ufficio  tecnico erariale. Nella denuncia
          devono essere indicate la partita catastale e le particelle
          cui  le  variazioni  si  riferiscono;  se queste riguardano
          porzioni di particelle deve essere unita  la  dimostrazione
          grafica del frazionamento.
             2.  Le  variazioni  in  aumento devono essere denunciate
          entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si
          sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 26 e
          hanno effetto da tale anno.
             3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto  dall'anno
          in  cui  si  sono  verificati  i fatti indicati nel comma 2
          dell'art. 26 se la denuncia e' stata presentata entro il 31
          gennaio dell'anno  successivo;  se  la  denuncia  e'  stata
          presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata.
             4.  Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal
          comma 5 dell'art. 26 hanno effetto dall'anno  successivo  a
          quello   di   pubblicazione   del  decreto  nella  Gazzetta
          Ufficiale".
             -  Il  testo  dell'art.  28  del   testo   unico   sulle
          successioni  e donazioni, approvato con D.Lgs. n. 346/1990,
          e' il seguente:
             "Art. 28 (Dichiarazione  della  successione).  -  1.  La
          dichiarazione  della  successione  deve  essere  presentata
          all'ufficio  del  registro  competente,  che  ne   rilascia
          ricevuta;   puo'  essere  spedita  per  raccomandata  e  si
          considera presentata, in tal caso, nel  giorno  in  cui  e'
          consegnata  l'ufficio  postale, che appone su di essa o sul
          relativo involucro il timbro a calendario.
             2. Sono  obbligati  a  presentare  la  dichiarazione:  i
          chiamati  all'eredita  e  i  legatari,  anche  nel  caso di
          apertura  della  successione  per  dichiarazione  di  morte
          presunta,  ovvero i loro rappresentanti legali; gli immessi
          nel  possesso  temporaneo  dei   beni   dell'assente;   gli
          amministratori  dell'eredita'  e  i curatori delle eredita'
          giacenti; gli esecutori testamentari.
             3. La dichiarazione della successione deve,  a  pena  di
          nullita',  essere  redatta su stampato fornito dall'ufficio
          del registro, conforme al modello approvato con decreto del
          Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
          e deve essere sottoscritta da almeno uno degli obbligati  o
          da un suo rappresentante negoziale.
             4.   Se   piu'   soggetti  sono  obbligati  alla  stessa
          dichiarazione, questa non si considera omessa se presentata
          da uno solo.
             5. I chiamati all'eredita' e i legatari  sono  esonerati
          dall'obbligo  della  dichiarazione  se,  anteriormente alla
          scadenza  del  termine  stabilito   nell'art.   31,   hanno
          rinunziato  all'eredita'  o  al  legato  o, non essendo nel
          possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina  di  un
          curatore  dell'eredita' a norma dell'art. 528, primo comma,
          del codice civile, e ne hanno  informato  per  raccomandata
          l'ufficio  del  registro,  allegando  copia autentica della
          dichiarazione di rinunzia all'eredita' o copia dell'istanza
          di nomina autenticata dal cancelliere della pretura.
             6.  Se  dopo  la presentazione della dichiarazione della
          successione  sopravviene  un  evento,  diverso  da   quelli
          indicati  all'art.  13,  comma 4, che da' luogo a mutamento
          della devoluzione dell'eredita'  o  del  legato  ovvero  ad
          applicazione  dell'imposta  in misura superiore, i soggetti
          obbligati, anche se per  effetto  di  tale  evento,  devono
          presentare  dichiarazione  sostitutiva  o  integrativa.  Si
          applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 8.
             7. Non vi e' obbligo di dichiarazione se  l'eredita'  e'
          devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
          e  l'attivo  ereditario  ha  un valore non superiore a lire
          cinquantamilioni e non comprende beni  immobili  o  diritti
          reali  immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze
          ereditarie queste condizioni vengano a mancare.
             8. La dichiarazione nulla si considera omessa".
             - Il testo dell'art. 4, comma 21, del D.L.  n.  853/1984
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 17/1985, e'
          il seguente: "21.  Ai  fini  della  iscrizione  in  catasto
          edilizio   urbano   delle   unita'   immobiliari  di  nuova
          costruzione la scheda per la dichiarazione di cui  all'art.
          56  del  decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre
          1949, n. 1142, deve essere redatta conformemente al modello
          approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze   da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e deve contenere dati e
          notizie  tali  da  consentire l'iscrizione in catasto senza
          visita sopralluogo, salvo successive verifiche;  essa  deve
          essere  sottoscritta  anche  dal  tecnico  che  ha  firmato
          l'allegata planimetria ai sensi dell'art. 57  dello  stesso
          decreto".
             -  Il decreto del Ministro delle finanze 9 gennaio 1990,
          reca:     "Procedura   e   specifiche   tecniche   per   la
          presentazione  alle  conservatorie  automatizzate  di  note
          redatte su supporto informatico".
             - Il testo dell'art. 2, comma  1,  del  citato  D.L.  n.
