stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1991, n. 417

Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-1-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66 (in G.U. 10/02/1992, n.33).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2017)
Testo in vigore dal: 5-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 78 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti criteri  di  applicazione  dell'imposta  sul
valore aggiunto, delle tasse per  i  contratti  di  trasferimento  di
titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
 
                                EMANA 
                      il seguente decreto-legge 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  il
numero 5) e' sostituito dal seguente: 
    "5) la destinazione di beni all'uso  o  al  consumo  personale  o
familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte  o
una  professione  o  ad  altre  finalita'  estranee  alla  impresa  o
all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata  da
cessazione dell'attivita', con esclusione di quei beni  per  i  quali
non  e'  stata  operata,  all'atto   dell'acquisto,   la   detrazione
dell'imposta di cui all'articolo 19;". 
  2. All'articolo 6 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  come   modificato   dall'articolo   3   del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 giugno  1990,  n.  165,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel secondo comma e' soppressa la lettera d-ter); 
    b) nel quarto comma le parole: "ad eccezione  dei  casi  previsti
alle lettere d-bis) e d-ter) del secondo comma" sono sostituite dalle
seguenti: "ad eccezione del caso previsto  alla  lettera  d-bis)  del
secondo comma". 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102)). 
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a decorrere  dal
1 gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa
ai corrispettivi versati dai soci  nel  periodo  compreso  fra  il  1
gennaio  1990  e  la  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai  sensi
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, entro il 5 marzo 1992. 
  5. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
    "Nel caso di affitto di azienda, perche' possa avere  effetto  il
trasferimento  del  beneficio  di  utilizzazione  della  facolta'  di
acquistare  beni  e  servizi  per  cessioni  all'esportazione,  senza
pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, e'  necessario  che
tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo  contratto
e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta
giorni all'ufficio IVA competente per territorio". 
  6. La disposizione di cui al comma  5  si  applica  dal  trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente,  sono
fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione  e
sono considerate valide  le  operazioni  effettuate  dall'affittuaria
nell'esercizio della facolta' di cui al quarto comma dell'articolo  8
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
introdotto dal comma 5. 
  7.  Tra  le  prestazioni  di  servizi  che  hanno  per  oggetto  la
produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto
del Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  come
sostituito dall'articolo 7 della  legge  29  febbraio  1980,  n.  31,
devono intendersi comprese anche quelle  di  montaggio,  assiemaggio,
modificazione, adattamento o perfezionamento,  anche  se  relative  a
semilavorati o parti degli stessi beni. 
  8. All'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22,
comma 1, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e  successivamente
modificato con l'articolo 1, comma 5, lettera b),  del  decreto-legge
13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991,  n.  202,  dopo  la  lettera  e-bis)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
    "e-ter) non e' ammessa in detrazione l'imposta  relativa  a  beni
immobili  acquistati,   anche   mediante   contratti   di   locazione
finanziaria, in comunione o in comproprieta' con soggetti per i quali
non sussistono i presupposti di cui agli articoli 4 e 5.". 
    e-quater) non e' ammessa in detrazione  l'imposta  relativa  agli
acquisti  di  immobili  strumentali  per  l'esercizio   di   arti   e
professioni ovvero  alla  loro  acquisizione  mediante  contratti  di
locazione finanziaria. 
  9. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della  legge  29
dicembre  1990,  n.  405,  deve  intendersi  concernente   tutte   le
operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  10. Al primo comma dell'articolo  48  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come da  ultimo  modificato
dall'articolo 14, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo periodo, dopo le parole: "la soprattassa e'  elevata
al 40 per cento;" sono inserite le seguenti: "se la  regolarizzazione
avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per  il
secondo anno successivo la soprattassa e' elevata al 60 per cento;"; 
    b) nel penultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le  parole:  ";
se risultano regolarizzati entro il termine  di  presentazione  della
dichiarazione per il secondo anno successivo le sanzioni sono ridotte
a tre quarti.". 
  11. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo  72  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'  sostituito
dal seguente: 
    "5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola  europea  di
Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali". 
  12. Nel quarto comma dell'articolo 74 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo:  "La  stessa  autorizzazione  puo'  essere   concessa   agli
esercenti  impianti  di  distribuzione  di  carburante  per  uso   di
autotrazione". 
  13. Al primo comma dell'articolo 74-bis del decreto del  Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   come   sostituito
dall'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
gennaio 1979, n. 24, dopo le parole: "Entro lo  stesso  termine  deve
essere presentata"  sono  inserite  le  seguenti:  "la  dichiarazione
relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente,  sempreche'
il relativo termine non sia ancora scaduto, nonche'". 
 14. La disposizione contenuta nell'articolo 26-bis del decreto-legge
28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi  nel  senso  che  l'aliquota
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  prevista   per   le   opere   di
urbanizzazione primaria e  secondaria  di  cui  al  numero  22  della
tabella A, parte seconda, allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati
nell'articolo 54 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
ottobre 1975, n. 803, e  successive  modificazioni,  ivi  compresi  i
manufatti per sepoltura, nonche' le aree destinate  alla  costruzione
ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di  aree,  di  loculi
cimiteriali e di altri manufatti  per  sepoltura,  non  costituiscono
attivita' di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul  valore
aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non  si
fa luogo a rimborso di imposte  gia'  pagate  ne'  e'  consentita  la
variazione di cui all'articolo 26 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  15. A modifica di quanto stabilito nell'articolo 1, secondo  comma,
della legge 12 aprile 1984, n. 68, come modificato  dall'articolo  1,
comma 3, della legge  29  dicembre  1987,  n.  550,  anziche'  almeno
novanta giorni prima, le disposizioni relative all'imposta sul valore
aggiunto devono essere pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  almeno
sessanta giorni prima della data stabilita per  la  loro  entrata  in
vigore. 
  16. Gli interessi di cui  all'articolo  38-  bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come  modificato
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 aprile  1990,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si
intendono dovuti anche per i rimborsi relativi  a  periodi  inferiori
all'anno, con decorrenza dal giorno di scadenza del termine del  loro
pagamento, e soggetti alla prescrizione di cui all'articolo 2946  del
codice civile. 
  16- bis. Dopo la lettera e) del primo comma  dell'articolo  74  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, e' aggiunta la seguente: 
    'e-bis) per la distribuzione,  attraverso  le  organizzazioni  di
categoria dei rivenditori dei generi di monopolio, e  la  vendita  al
pubblico, attraverso  le  rivendite  dei  generi  di  monopolio,  dei
gettoni e schede telefoniche  messi  in  commercio,  sulla  base  del
prezzo di vendita al pubblico, dalla SIP'.