          16/1993  e' il seguente: "1. Con decreto del Ministro delle
          finanze, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23  agosto  1988.
          n.  400,  e'  disposta  la  revisione  generale  delle zone
          censuarie, delle  tariffe  d'estimo,  delle  rendite  delle
          unita'  immobiliari  urbane  e  dei criteri di classamento.
          Tale revisione avverra' sulla base di criteri che, al  fine
          di   determinare   la   redditivita'  media  ordinariamente
          ritraibile, facciano  riferimento  ai  valori  del  mercato
          degli  immobili  e  delle  locazioni ed avra' effetto dal 1
          gennaio 1995. Fino alla data del 31 dicembre 1993,  restano
          in  vigore  e continuano ad applicarsi con la decorrenza di
          cui all'art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre  1990,  n.
          405,  le  tariffe d'estimo e le rendite gia' determinate in
          esecuzione  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  20
          gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del
          7  febbraio  1990.  Le  tariffe e le rendite stabilite, per
          effetto di quanto disposto dai  commi  1-bis  e  1-ter  del
          presente  articolo,  con  il  decreto  legislativo  di  cui
          all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto,
          si  applicano per l'anno 1994; tuttavia, ai soli fini delle
          imposte dirette, con esclusione delle  imposte  sostitutive
          di  cui  agli  articoli  25,  comma 3, e 58, comma 2, della
          legge 30 dicembre 1991, n.  413, si applicano dal 1 gennaio
          1992  nei  casi  in  cui  risultino  di  importo  inferiore
          rispetto  alle  tariffe  d'estimo,  di  cui  al decreto del
          Ministro delle finanze 27 settembre  1991,  pubblicato  nel
          supplemento  straordinario  n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n.
          229 del 30 settembre 1991, e ai decreti del Ministro  delle
          finanze   17   aprile   1992,  pubblicati  nel  supplemento
          ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile
          1992, e alle rendite determinate a seguito della  revisione
          disposta  con  il  predetto decreto 20 gennaio 1990. In tal
          caso i contribuenti possono computare  in  diminuzione,  ai
          sensi  dell'art.  2, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1991, n.
          417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  febbraio
          1992,  n.  66,  delle imposte sui redditi dovuti sulla base
          della dichiarazione che deve essere presentata  per  l'anno
          1993  ed  eventualmente degli acconti dovuti per il periodo
          d'imposta successivo a quello  cui  tale  dichiarazione  si
          riferisce,  la  differenza  tra  l'ammontare  delle imposte
          dirette, con esclusione delle imposte  sostitutive  di  cui
          agli  articoli  25,  comma 3, e 58, comma 2, della legge 30
          dicembre 1991, n.   413, dovute sulla  base  delle  tariffe
          d'estimo  e  delle  rendite  di  cui  ai  predetti  decreti
          ministeriali e  quello  delle  medesime  imposte  calcolate
          sulla  base  delle  tariffe  e delle rendite risultanti dal
          decreto legislativo  di  cui  all'art.  2  della  legge  di
          conversione del presente decreto".
             -  Il testo dell'art. 9, comma 11, del D.L. n. 557/1993,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994,  e'
          il  seguente:  "11. Per l'espletamento e la semplificazione
          delle  operazioni  di  revisione  generale  di  classamento
          previste  dall'art.  2  del  D.L.  23  gennaio 1993, n. 16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  1993,
          n. 75, si possono applicare le modalita' previste dal comma
          22   dell'art.  4  del  D.L.  19  dicembre  1984,  n.  853,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio
          1985,  n.  17.    Le revisioni del classamento delle unita'
          immobiliari urbane,  previste  dal  citato  comma,  vengono
          effettuate  anche  per  porzioni del territorio comunale. A
          decorrere dal 1 gennaio 1997  come  parametro  unitario  di
          consistenza  per  il  classamento  delle unita' immobiliari
          appartenenti alle categorie dei gruppi  catastali  A  e  B,
          dovra'  essere  assunto  il  metro  quadrato  catastale, in
          conformita' alle norme di attuazione dell'art. 2, comma  1,
          del   D.L.   23   gennaio   1993,  n.  16,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  24   marzo   1993,   n.   75,
          rispettivamente  in  sostituzione  del vano catastale e del
          metro cubo".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
           Note all'art. 1:
             -  Per  il  testo dell'art. 56 del regolamento approvato
          con D.P.R.  n. 1142/1949 si veda in nota alle premesse.
             - Per il testo dell'art. 20 del R.D.L.  n.  652/1939  si
          veda in nota alle premesse.
             -  Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  21, del D.L. n.
          853/1984 si veda in nota alle premesse.
             - Per il testo dell'art. 8 della legge  n.  679/1969  si
          veda in nota alle premesse.
             -  Per  il  testo  degli  articoli  5  e 7 del D.P.R. n.
          650/1972 si veda in nota alle premesse.
             - Per il  testo  dell'art.  27  del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi,  approvato con D.P.R. n. 917/1986 si
          veda in nota alle premesse.